Richiesta interventi d’urgenza per il settore Domestici

Sottoscritto un avviso comune, per richiamare l’attenzione del Governo a non trascurare i datori e lavoratori domestici da eventuali ed ulteriori misure d’urgenza in materia di lavoro.

Le parti sottolineano che durante il periodo del lockdown i lavoratori domestici e le famiglie datori di lavoro domestico non siano stati destinatari di provvedimenti normativi con misure di sostegno al reddito o di provvedimenti di tutela delle condizioni di lavoro uguali o equivalenti agli altri settori lavorativi. L’unico e tardivo provvedimento economico rivolto al settore, ha avuto una ricaduta discriminante tra i lavoratori poiché non ha considerato le reali necessità dei destinatari. Inoltre, nulla è stato previsto come rimborso per i datori di lavoro che hanno provveduto, per senso di responsabilità e solidarietà, a retribuire i lavoratori domestici pur avendo sospeso le prestazioni lavorative in quel momento emergenziale per tutti.
Questo momento storico, considerata la paura del contagio o l’eventuale possibilità di un nuovo lockdown, e comunque l’intensificarsi dell’utilizzo dello smart working, nonché il rientro dei lavoratori stranieri in Italia da Paesi considerati a rischio, qualora non accompagnato da un’attenta normativa precauzionale e preventiva ad hoc, potrebbe mettere in ginocchio un settore che oggi coinvolge oltre quattro milioni di persone tra datori e lavoratori.
Le Parti sociali, per sostenere economicamente i lavoratori domestici e l’intero settore, hanno provveduto già a rafforzare le misure erogate attraverso il proprio sistema bilaterale sino alla fine del periodo epidemiologico e garantire loro il rimborso, oltre a quanto già previsto, anche indennità giornaliera in caso di ricovero, di convalescenza, per figli a carico, per il materiale sanitario riabilitativo, per visite mediche domiciliari per COVID-19, oltre una diaria in caso di provvedimento con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare. Tutto ciò non è sufficiente ed è necessario un chiaro e coordinato intervento dello Stato insieme alle Parti Sociali per un settore che oggi coinvolge il 10% della forza lavoro subordinato onde evitare che collassi definitivamente su se stesso, portando in povertà famiglie e lavoratori e aumenti ancora il ricorso al lavoro sommerso.
Per quanto fin qui esposto, le Parti Sociali firmatarie si rendono, sin da subito, disponibili per un confronto costruttivo sul tema degli interventi d’urgenza per il lavoro domestico, ed in particolare l’estensione della CIGD, la malattia da Covid-19 a carico dello Stato, l’infortunio Covid-19, l’erogazione di DPI gratuiti nell’assistenza e nella cura alle persone, ed ogni altro intervento utile. Queste misure, unitamente a provvedimenti di sostegno alle famiglie, costituiscono un unico insieme di aiuti ad un settore riconosciuto come “servizio essenziale” nel DPCM del 24 marzo scorso.

Proroga CIG, licenziamento e REM nel Decreto Ristori


In materia di cig, disposte ulteriori sei settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16.11.2019 e il 31.01.2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.


Nel dettaglio:
– disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari: a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività suddette.
Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato;
– fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento (articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Fino al 31 gennaio 2021, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, e restano altresì sospese le relative procedure;
– viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021;
– Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020.

INL: ultime indicazioni sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali


L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce precisazioni sulla notifica della diffida accertativa per crediti patrimoniali in seguito alle modifiche del DL semplificazione.


Come noto, il DL semplificazione ha disposto che, diffida accertativa trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. Una volta accertato il debito patrimoniale in capo al datore di lavoro, la diffida accertativa va notificata esclusivamente al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido. Se nel corso dei successivi 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento il dator e l’eventuale responsabile in solido non provvedono ad attivare una conciliazione o non presentano ricorso al direttore del competente Ispettorato territoriale del lavoro, la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo. Solo in questo momento la diffida andrà notificata al lavoratore insieme alla prova dell’avvenuta notifica del provvedimento al datore e all’eventuale responsabile in solido; lo stesso lavoratore avrà quindi a disposizione un provvedimento di diffida da poter immediatamente utilizzare in via esecutiva. Nel corso dei 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento da parte del datore di lavoro e dell’obbligato solidale gli stessi possono decidere di esercitare, in maniera alternativa ma autonoma, la conciliazione o il ricorso al direttore dell’ITL.


1) ATTIVAZIONE DELLA CONCILIAZIONE. Il datore di lavoro e/o il responsabile in solido presentano istanza di conciliazione. In tal caso l’Ufficio provvede, nel più breve tempo possibile, a convocare tutte le parti, ivi compreso l’obbligato che non abbia formalizzato istanza di conciliazione (salvo il caso in cui quest’ultimo abbia presentato ricorso amministrativo al Direttore) avendo cura di allegare un prospetto riepilogativo dei crediti accertati. Nella lettera di convocazione al lavoratore l’Ufficio avrà cura di spiegare di aver accertato crediti patrimoniali in suo favore rispetto ai quali la controparte ha inteso attivare una procedura conciliativa e di riepilogare in un prospetto le voci e gli importi di credito accertati come risultanti dalla diffida accertativa. Al termine della conciliazione alle parti sarà rilasciata copia del verbale attestante gli esiti. In caso di esito negativo al lavoratore verrà consegnata, anche con la trasmissione di una successiva nota, la diffida accertativa comprensiva della documentazione attestante la notifica al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido la quale, a quel punto, avrà acquisito efficacia di titolo esecutivo.
In caso di esito positivo della conciliazione, sarà il verbale stesso a poter acquisire efficacia di titolo esecutivo secondo il quale “il verbale (…) è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata”.
Dell’avvenuta conciliazione si darà informazione anche all’eventuale coobbligato che non abbia inteso partecipare alla riunione. Laddove l’accordo venga siglato solo da uno dei soggetti obbligati, la diffida perde efficacia soltanto nei suoi confronti acquistando, però, valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all’accordo di conciliazione.
Ai fini del recupero delle somme dovute, il lavoratore potrà dunque rivolgersi alternativamente ai due soggetti coobbligati dando esecuzione, nei confronti del primo, alla diffida accertativa e, nei confronti del secondo, al verbale di conciliazione. L’importo massimo che il lavoratore potrà esigere non potrà evidentemente superare quello accertato con la diffida.
2) PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL DIRETTORE DELL’ITL. Il datore e/o il responsabile solidale presentano ricorso amministrativo al competente Ispettorato territoriale del lavoro. Il ricorrente è tenuto a notificare il ricorso, unitamente alla diffida accertativa, al lavoratore il quale potrà avere interesse a far valere l’eventuale inerzia dell’Amministrazione qualora non sia deciso nel termine di 60 giorni. Entro i successivi 60 giorni, decorrenti dalla presentazione del ricorso, il Direttore dell’Ufficio è tenuto a decidere se accoglierlo o meno: in caso di accoglimento la decisione è comunicata ad entrambe le parti e al soggetto obbligato che non abbia presentato ricorso e la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo nei confronti di alcuno degli obbligati, salvo nell’ipotesi in cui i motivi di doglianza indicati nel ricorso siano riferibili esclusivamente ad una delle parti obbligate (ad es. la decisione di accoglimento attiene alla insussistenza del vincolo di solidarietà). In tal caso sarà cura dell’Ufficio istruente evidenziare nel provvedimento di accoglimento la permanenza dell’efficacia della diffida nei confronti del soggetto estraneo ai vizi denunciati nel ricorso; in caso di rigetto del ricorso l’Ufficio provvederà a comunicare tale esito al ricorrente e al lavoratore evidenziando che il provvedimento di diffida accertativa ha acquistato efficacia di titolo esecutivo da poter spendere nei confronti del primo. Nella comunicazione al lavoratore l’Ufficio allegherà l’originale della diffida e la prova della avvenuta notifica al datore di lavoro e all’eventuale obbligato solidale ai fini della successiva esecuzione; in caso di rideterminazione di una o più voci del credito contenute nell’atto di diffida il personale ispettivo emanerà un atto di ridetermina conforme alla decisione. L’atto di ridetermina degli importi della diffida accertativa verrà notificato a tutte le parti – avendo cura di allegare al lavoratore anche la documentazione attestante l’avvenuta notifica al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido – con apposita indicazione in ordine alla sua immediata efficacia esecutiva, atteso l’esaurirsi della facoltà di conciliare o di ricorrere avverso il sottostante accertamento ed il consolidarsi del credito oggetto del ricorso.
Qualora entrambi i soggetti obbligati presentino ricorso, si raccomanda di procedere ad un’unica istruttoria nel merito, fatte salve le questioni attinenti esclusivamente alle rispettive posizioni soggettive.
nelle more della decisione del ricorso, il provvedimento di diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo, anche laddove la decisione intervenga, in casi da ritenersi del tutto eccezionali, successivamente allo scadere dei 60 giorni previsti dalla disposizione.


CIGS: liquidazione della quota di TFR ed esoneri contributivi


Per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’ articolo 44, DL n. 109/2018 , l’articolo 43-bis del medesimo decreto-legge ha previsto, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento. I curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto sul sito dell’istituto, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” – una domanda di ammissione all’esonero (Messaggio Inps n. 3920/2020).


L’articolo 44 del DL n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, ha introdotto, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva. Con circolare n. 15/2018 il Ministero del Lavoro ha precisato che l’integrazione salariale in questione può essere riconosciuta anche in favore di imprese in procedura concorsuale.
Per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del suddetto articolo 44, l’articolo 43-bis del medesimo decreto-legge ha previsto, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento.


Articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018
Con circolare n. 19/2018, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle istanze e alla quantificazione del costo. Le aziende che intendano richiedere i predetti esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro, ossia:
– la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018, distinta in relazione ad ogni anno civile interessato dalla CIGS;
– la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. ticket di licenziamento), da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi del citato decreto-legge.
L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al predetto Ministero, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS, ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 (o in sede di integrazione della stessa domanda) e il relativo decreto di autorizzazione deve indicare, sia l’ammissione alle misure di esonero sia la stima degli oneri, con separata evidenza per ogni anno di competenza, di quelli relativi al TFR e di quelli relativi al ticket di licenziamento.
Le aziende interessate, inoltre, per accedere agli sgravi dovranno presentare specifica istanza di accesso all’Istituto, per la quale si forniscono le indicazioni che seguono.


Liquidazione della quota di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018
Il Ministero del Lavoro ha precisato che le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018 non modificano la destinazione e l’assetto del TFR come determinati dal quadro normativo vigente; pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:
a) versamento ai fondi di previdenza complementare;
b) versamento al Fondo di Tesoreria;
c) accantonamento presso il datore di lavoro.
In relazione ad ognuna delle predette destinazioni, l’INPS effettuerà il versamento ovvero l’accreditamento del TFR maturato in soluzione unica dopo la cessazione dei periodi di CISG autorizzata.


Istruzioni operative per la richiesta di liquidazione delle quote di TFR
Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori fallimentari o i commissari straordinari dovranno presentare istanza di liquidazione utilizzando il servizio “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”, disponibile sul portale dell’Istituto, scegliendo la prestazione “TFR su CIGS” e indicando il decreto di autorizzazione ai sensi dell’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018.
É possibile effettuare un’unica richiesta di pagamento per tutti i lavoratori dell’azienda. La richiesta può essere anche presentata tramite file in formato “xml” da trasmettere a mezzo di protocollo File Transfer Protocol (FTP).
La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.
L’importo richiesto in pagamento non potrà superare l’importo autorizzato a titolo di TFR, per il 2019 e per il 2020, nel decreto.


Esonero dal pagamento del c.d. ticket di licenziamento
Come sopra precisato, in applicazione dell’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, il decreto di autorizzazione al trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 può prevedere anche l’esonero dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento).
A scioglimento della riserva formulata con la circolare n. 40/2020, si precisa che i curatori fallimentari o i commissari straordinari delle aziende ammesse al suddetto beneficio dovranno inoltrare all’Istituto apposita istanza di autorizzazione all’esonero contributivo, secondo le modalità indicate di seguito.
Le matricole aziendali ammesse al suddetto beneficio mediante il decreto ministeriale di autorizzazione all’integrazione salariale di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 (o tramite successiva integrazione dello stesso), saranno contraddistinte con il CA “0Q”, avente il significato precisato.
La cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori ammessi all’integrazione salariale, e alla quale si applichi l’esonero dal versamento del c.d. ticket di licenziamento, dovrà essere esposta nel flusso Uniemens afferente la matricola attivata a seguito della procedura concorsuale con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “1Z”, avente il significato di “Interruzione del rapporto di lavoro di beneficiario di integrazione salariale ex art. 44 del D.L. n. 109/2018 non soggetta al c.d. ticket di licenziamento”.


Istruzioni operative
Come anticipato, ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-lineappositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione “DiResCo”) – una domanda di ammissione all’esonero.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali verifica se i lavoratori per i quali l’esonero contributivo è richiesto rientrino tra quelli beneficiari delle integrazioni salariali ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 e se l’importo chiesto è congruo rispetto a quanto sopra precisato.