Formazione continua nelle BCC della Toscana

Siglato il 25/9/2020, tra la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito “FTBCC”) e la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, l’accordo sindacale relativo al conto formativo sulla base delle linee guida per la presentazione di piani formativi aziendali/pluriaziendali a valere sul conto formativo saldo risorse 2018 del 14/2/2020.

Le parti concordano che:


– la formazione continua, finalizzata anche al mantenimento e allo sviluppo delle competenze e delle capacità professionali dei lavoratori, viene considerata strategica e ispirerà la politica di gestione e sviluppo del personale delle aziende interessate;


– la formazione, sarà effettuata in orario di lavoro ed erogata, compresa quella svolta in modalità di videoconferenza o e-learning, in locali separati dall’attività operativa. FTBCC inviterà le BCC destinatarie del presente accordo a comunicare preventivamente alle RSA costituite delle OO.SS. firmatarie – o, laddove non costituite – alle Segreterie Regionali delle medesime OO.SS. firmatarie del presente accordo – il calendario dell’attività formativa Foncoop ed i locali destinati alla fruizione della medesima in e- learning. Sull’attività formativa potranno essere effettuati controlli da parte delle OO.SS. firmatarie;


– nel caso in cui le parti intendessero, per il 2022, concordare un piano formativo per l’accesso alle prestazioni di FONCOOP: a) FTBCC promuoverà un incontro, sulla possibile offerta formativa ed i relativi contenuti, entro il mese di giugno 2022; b) la progettazione prenderà in considerazione anche le tipologie di formazione di cui all’art. 15 del CSLL 29/4/2014; c) la data di sottoscrizione dell’eventuale intesa sarà individuata in modo da consentire che la formazione sia fruibile, per i discenti, in un tempo congruo. La firma dovrà, comunque, intervenire entro il mese di settembre 2022.


Il parere favorevole espresso dai rappresentanti dei lavoratori viene formalizzato con la sottoscrizione del presente documento di accordo.

EDILIZIA – CNCE: Comunicazione 27/10/2020 sulle “Rateizzazioni in Cassa Edile”

La CNCE, con comunicazione del 27/10/2020, fornisce importanti precisazioni sulle rateizzazioni di cui all’Accordo 10/9/2020

La CNCE, facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative agli Accordi firmati dalle Parti sociali dell’Edilizia il 10/9/2020, in particolare sul testo delle “Rateizzazioni in Cassa Edile”, per alcuni quesiti che le sono stati inviati, ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni sull’art. 1 punti a) e h) e ultimo paragrafo del testo del 10 settembre 2020:


Art. 1 Debito fino a 5.000 euro impresa attiva
E’ prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la cassa edile dovuti, purché questi non superino i 5.000 euro, per un periodo massimo di sei mesi, solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri e requisiti:
a. l’impresa, che deve vantare una iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente di almeno dodici mesi, può beneficiare della concessione di una nuova rateizzazione purché dopo la conclusione delle prime due rateizzazioni, la successiva venga richiesta, presso la medesima Cassa, dopo almeno 12 mesi dalla conclusione dell’ultima e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI.

h. l’impresa non risulti già morosa presso la Cassa Edile/Edilcassa per periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva;
…”


Con particolare riferimento al punto a) e in particolare agli intervalli intercorrenti tra una rateizzazione e l’altra (almeno 12 mesi dopo le prime due rateizzazioni), la CNCE precisa che, secondo la ratio della norma, animata dallo spirito delle parti sociali di partire, con la decorrenza del nuovo accordo, con regole nuove, la norma in questione ha validità per tutte le imprese, comprese quelle che abbiano già concluso, alla data del 10/9/2020, positivamente altre rateizzazioni presso la stessa Cassa. Si terrà conto, invece, ai fini dell’applicazione di tale norma della eventuale rateizzazione in corso a quella data.
Con riferimento, poi, al punto h), la preclusione ivi indicata deve intendersi riferita ai soli casi in cui la Cassa abbia già avviato la procedura esecutiva munita dell’apposito titolo esecutivo.
 

Riavvio della contribuzione al Fondo FIS-Pesca da ottobre

Viene riavviata la contribuzione al fondo di assistenza integrativo del servizio sanitario nazionale “FIS-Pesca” bloccata a seguito di emergenza covid-19

il versamento dei contributi al Fondo “FIS-Pesca è ripreso a partire dal 1 Ottobre 202°, in considerazione della graduale ripresa delle attività e dell’auspicato ritorno ad una fase di normalità tale da consentire l’avvio delle prestazioni del Fondo.
Per effetto della sospensione contributiva prevista dal DL “Cura Italia”, a seguito dell’emergenza COVID-19, era stato sospeso il versamento dei contributi da parte delle imprese al Fondo “FIS-Pesca” costituito in attuazione del rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima .
Conseguentemente, erano state sospese tanto la copertura assicurativa, derivante dalla polizza emessa, quanto le richieste di rimborso delle spese sanitarie originariamente previste dal Regolamento a partire dal 1° aprile 2020.
Pertanto, a partire dal 1/10/2020 è quindi possibile usufruire (ove sussistano tutti i requisiti) delle prestazioni  e del rimborso delle spese sanitarie nel caso in cui vengano corrisposti i contributi delle mensilità pregresse (luglio, agosto e settembre); diversamente, sarà possibile avvalersi delle prestazioni a partire dal terzo mese successivo al pagamento dei contributi (1 gennaio 2021) nel caso in cui gli stessi siano riferiti alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020.


COVID-19: indicazioni sul conguaglio delle somme anticipate dai datori ai lavoratori in quarantena


Si forniscono indicazioni sul conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.


La tutela della malattia viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della quarantena alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria. Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.
è prevista, inoltre, una specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita. In tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera.
Per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico.
Orbene, gli uffici territoriali dell’Inps stanno provvedendo all’accertamento del diritto dei lavoratori e, in particolare, al riconoscimento dell’indennità c.d. quarantena e dell’indennità ai lavoratori “fragili”. A tal fine, per consentire il monitoraggio e, quindi, una prudente gestione dei conguagli, in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di “quarantena” a carico dell’Inps con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020.
Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 26, commi 1, 2 e 6, del DL n. 18/2020, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
– MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;
– MV7: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;
– MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 – Malattia accertata da COVID-19.
Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento < CodiceEvento> di < Settimana > procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.
È prevista la compilazione dell’elemento < InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice PUC (protocollo univoco del certificato) e la valorizzazione dell’attributo “TipoInfoAggEvento” con il codice “CM” (certificato medico).
Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:
– Elemento < Lavorato > = N;
– Elemento < TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);
– Elemento <CodiceEventoGiorn > = MV6 / MV7 / MV8;
– Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= PUC.
Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS) o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:
– se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
– i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti;
– dovranno essere precisati nei vari campi, L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima, le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato ed alla integrazione corrisposta;
– nei campi L.n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della
retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.
– se non è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
– i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;
– nei campi L.n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a partire dal periodo di competenza dicembre 2020, dovrà essere valorizzato l’elemento <InfoAggcausaliContrib> che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:
– Elemento <CodiceCausale> : indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento:
– S116 (evento MV6), avente il significato di “DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;
– S117 (evento MV7), avente il significato di “Quarantena – DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;
– S118 (evento MV8), avente il significato di “DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 – Malattia accertata da COVID-19;
– Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice PUC (Protocollo Unico Certificato);
– Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi esposti in Uniemens;
– Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
In presenza di certificato non riconosciuto come appartenente alle tipologie in argomento, il relativo importo posto a conguaglio sarà ritenuto indebito, pertanto nei casi in cui vengano associati più codici PUC nella sezione <InfoAggCausaliContrib>, con riferimento al medesimo codice causale, periodo in cui si è verificato l’evento e importo del conguaglio, l’eventuale errore su un certificato renderà indebito l’intero importo. Si consiglia quindi di specificare singolarmente per ogni certificato la relativa quota di conguaglio associata, evitando di raggruppare più certificati con un importo conguaglio cumulato.


Infine, laddove l’importo anticipato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia, i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento <MesePrecedente>, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente riporteranno l’importo spettante per quarantena con i codici e le modalità sopra riportate.