Indennità Covid-19: online la domanda onnicomprensiva


Dal 23 ottobre è attivo il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori ex decreto-legge 104/2020: stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendita a domicilio; lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro; lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a mille euro (Comunicato Inps 23 ottobre 2020).


Il DL Agosto, in continuità con le misure previste dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza epidemiologica. Come si ricorderà, il decreto prevede una indennità omnicomprensiva in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Detta indennità è pari a 1.000,00 euro ed è riconosciuta anche per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, fermo restando le suindicate condizioni (art. 9, co. 1, D.L. n. 104/2020).
E’ previsto, altresì, il riconoscimento di un’indennità omnicomprensiva, pari a 1.000,00 euro, a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, fra cui (art. 9, co. 2, D.L. n. 104/2020):
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (art. 2, co. 26, L. n. 335/1995), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio (art. 19, D.Lgs. n. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000,00, titolari di partita IVA attiva e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (art. 2, co. 26, L. n. 335/1995), alla data del 17 marzo 2020.
Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolarità di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
b) titolarità di pensione.
Ancora, una indennità omnicomprensiva di importo pari a 1.000,00 euro è prevista in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possano fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, con un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro (art. 9, co. 4, D.L. n. 104/2020). La medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al FPLS che possano fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito nel medesimo anno non superiore a 35.000 euro.
Una ulteriore indennità omnicomprensiva di 1.000,00 euro è riconosciuta in favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti (art. 9, co. 5, D.L. n. 104/2020):
– titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– assenza di titolarità, alla data del 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Le predette indennità non sono cumulabili tra loro e con l’indennità “di ultima istanza”, ma sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.


Dal 23 ottobre è attivo il servizio per la presentazione delle suddette domande di indennità. Il servizio consente di:
-inviare online la domanda (Invio domanda)
-verificare lo stato della domanda (Esiti)
-rinunciare alla domanda inviata in assenza dei requisiti richiesti (se iscritti ad una Cassa professionale, è necessario richiedere l’Indennità COVID19 alla Cassa)
-modificare la modalità di pagamento e rettificare l’IBAN (se la domanda resta In attesa di esito).
Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l’esito fino al pagamento, è possibile consultare il Tutorial (disponibile sul sito istituzionale) previsto per le altre indennità Covid-19.
Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS. Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”, devono presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva.

Contratti collettivi, quando la violazione dei canoni di ermeneutica è censurabile in Cassazione


L’interpretazione di un contratto collettivo è operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità, in riferimento ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, a condizione che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione, ma prospettino o l’omessa disamina della clausola ovvero l’utilizzo da parte del giudice di frammenti letterali della clausola da interpretare, in maniera tale da fissarne il significato, per poi esaminare ex post le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato alla parte letterale, oppure espungerle ove inconciliabili (Corte di Cassazione, ordinanza n. 23155/2020


Una Corte d’appello territoriale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità ed annullato il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato ad un lavoratore, ordinando alla Società la reintegra del dipendente nel posto di lavoro e condannandola al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni maturate. Nello specifico, la Corte territoriale aveva ritenuto non corretta l’interpretazione del primo giudice della normativa di contrattazione collettiva in tema di determinazione del periodo di comporto.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la Società, lamentando l’erronea interpretazione dell’art. 175 del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore terziario, con riferimento al computo del periodo di comporto, e richiamando le conclusioni della sentenza di Cassazione n. 26498/2018.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
Preliminarmente, l’interpretazione delle clausole di un contratto collettivo costituisce, di norma, operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità, in riferimento ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, a condizione che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 5288/2018).
Più in particolare, fermo restando che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale (ex ceteris, Corte di Cassazione, sentenza n. 4670/2009), la violazione del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali si configura soltanto nell’ipotesi della loro omessa disamina, ovvero quando il giudice utilizzi esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissi definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare ex post le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili (Corte di Cassazione, sentenza n. 9755/2011).
Nel merito, dal combinato disposto degli articoli 175 (malattia) e 177 (infortunio), nonché dalla dichiarazione a verbale in calce al predetto articolo 177, del CCNL 17 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario, ogni periodo di comporto ha durata di 180 giorni, sicchè, qualora all’infortunio succeda, come avvenuto nel caso di specie, persino senza soluzione di continuità, un periodo di assenza per malattia, dal momento dell’insorgenza della malattia inizia a decorrere un distinto termine di 180 giorni solo alla cui scadenza può procedersi a licenziamento per superamento del periodo di comporto. Tale lettura non appare in alcun modo espressa in violazione delle regole di ermeneutica contrattuale ed anzi valorizza la lettera del contratto nell’interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre.
Infine, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, appunto censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, eventuali pronunce emesse dal giudice di legittimità, ancorché in relazione ad identiche pretese sostanziali, non costituiscono “precedenti” in senso tecnico della giurisprudenza della Corte, in quanto il controllo di ciascuna di esse è delimitato dalle ragioni che sorreggono la statuizione impugnata, in relazione alla “causa petendi” prospettata nei giudizi di merito ed ai motivi di ricorso.

Firmato il nuovo accordo del Legno – Industria



Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento e Boschivi e Forestali.


Il contratto scadrà il 31 dicembre 2022 con un prolungamento rispetto alla scadenza naturale di nove mesi.
Dal punto di vista economico vengono stabiliti i seguente aumenti:























































































Categorie

Minimi dall’1/1/2019

Incrementi dall’1/9/2020

Minimi dall’1/9/2020

incrementi Dall’1/1/2021

Minimi dall’1/1/2021

AD3 2.491,84 52,50 2..544,34 52,50 2.596,84
AD2 2.446,67 51,25 2.497,92 51,25 2.549,17
ADI 2.351,36 48,75 2.400,11 48,75 2.448,86
AC5 2.256,99 46,25 2.303,24 46,25 2.349,49
AC4 2.115,51 42,50 2.158,01 42,50 2.200,51
AC3/AC2/AS4 1.973,89 38,75 2.012,64 38,75 2.051,39
AS3 1.903,62 36,88 1.940,5 36,88 1.977,38
AC1/AS2 1.831,07 35,00 1.866,07 35,00 1.901,07
AE4/AS1 1.774,71 33,50 1.808,21 33,50 1.841,71
AE3 1.704,06 31,63 1.735,69 31,63 1.767,32
AE2 1.632,91 29,75 1.662,66 29,75 1.692,41
AE1 1.454,6 8 25,00 1.479,68 25,00 1.504,68


Sfera di applicazione
Sono state inserite le parole “posa in opera con esclusione delle opere edili” per le attività di costruzione e carpenteria in legno


Benessere organizzativo
Vengono previste due ore di assemblea sul benessere organizzativo. Queste ore rientrano nel normale montante delle ore di assemblea, solo qualora queste fossero state già utilizzate tutte si vanno ad aggiungere


Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Vengono recepiti i contenuti dell’interpretazione comune firmata con le OO. SS. del 2018


Lavoro a turni
Vengono incrementate le maggiorazioni per la pausa non goduta da 7 all’8 per cento e per i dieci minuti dal 5 al 7%


Contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di somministrazione a tempo determinato, contratto di somministrazione a tempo indeterminato, attività stagionali
Nei limiti delle possibilità date dal decreto dignità è stata definita una regolamentazione del lavoro a tempo determinato, lavoro somministrato a tempo determinato e lavoro somministrato a tempo indeterminato che è la seguente.
Il periodo massimo è di 24 mesi (definito dalla legge e inderogabile)
– il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
– il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
– la somma del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il 35% dei lavoratori a tempo indeterminato;
– il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può superare complessivamente il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.
L’accordo prevede per la prima volta la regolamentazione delle attività stagionali; vengono individuate 13 tipologie produttive che possono assumere lavoratori definiti stagionali senza limiti numerici e per un periodo massimo di 8 mesi nell’arco dei 12 mesi dell’anno.


Congedi
Viene portato, ai sensi di legge, a 7 giorni il permesso per la nascita del figlio. Vengono introdotti, anche qui ai sensi della legge in essere, dei permessi per le donne vittime di violenza.


Telelavoro e Lavoro agile
Vengono definite le normative relative a questi due istituti. Tali normative andranno in vigore alla fine dell’emergenza Covid 19.


Elemento di garanzia retributiva
Viene elevato da 18 a 25 euro il valore dell’elemento di garanzia per i lavoratori che hanno retribuzione pari ai minimi tabellari, senza altre vosi e non hanno premio di risultato da contrattazione aziendale.


Trattamento economico in caso di gravidanza e puerperio – Congedi parentali per maternità e paternità
Viene stabilità una integrazione pari al 30% della retribuzione per i tre mesi di maternità facoltativa che si somma alla pari cifra erogata dall’lnps. Nello stesso periodo inoltre la contribuzione ad Arco per gli iscritti sarà piena (al 100%)


Previdenza complementare – ARCO
La contribuzione ad Arco a carico delle imprese si incrementa dello 0,10% da gennaio 2021 (totale 2,20%) e dello 0,10% da gennaio 2022 (totale 2,30%).Viene poi stabilita una contribuzione UNA TANTUM di 100 euro per tutti i lavoratori in forza. Questo contributo straordinario sarà versato con la contribuzione del secondo trimestre e quindi entro il 20 luglio 2021. Potrebbe succedere che Arco posticipi questo termine.

Congedo Covid per quarantena scolastica per i dipendenti Enel

Siglato il 14/10/2020, tra l’ENEL Italia e la FILCTEM, la FLAEI, la UILTEC, l’accordo per la fruizione del Congedo Covid per quarantena scolastica dei figli conviventi minori di anni quattordici.

Con il suddetto accordo si conviene su quanto segue:


1. Ai lavoratori le cui attività non possono essere remotizzate e che quindi non hanno la possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working, i quali richiedano ad Inps la fruizione del Congedo Covid per quarantena scolastica dei figli conviventi minori di anni quattordici, sarà corrisposta un’indennità in misura pari al 100% della retribuzione, con integrazione da parte dell’azienda dell’importo corrisposto da Inps.


2. Nei casi in cui i dipendenti che svolgono attività non remotizzabili abbiano l’esigenza di astenersi dal servizio in relazione alla quarantena scolastica di figli minori conviventi, ma di età superiore ad anni quattordici, per i quali in base alle previsioni di legge non è riconosciuto il congedo Covid, l’Azienda riconoscerà permessi retribuiti per la durata necessaria a coprire il periodo di quarantena disposto dalla Asl competente, semprechè ricorrano le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione del congedo covid; Analogamente potranno essere riconosciuti permessi in relazione a quarantene di figli minori conviventi disposte dalla ASL nell’ambito dello svolgimento di attività sportive in strutture quali palestre piscine, centri sportivi. I lavoratori che svolgono attività remotizzabili, che si trovino nelle medesime condizioni di cui al presente punto, potranno svolgere la prestazione di lavoro in smart working, analogamente a quanto stabilito, secondo modalità compatibili con le caratteristiche della prestazione.


3. Ai fini dell’integrazione dell’indennità del congedo Covid e riconoscimento permessi retribuiti, si attinge al saldo positivo non fruito scaturente dall’accordo del 27/3/2020 e mantenuto a disposizione per fronteggiare eventuali situazioni di criticità connesse all’emergenza Covid.


4. Analogamente si procede nei confronti dei dipendenti che svolgono attività non remotizzabili per i quali sia disposto da parte dell’azienda un periodo di allontanamento cautelativo dal servizio, sia pure in assenza di un provvedimento di quarantena da parte delle autorità competenti, in relazione al contatto con casi potenziali sospetti, per il periodo occorrente alla somministrazione dei tamponi/test sierologici che si rendano necessari. Tale previsione non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’assenza del dipendente sia riconducibile ad un certificato medico di malattia rilasciato dal medico curante in relazione al provvedimento di quarantena disposto dall’autorità competente.