CASSA EDILE CATANIA: nuovi contributi


CASSA EDILE CATANIA: nuovi contributi



Si riporta la tabella contributi dovuti alla Cassa Edile della provincia di Catania variati dal 1° ottobre 2020





















































Contributi

Totale (%)

Quota Contributiva Impresa (%)

Quota Contributiva Lavoratore (%)

Contributo Cassa Edile 2,25 1,875 0,375
Contributo APE 1,90 1,90
Contributo unificato Formazione e Sicurezza 1,00 1,00
Quote adesione contrattuale (prov. + naz.) 1,9788 0,9894 0,9894
Contributo RLST 0,15 0,15
Contributo Fondo incentivo all’occupazione 0,10 0,10
Contributo Fondo prepensionamenti 0,20 0,20
TOTALE CONTRIBUTI 7,5788 6,2144 1,3644
Fondo sanitario SANEDIL operai 0,60 0,60
Fondo sanitario SANEDIL impiegati 0,26 0,26


 

Il Ministero del Lavoro boccia il CCNL per i Rider

Bocciato, dal Ministero del Lavoro e sindacati, il primo contratto firmato da Ugl e Assodelivery per i rider


 


ASSODELIVERY e UGL RIDER, hanno sottoscritto il primo CCNL che regola l’attività di consegna dei  Rider, attraverso piattaforme anche digitali. Il Contratto, che decorre dall’1/11/2020, si applica alle aziende facenti parte di Assodelivery e potrà essere applicato alle società che aderiranno alla medesima associazione, o alle aziende che inseriranno un riferimento al presente CCNL nel contratto individuale.
Il nuovo contratto prevede un compenso minimo di 10 euro per ogni ora lavorata, indennità integrative pari al 10%, 15% e 20% in caso di lavoro notturno, festività e maltempo e un premio di 600 euro ogni duemila consegne.
Il Ministero del Lavoro sottolinea come sia demandata ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la determinazione del compenso dei lavoratori autonomi che svolgano attività di consegna di beni per conto altrui. In difetto della stipula di detti contratti, gli stessi lavoratori non possano essere retribuiti in base alle consegne effettuate ed ai medesimi prestatori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini (ovvero da quello della logistica, purché sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Pertanto, la contrattazione collettiva, anche sottoscritta prima della entrata in vigore del decreto, dovrà comunque svolgersi nel rispetto dei parametri fissati dalla legge.
Per spingere le aziende a raggiungere un accordo, lo scorso settembre il governo aveva approvato il cosiddetto “decreto rider” che imponeva ad Assodelivery di raggiungere un accordo con i rider entro il novembre 2020. In caso contrario, i rider sarebbero stati considerati lavoratori subordinati, con tutti i diritti che ne conseguono, motivo per cui la stessa associazione ha poi firmato con Ugl.
Su tale scia, l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro ha scritto ad AssoDelivery per bocciare il nuovo contratto collettivo in quanto, secondo la legge, non può essere firmato da una sola organizzazione, tra l’altro non rappresentativa.


A loro volta, i principali sindacati e associazioni di rider hanno protestato minacciando scioperi e azioni legali, accusando l’Ugl di aver sottoscritto un «contratto pirata». Cgil, Cisl e Uil, infatti, non hanno sottoscritto tale accordo, ponendo come condizione che il lavoro dei rider venga qualificato come subordinato e assoggettato al contratto collettivo della logistica, sostenendo che il nuovo contratto non sia altro che una finta operazione di miglioramento delle condizioni di lavoro dei rider, in quanto il testo riconduce ancora al cottimo l’attività di questi lavoratori, anche riguardo la fornitura dei dispositivi di protezione individuale.


Dunque, Cgil, Cisl e Uil, in generale, sostengono che in realtà un contratto collettivo di riferimento ci sarebbe già ed è il CCNL Logistica e Trasporti, riconoscendo, quindi, i fattorini del food delivery come dipendenti, subordinati, e non come autonomi. Nel contratto stipulato con Ugl, invece, un “vero” salario minimo di sette euro, comunque inferiore a quello di riferimento della logistica, è stato inserito, ma riguarderà solo i rider attivi nelle città di nuova apertura e per i primi quattro mesi, dunque una platea ridottissima.
Dal canto suo, AssoDelivery, che sostiene di rappresentare i datori di lavoro dei fattorini quindi le piattaforme di food delivery, ritiene che il rapporto di lavoro dipendente costa molto di più della collaborazione occasionale, per cui, se venisse applicato il Contratto Collettivo Nazionale Logistica e Trasporti, bisognerebbe alzare le tariffe per i consumatori che usano le app oppure abbassare il guadagno delle aziende.
Secondo il Ministero del Lavoro, nel nuovo CCNL il salario sarebbe “parametrato esclusivamente sulle consegne effettuabili nel tempo unilateralmente stimato dalle piattaforme” e questo potrebbe essere in contrasto con le norme previste dal decreto-imprese, a meno che non si arrivi a un contratto collettivo sottoscritto da organizzazioni dei lavoratori che risultano certamente e complessivamente più rappresentativi sul piano sindacale.
Infatti, continua il Ministero, la scelta di stipulare il contratto con un’unica organizzazione potrebbe essere accettabile unicamente se questa rappresentasse la maggioranza degli iscritti a livello nazionale, ma non è questo il caso, dato che Ugl rappresenta appena mille rider su 60mila e si è di recente alleato con Anar, associazione che riunisce i fattorini con idee molto vicine a quelle delle aziende del food delivery. .

Fondo Nuove Competenze: applicazione della misura e utilizzo delle risorse


Il Decreto 9 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, individua i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88, co. 1, DL n. 34. Il Fondo interviene per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro.


Destinatari
Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa (ai sensi dell’art. 88, comma 1, DL 19 maggio 2020 n. 34), stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore (art. 2, DM 9 ottobre 2020).


Requisiti dell’accordo
Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso II limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è individuato in 250 ore.
Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL.
Gli accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.
Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali (art. 3, DM 9 ottobre 2020).


Accesso al Fondo
I datori di lavoro che hanno stipulato l’apposito accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro possono presentare istanza di contributo nei confronti di ANPAL. L’Agenzia, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, pubblica sul proprio sito stituzionale un Avviso che definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l’approvazione delle stesse.
All’istanza devono essere allegati l’intesa stipulata e il progetto per lo sviluppo delle competenze.


Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori
Il progetto per lo sviluppo delle competenze deve dare evidenza (art. 5, DM 9 ottobre 2020):
– delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore;
– delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale (articolo 8, D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13);
– delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria.
Il ruolo di soggetto erogatore della formazione, può essere la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall’accordo collettivo.


Determinazione e modalità di erogazione del contributo
In esito alla verifica di conformità dell’istanza di contributo, l’ANPAL, tenuto conto di quanto comunicato dall’azienda e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali (art. 6, DM 9 ottobre 2020).
L’erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale per il tramite di INPS nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo.
L’ANPAL, in qualità di soggetto responsabile dell’operazione nel suo complesso, svolge a conclusione dell’intervento controlli di corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento e comunica attraverso apposito monitoraggio eventuali scostamenti.
Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori
I Fondi Paritetici Interprofessionali, possono partecipare al Fondo Nuove Competenze, anche a seguito dell’approvazione dell’istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità di cui sopra.
L’istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze deve essere corredata dall’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Le modalità di partecipazione dei Fondi Interprofessionali si possono applicare al Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori (art. 8, DM 9 ottobre 2020).

Contratto a tempo determinato per il Turismo Anpit-Cisal Sicilia

Siglato, tra l’ANPIT SICILIA e la CISAL TERZIARIO, l’accordo sulla disciplina del contratto a tempo determinato e delle attività stagionali nel territorio della regione siciliana per i dipendenti dei Settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi.

Si considerano “stagionali”, le attività svolte dalle aziende operanti nei settori Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi aventi una o più unità produttive ubicate nel territorio della Regione Siciliana.
Consequenzialmente, si considerano “stagionali” le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle medesime aziende e, pertanto, i lavoratori a tempo determinato da esse dipendenti non rientrano nel campo di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a termine.
In conseguenza della crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica COVID-19 che ha determinato per il settore turismo forti ricadute sul piano occupazionale, le Parti concordano che, per il solo anno 2020, la misura dell’indennità di fine stagione sia ridotta al 25% del suo ammontare.
Il presente accordo trova applicazione esclusivamente:
– per le aziende che non svolgono nessuna delle attività ricomprese nell’Elenco delle attività allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7/10/1963, n. 1525;
– siano associate ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti ad Anpit;
– applichino integralmente, sia per la parte c.d. economica che per la parte normativa, il CCNL per i dipendenti dei Settori del Turismo, delle Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi sottoscritto da Anpit e CISAL-Terziario il 23/5/2017.
Le parti convengono, infine, che al presente Accordo potranno aderire solo le Aziende che applicano il CCNL dei Settori del Turismo, delle Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi e che rientrano nella sfera di applicazione dei medesimo CCNL.
Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al Luglio 2022.