Sottoscritto il contratto del settore penne, spazzole e pennelli

Raggiunta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del settore penne, spazzole e pennelli

L’intesa sottoscritta, che interessa oltre 5000 addetti in 700 imprese, prevede l’aumento salariale sarà di 68 euro (3° livello S.), distribuiti in tre tranche: 1° gennaio 2021 di 25 euro; 1° gennaio 2022 di 25 euro; 1° luglio 2022 di 18 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, sarà previsto un incremento di 0,5% (stimato in circa 8 euro) del contributo aziendale per la previdenza complementare.
Per le imprese che non praticano contrattazione di 2° livello, l’intesa prevederà l’aumento dell’elemento perequativo che passa da 275 a 300 euro.
Tra gli elementi di novità l’attivazione, con la designazione dei rispettivi rappresentanti, dell’osservatorio nazionale di categoria che sarà convocato entro 3 mesi dalla firma.
Maggiore sarà il riconoscimento del ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro. Inoltre, al fine di facilitare ed estendere  la contrattazione aziendale, sono state definite delle apposite linee guida sulla base delle esperienze acquisite nel settore.
Per quanto riguarda il tema dei diritti saranno previsti maggiori possibilità di fruizione del part-time per il rientro dalla maternità / paternità, aumenteranno i periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di gravi patologie e di aspettativa non retribuita a seguito del periodo di comporto.
Infine, per contribuire allo sviluppo della cultura della responsabilità sociale delle imprese, le parti hanno condiviso delle apposite linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell’economia e il rispetto dell’ambiente. Allo stesso modo è stato definito, dalle parti, un testo di linee guida per caratterizzare e orientare le dinamiche partecipative dei lavoratori all’interno delle aziende.

CdM: approvazione ddl Bilancio 2021 e documento programmatico di bilancio


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Il disegno di legge prevede una significativa espansione fiscale e contiene provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo, vengono messe in campo le risorse necessarie per garantire il rilancio del sistema economico, attraverso interventi su fisco, investimenti, occupazione, scuola, università e cultura (Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 67/2020).


DDL BILANCIO 2021 E DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO
Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2021 che viene quindi trasmesso alla Commissione europea. Di seguito, i punti principali del provvedimento:
– SANITÀ: vengono stanziati circa 4 miliardi di euro. Le misure riguardano in particolare il sostegno del personale medico e infermieristico, fra queste la conferma anche per l’anno 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, e l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza COVID-19.
– FAMIGLIE: viene finanziata a partire da luglio 2021 una grande riforma per le famiglie, con l’introduzione dell’assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Prolungata, inoltre, la  durata del congedo di paternità.
– MEZZOGIORNO: viene portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogato per il 2021 il credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione.
– CUNEO FISCALE: con circa 1,8 miliardi di euro aggiuntivi, viene portato a regime il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28.000 euro.
– RIFORMA FISCALE: vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale, che comprende l’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo “per la fedeltà fiscale”.
– GIOVANI: vengono azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale.
– MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA: viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza COVID. Viene prorogata la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese. Vengono prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese.
– LAVORO E PREVIDENZA: vengono finanziate ulteriori settimane di Cig COVID, con lo stesso meccanismo che prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia. Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna.
– TRASPORTI PUBBLICI: incrementate le risorse per il trasporto pubblico locale, in particolare modo quello scolastico.
– SCUOLA, UNIVERSITÀ E CULTURA: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni di euro l’anno per il diritto allo studio e sono stanziati 500 milioni di euro l’anno per il settore universitario. Vengono inoltre destinati 600 milioni di euro all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del cinema e della cultura.


ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
Il testo prevede una semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In seguito all’entrata in vigore delle nuove norme, si prevede che il necessario tirocinio pratico-valutativo sia svolto all’interno dei corsi di laurea e che, di conseguenza, l’esame conclusivo del corso di studi divenga anche la sede nella quale espletare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.
In particolare, il nuovo modello di abilitazione si applicherà alle classi di laurea e alle relative professioni di seguito indicate: lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria, in Psicologia conferiranno l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo; lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e dell’informazione, abiliteranno all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
Si prevede, infine, che gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l’accesso agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, di dottore agronomo e dottore forestale, di pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possano essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da adottare su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente. Con i medesimi regolamenti saranno disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio hanno valore abilitante all’esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.

Solidarietà negli appalti ed esclusiva responsabilità per sanzioni civili, in capo all’inadempiente


L’articolo 21 del D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012, laddove esclude che l’obbligo del committente di versare i contributi in via di solidarietà si estenda anche alle sanzioni civili, non è norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (Corte di Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22395)


Una Corte di appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, nel giudizio di accertamento negativo di un debito contributivo all’esito di diffida seguita a un verbale di accertamento Inps, aveva ritenuto la Società X tenuta all’adempimento delle obbligazioni contributive quale obbligato solidale della Società Y, alla quale, in forza di un contratto di appalto stipulato tra le parti. Secondo la Corte di merito non operava, nei confronti dell’Inps, la decadenza biennale dalla cessazione dell’appalto, assumendo rilievo la notifica del verbale di accertamento ispettivo dell’intenzione di procedere al recupero nei confronti dell’appaltante per i contributi omessi e le sanzioni civili. Altresì, la Corte territoriale confermava la sentenza gravata quanto all’onere della prova, compiutamente assolto dall’Inps, per essere il verbale ispettivo fondato su dichiarazioni di alcuni lavoratori e sulla significativa documentazione esaminata. Di contro, la sentenza gravata veniva riformata quanto alle sanzioni civili, ritenute non estensibili al soggetto obbligato in solido, sul presupposto della non imputabilità dell’inadempimento all’obbligato in via solidale.
La Società X (committente) propone così ricorso in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per avere tenuto in considerazione i verbali ispettivi fondati su documentazione esaminata dai funzionari ispettivi ma non prodotta dall’Inps in giudizio e per avere attribuito al verbale ispettivo efficacia probatoria in difformità dall’orientamento giurisprudenziale.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In primis, le censure additano, nella sostanza, una errata valutazione del compendio probatorio e si risolvono nella richiesta di un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 13485/2014).
Nel merito, poi, secondo orientamento consolidato di legittimità, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 9632/2016). Tale materiale, però, è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Corte di Cassazione, ordinanza n. 11934/2019).
Infine, la Suprema Corte accoglie il ricorso incidentale con il quale l’Ente previdenziale deduce che la Società X avrebbe dovuto essere condannata al pagamento anche delle sanzioni civili. Ciò, in ragione del fatto che l’articolo 21 del D.L. n. 5/2012 (conv. in L. n. 35/2012), laddove esclude che l’obbligo del committente di versare i contributi in via di solidarietà si estenda anche alle sanzioni civili, non è norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6449/2020). Dunque, non risulta applicabile, nel caso specie, ratione temporis, l’esclusiva responsabilità per le sanzioni civili, in capo all’inadempiente.
Al riguardo, peraltro, in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, va affermato che tra la sanzione civile e l’omissione contributiva, cui la sanzione inerisce, è sussistente un vincolo di dipendenza funzionale che, in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione rispetto all’omesso o ritardato pagamento, incide non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione. Di qui, le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono che riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica (Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 5076/2015). In definitiva, l’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.

INPS: da novembre 2020, istituiti i codici contratto flusso di denuncia Uniemens


Con decorrenza dal periodo di paga novembre 2020, sono istituiti i nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia Uniemens.


544, relativo al “CCNL centri servizi, imprese esercenti di informatica e telecomunicazioni, call center, imprese in outsourcing, agenzie di servizi per pratiche amministrative, società tra professionisti, di arti grafiche e design, di marketing e comunicazione, delle risorse umane e recruiting, dagli studi professionali non organizzati, dai centri elaborazione dati – UNIMPRESA”;
545, relativo al “CCNL per l’industria tessile – FEDERDAT, AEPI, ASSIDAL, ARCO”;
546, relativo al “CCNL aziende che producono, installano o gestiscono macchine, impianti, apparecchi o componenti per il freddo industriale, commerciale, alimentare o di laboratorio – ASSOFRIGORISTI, ANPIT”;
547, relativo al “CCNL settore legno, arredamento, mobili, aziende artigiane e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica – UNIMPRESA”;
548, relativo al “CCNL piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione impianti – CIFA.
Con la medesima decorrenza (novembre 2020) vengono disattivati i seguenti codici contratto: 457, 458, 459 in quanto relativi a contratti non più in vigore.


Il Decreto semplificazione ha, poi, disposto che nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e nelle denunce retributive mensili all’Inps, il dato relativo al CCNL applicato al lavoratore deve essere indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche, dal prossimo aggiornamento dell’Allegato tecnico Uniemens, l’elenco dei contratti riferiti alla sezione <PosContributiva> non sarà più contenuto nel predetto Allegato, ma verrà inserito in un apposito documento, accessibile sul sito internet Inps: “Prestazioni e Servizi” > “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”; tale elenco conterrà, per ogni <CodiceContratto> attualmente assegnato dall’Inps, anche il corrispondente “macro-settore” e “codice” associati al contratto nell’archivio nazionale detenuto dal CNEL. Pertanto, i datori di lavoro e i loro delegati devono compilare il campo relativo al <CodiceContratto> del flusso Uniemens indicando il valore “CD” nel caso in cui sia applicato un contratto collettivo di primo livello non ancora censito dall’Istituto di previdenza.