Riconoscimento del c.d. “incremento al milione”: presentazione istanze telematiche


Con la circolare n. 107/2020 sono state fornite indicazioni in merito all’attuazione dell’art. 15, DL 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’art. 38, co. 4, L. n. 448/2001, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età. Con messaggio Inps n. 3647/2020, indicazioni relativamente alle modalità di presentazione dell’istanza.


Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on, con riferimento ai titolari di pensione di inabilità, accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. In seguito alla preselezione della domanda di Ricostituzione, è necessario selezionare la seguente tipologia di Prodotto:
– Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI
– Prodotto: REDDITUALE
– Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE
Si specifica che, per i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984 che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, verrà riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, a seguito di espressa richiesta. Si intende, quindi, rettificato il termine di presentazione della domanda fissato al 9 ottobre 2020 dalla circolare n. 107/2020.
A tale fine è necessario indicare nel campo “Note” della domanda: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.
La lavorazione delle istanze sarà a cura delle sedi.
Per i soggetti che risultino titolari sia di prestazione di inabilità, che di prestazioni erogate agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, la ricostituzione dovrà essere effettuata solo dopo il completamento delle lavorazioni centralizzate a favore degli invalidi civili.
Gli assicurati che intendono presentare domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 possono chiedere la maggiorazione ed il relativo incremento unitamente alla predetta domanda, selezionando sul pannello DICHIARAZIONI, RICHIESTE AGGIUNTIVE, RICHIESTE PRESTAZIONI ACCESSORIE, l’opzione “CHIEDO: l’aumento della pensione, oltre il trattamento minimo, per persone disagiate (incremento al “milione” Legge 448/2001, art. 38) o maggiorazioni sociali”.
Gli assicurati che hanno in corso di definizione una domanda di pensione di inabilità o che hanno pendente il ricorso finalizzato all’accoglimento della medesima domanda, per la quale non sia stata formulata la richiesta aggiuntiva “delle maggiorazioni e dell’incremento al milione”, possono chiedere la maggiorazione e il relativo incremento, accedendo nuovamente alla domanda dalla propria area personale e allegando il modello AP11 prestazioni accessorie entro la predetta data del 30 ottobre 2020, al fine di ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale e del relativo incremento con decorrenza dal 1° Agosto 2020.

ASSICA e MINERACQUA sottoscrivono l’accordo di rinnovo ALIMENTARI INDUSTRIA

ASSICA e MINERACQUA sottoscrivono l’accordo di rinnovo ALIMENTARI INDUSTRIA

ASSICA – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, e MINERACQUA – Federazioni delle Acque Minerali e di Sorgente, con separati accordi dell’8/10/2020 e del 12/10/2020, aderiscono all’accordo di rinnovo 31/7/2020 del CCNL Alimentari industria.

Comparto Carni e Salumi
Il giorno 8/10/2020, ASSICA – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi con le OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, sottoscrive formalmente e integralmente, con effetto immediato, l’accordo di rinnovo contrattuale del 31/7/2020 firmato da Ancit, Assobirra e Unionfood.
Le Parti si danno atto che nel periodo di vigenza contrattuale (2019-2023) svilupperanno un’attività congiunta finalizzata all’approfondimento di temi specifici e caratterizzanti del settore delle carni suine e dei salumi. Tali specificità, già enunciate nel corso della trattativa di rinnovo, sono riferite alla particolarità del prodotto che è soggetto ad una vita residua molto breve (shelf-life) che impedisce di avere scorte, con la conseguente necessità di produzione “just in tirine“. Tale peculiarità abbinata agli orari di apertura della Grande Distribuzione ormai estesi su sette giorni e per molte ore giornaliere, si ripercuote inevitabilmente sulla disciplina degli orari di lavoro, che fino ad oggi non hanno potuto tenere nella giusta considerazione tali sviluppi del mondo commerciale. Sarà inoltre possibile analizzare la reale attualità o obsolescenza delle “indennità di disagio”, ancora in vigore e nate per disciplinare una modalità produttiva ormai molto modificata dallo sviluppo tecnologico. Sulla base delle risultanze di tale approfondimento le Parti si impegnano a creare una disciplina specifica di settore.
Comparto Acque Minerali e di Sorgente
Il giorno 12/10/2020, MINERACQUA – Federazione Italiana delle Industrie delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL sottoscrive formalmente e integralmente, con effetto immediato l’Accordo di rinnovo del CCNL del 31/7/2020, integrato con l’Accordo del 12/5/2020.
Le Parti nella stessa firmano il “Protocollo Acque Minerali”, con il quale riconoscono che il settore potrebbe affrontare un periodo particolarmente critico sotto il profilo normativo con ricadute significative sulle prospettive di sviluppo.
Il settore, infatti, si trova negli ultimi anni esposto all’intervento di condizioni esogene che non dipendono dalle strategie competitive azionabili dalle aziende e che rischiano di generare un marcato clima di incertezza e compromettere le scelte imprenditoriali su investimenti e occupazione.
Tali condizioni sono così identificabili:
1) Tassazione Plastica
2) Tassazione Zucchero
3) Plastic Free
4) Acqua microflltrata
5) Concessioni regionali
6) Clima.
Sulla base di tali premesse, le Parti intendono riconoscere che il settore delle acque minerali è caratterizzato da elementi specifici che richiedono un costante monitoraggio nel corso della durata contrattuale del CCNL e che possono portare a modifiche sostanziali dal punto di vista economico e normativo in occasione del prossimo rinnovo, alla luce dell’andamento del settore.


Integrazione salariale COVID, la richiesta per le ulteriori 9 settimane per periodi dal 14 settembre


La scadenza dei 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, per la trasmissione dei dati necessari al pagamento, decorre dalla data di invio della PEC e così devono intendersi eventuali comunicazioni difformi, già inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari. In merito poi al secondo periodo di 9 settimane dei nuovi trattamenti, la trasmissione delle istanze deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, ed è già possibile a decorrere dal 15 ottobre 2020, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime 9 settimane (Inps, messaggio 15 ottobre 2020, n. 3729).


Come noto, con la pubblicazione in G.U. del 7 ottobre 2020 del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, entrato in vigore il giorno successivo, è stata disposta (art. 3) la proroga al 31 ottobre 2020 delle scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati al 31 agosto 2020 ed al 30 settembre 2020 (art. 1, commi 9 e 10, D.L. 14 agosto 2020, n. 104). Pertanto, come già anticipato nella circolare n. 115 del 30 settembre 2020, le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, sono considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.
Altresì, con riguardo al termine decadenziale relativo alla trasmissione dei dati necessari al pagamento, coincidente con la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ovvero con la scadenza dei 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, laddove quest’ultimo termine sia più favorevole all’azienda, deve ritenersi valida, come data di notifica, quella di invio della PEC. Conseguentemente, devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari in data precedente al 15 ottobre 2020 (data di pubblicazione del messaggio).
Quanto, infine, al secondo periodo di nove settimane di trattamenti (D.L. n. 104/2020), la trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, è già possibile a far tempo dal 15 ottobre 2020 (data di pubblicazione del messaggio), a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Inps. Il rispetto delle condizioni previste (art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020), per cui le richieste inviate devono riferirsi a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e detto periodo deve già essere stato interamente autorizzato e decorso, è verificato in sede di istruttoria delle domande, costituendo presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Licenziamento disciplinare, legittimo il controllo occulto della prestazione tramite soggetti interni


E’ legittimo il comportamento dell’imprenditore che controlli, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui i medesimi sono tenuti, al fine di accertare eventuali mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione. Ciò, indipendentemente dalle modalità di controllo, il quale, attesa la posizione di colui che lo effettua, può avvenire anche occultamente, senza che vi ostino il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti (Corte di Cassazione, sentenza 09 ottobre 2020, n. 21888)


Un lavoratore dipendente, con mansioni di portalettere, era stato licenziato per motivi disciplinari per scarsa diligenza e per una perdurante inosservanza degli obblighi di servizio nello svolgimento della sua attività. Impugnato il provvedimento di recesso, sia il Giudice di primo grado che la Corte di appello avevano rigettato il ricorso, ritenendo che i fatti addebitati dimostravamo un pervicace ritardo nella esecuzione della prestazione e delle direttive ricevute da parte del dipendente, manifestatosi attraverso la consegna della corrispondenza a macchia di leopardo senza alcuna plausibile giustificazione. Altresì, i giudici avevano ritenuto insussistente l’asserita violazione della disposizione in materia di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3, L. n. 300/1970), che però si riferiva pacificamente a controlli affidati a personale esterno.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il lavoratore, deducendo che la Corte di merito avesse erroneamente escluso la violazione di legge nel caso di verifiche svolte da personale dipendente della società datrice di lavoro e che, in nessun caso, il controllo avrebbe potuto riguardare il corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, dovendosi esso limitare agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.
Per la Suprema Corte il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In primis, nella vicenda di interesse, il controllo sull’attività del lavoratore è avvenuto attraverso l’organizzazione gerarchica della società, nello specifico il superiore gerarchico del lavoratore e componente dell’Ufficio Ispettivo. In secondo luogo, il limite alla sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopo di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa, non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, come una agenzia investigativa, ma diversi dalle guardie giurate, per la tutela del patrimonio aziendale, né di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica (da ultimo, Corte di Cassazione, ordinanza n. 15094/2018).
Pertanto, il riferimento alla disposizione che rende obbligatoria la comunicazione ai lavoratori interessati dei nominativi e delle mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3, L. n. 300/1970), non fa venire meno il potere dell’imprenditore di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui i medesimi sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione. Ciò, indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo, il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti.