ARAN: Sottoscritto il CCNL per il personale dell’Area Funzioni Locali

Come comunicato dall’Aran, è stato sottoscritto in via definiva il 17/12/2020, tra l’ARAN e FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, FEDIR SANITÀ, DIREL, DIRER, UNSCP, il CCNL per personale dell’Area delle Funzioni Locali (art. 7, comma 3, CCNQ 13/7/2016) relativo al triennio 2016 – 2018

Il giorno 17/12/2020, l’Aran e sindacati rappresentativi, hanno sottoscritto il CCNL per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per i Segretari comunali e provinciali.
Il nuovo testo contrattuale definitivo, preceduto da un’ipotesi di accordo del 16/7/2020, prevede una parte comune relativa alle relazioni sindacali, alle norme disciplinari, alle ferie e festività, alle assenze retribuite e a quelle per malattia ed infortunio, ai congedi parentali, così come sono stati modificati grazie agli interventi legislativi degli ultimi tempi.
Seguono le tre Sezioni dedicate alle tre categorie di lavoratori, con norme specifiche riguardanti la parte economica e retributiva.
Il presente CCNL concerne il periodo 1/1/2016 – 31/12/2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione.


 


 

INPS: bonus asilo nido per i cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno


Alla luce dell’Ordinanza del Tribunale di Milano del 9.11.2020, le domande del bonus asili nido di soggetti privi del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo trasmesse all’INPS nel 2020 e già definite con diniego, saranno rivalutate mediante riesame in autotutela su domanda dell’interessato e, in presenza di tutti gli altri requisiti, dovranno essere accolte con effetto retroattivo dalla data originaria della domanda dell’interessato.


In particolare, con D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 è stata disposta la limitazione del diritto alla prestazione in oggetto in riferimento ai soli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo. L’Inps ha confermato tale limitazione alle sole categorie di stranieri sopra menzionate. Il Tribunale di Milano ha ordinato di cessare immediatamente dette condotte discriminatorie, non ritenendo di accogliere neppure l’istanza di sospensione di cui all’articolo 295 c.p.c. presentata dall’Istituto, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, investita della compatibilità con il diritto dell’Unione europea della norma che esclude l’accesso, per determinate prestazioni e benefici, ai cittadini non comunitari privi del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Per l’anno 2020, la prestazione può arrivare ad un massimo di 3.000 euro annui, per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni), fino a 25.000 euro, e di 2.500 euro, per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 a 40.000 euro; oltre tale soglia spetta un importo pari a 1.500 euro a prescindere dal valore ISEE e anche in assenza di ISEE.
Come previsto dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017, il genitore richiedente deve essere in possesso, tra l’altro, del requisito della cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’UE oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Per le nuove domande di bonus asilo nido che saranno presentate entro la fine dell’anno 2020, i requisiti per l’ammissione alla prestazione verranno valutati consentendo l’accoglimento delle domande degli stranieri, residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso. Tali domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate in attesa dell’esito della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché dell’appello che l’Inps ha promosso nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Milano.
Quanto alle domande di soggetti privi del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo trasmesse all’INPS nell’anno 2020 e già definite con diniego, le stesse saranno rivalutate mediante riesame in autotutela su domanda dell’interessato e, in presenza di tutti gli altri requisiti, dovranno essere accolte con effetto retroattivo dalla data originaria della domanda dell’interessato.

Rinnovato il CCNL Moda Artigianato – Conflavoro



Firmato il rinnovo del CCNL Moda Artigianato per gli addetti della Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini sottoscritto da Conflavoro


Il nuovo CCNL decorredall’1/1/2021 al 31/12/2023 e prevede i seguenti minimi retributivi













































Livello

Abbigliamento

Tessile Calzaturiero

Lavorazione a mano/su misura

Occhialeria

1/Quadri 1.799,00 1.797,10 1.795,85  
2 1.634,00 1.695,90 1.675,70 1.746,45
3 1.543,20 1.550,40 1.534,90 1.581,55
4 1.462,65 1.434.60 1.418,45 1.478,15
5 1.368,10 1.376,10 1.359,95 1.388,50
6 1.309,10 1.317,80 1.300,95 1.338,70
7 1.238,10 1.242.95 1.300,00 1.283,55


Ai lavoratoti inquadrati come Quadri spetta In aggiunta alla retribuzione tabellare una indennità di funzione pari ad euro 20,65































Livello

Chimica, Gomma-Plastica. Vetro

Ceramica Terracotta, Gres

1/Quadri 1.944,10 1.725,45
2 1.816.25 1.575,00
3 1.634,25 1.492,20
4 1.548,80 1.413,85
5 1.462.40 1.380,50
6 1.397,95 1.336,25
7 1.306,00 1.259,70


Ai lavoratoti inquadrati come Quadri spetta In aggiunta alla retribuzione tabellare una indennità di funzione pari ad euro 20,66


Sfera di applicazione
Tessile – Abbigliamento – Calzaturiero ed affini, che riguardano, a titolo non esaustivo, i seguenti settori


– Tutto il tessile tradizionale ed atta moda come lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.,
– Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetter in confezione biancheria da cucina, tavola e letto,
– Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo, §- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni.
– Lavorazione o confezione di pellicceria, lavorazione di oggetti in pelle, cuo’o e surrogati di qualsiasi tipo.
– Bottoni, lavorazione e confezione di guanti, riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio.
– Fiori artificiali, lavorazione e confezione arredi sacri
– Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jaccuarci.
– Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natallil, maschere, penre e matite, produzione di parrucche.
– produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi articoli e giochi didattici articoli e giochi della prima Infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini loro accessori nonché tutto ciò che. come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne i s gnifìcato o completar o con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche legno, stoffa, eco) sia fabbricato;
Occhiali o artìcoli inerenti all’occhialerla ed affini (es.: montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura astucci, ecc.) e che svolgono Fattività di ottica.
Area Chimica – Ceramica 
chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenze. cere, candele, ecc.);
– gomma plastica, prodotti e attrezzature in plastica ad uso civile e ad uso industriale, vetro, vetroresina, presidi sanitari (prodotti in gamma o plastica per l’igiene e la profilassi), prodoti biomedicali, erboristerìa, lavorazione lampade; 
– trattamento acque, depurazione, pirotecnica, trattamento e compostaggio dei rifiuti e de! fanghi. 


– ceramica, terracotta. porcellane, gres, d decorazioni d piastrelle, abrasivi, refrattari;


Periodo di prova
– primo e secondo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi
I periodi indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro


Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto del presente contratto:
– lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 4 ore settimanali) 30%
– lavoro straordinario diurno feriale (oltre le 4 ora settimanale) 35%
– lavoro straordinario festivo o domenicale 50%
– lavoro straordinario festivo notturno 50%
– lavoro notturno: 33%.
– Lavoro diurno domenicale e festivo: 35%
– Lavoro notturno festivo: 50%


Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato può essere Instaurato per i livelli dal 6° al 2°


La durata massimo è stabilita come segue.















Area Tessile Moda

Gruppo 1 Livelli 2, 3, 4 Durata 5 anni
Gruppo 2 Livello 5 Durata 5 anni
Gruppo 3 Livello 6 Durata 3 anni















Area Chimica, Gamma-Plastica Vetro

Gruppo 1 Livelli 2, 3, 4   Durata 5 anni
Gruppo 2 Livello 5 Durata 4 anni
Gruppo 3 Livello 6 Durata 3 anni


 















Area Ceramica, Terracotta, Gres

Gruppo 1 Livello 2 e 3 Durata 5 anni
Gruppo 2 Livelli 4 5 Durata 4 anni
Gruppo 3 Livello 6′ Durata 3 anni


La durata massima di apprendistato per gli impiegati amministrativi, in tutte le aree e per tutti i livelli, è pari e non superiore ad anni 3.


Area Tessile Moda


 







































Gruppi

I sem.

II sem.

III sem.

IV ° sem.

V sem.

VI sem.

VII sem.

VIII sem.

IX sem.

X sem.

70% 70% 7S% 75% 85% 65% 88% 93% 93% 100%
70% 70% 75% 75% 91% 91% 96% 100% 100% 100%
70% 70% 75% 96% 100% 100%        


Area Chimica, Gomma-Plastica, Vetro







































Gruppi

1 sem.

Il sem.

III sem.

IV sem,

V sem.

VI sem.

VII sem.

VIII som.

IX sem.

X sEm.

70% 70% 75% 75% 85% 85% 90% 90% 95% 100%
70% 70% 75» 75% 80% 80% 90% 100%    
70% 70% 75% 75% 80% 100%        


Area Ceramica, Terracotte, Gres e Decorazione di piastrelle


 







































Gruppi

I sem.

II sem.

III sem.

IV ° sem.

V sem.

VI sem.

VII sem.

VIII sem.

IX sem.

X sem.

70% 70% 75% 75% 85% 85% 85% 85% 90% 100%
70% 70% 75% 75% 85% 85% 90% 100%    
70% 70% 75% 75% 80% 100%        


 

Danno da dequalificazione, non sufficiente la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale


18 dice 2020 Il prestatore di lavoro che richieda il risarcimento del danno, anche nella sua componente di danno alla vita di relazione o di danno biologico, in conseguenza della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, deve provare l’esistenza di tale danno, non meramente emotivo ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto e che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Corte di Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28810)


Un funzionario di banca, addetto gestione del credito e della valutazione delle posizioni di rischio, convenne in giudizio il proprio datore di lavoro, deducendo di essere stato demansionato a seguito del trasferimento di sede e di aver ricevuto un danno anche alla salute.
Il Giudice di prime cure, pur accertato il demansionamento ma escluso il mobbing denunciato, respinse la domanda risarcitoria per mancanza di prova di un danno derivante dall’inadempimento datoriale, se non con riguardo al danno biologico, quantificato e liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale.
In appello, la Corte sostanzialmente confermava le conclusioni del Giudice di primo grado, salvo rideterminare la misura del danno non patrimoniale.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando l’erroneità della sentenza della Corte territoriale, la quale sarebbe incorsa nella violazione di legge poiché, pur avendo riconosciuto l’esistenza di un danno anche alla professionalità, stante l’accertata situazione di sostanziale inattività nel periodo in esame, non ne aveva tenuto doverosamente conto nello stabilire la misura del danno da liquidare.
Per la Suprema Corte il ricorso non merita accoglimento.
Secondo orientamento costante di legittimità, infatti, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio. Quest’ultimo deve essere di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
In altri termini, tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale (Corte di Cassazione, sentenza 05 dicembre 2017, n. 29407).
La relativa prova può essere offerta con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, anche per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (quali: caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno (Corte di Cassazione, sentenza 19 dicembre 2008, n. 29832).
In definitiva, il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico, in conseguenza della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa.