Scadenza contribuzione del 3° trimestre 2020 al Fondo Arco

Scade il 20/10/2020,  il termine per la contribuzione al Fondo Arco relativa al 3° trimestre 2020, per i dipendenti dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie.

Con Circolare 06/2020, il Fondo rende noto, Al fine di facilitarvi negli adempimenti relativi alla prossima scadenza contributiva del 20/10/2020, la regolamentazione e le modalità operative da seguire.

A. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL CCNL DEI LAVORATORI DEI SETTORI MANIGLIE ED ACCESSORI PER MOBILI
Vedasi nostra circolare 6/2018 del 26/06/2018: il rinnovo contrattuale del settore ha previsto che a decorrere dal 01/01/2020 la contribuzione ad ARCO sia del 2,10% (rispetto al 2,00% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.


B. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL CCNL DEI LAVORATORI DEI SETTORI LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO INDUSTRIA (ANDIL, ASSOBETON)
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto che a decorrere dal 01/07/2020 la contribuzione ad ARCO sia del 1,80% (rispetto al 1,70% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,50% la contribuzione a carico dell’iscritto.


C. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL CCNL DEI LAVORATORI DEI SETTORI LAPIDEI ESCAVAZIONE SABBIA INDUSTRIA
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto che a decorrere dal 01/07/2020 la contribuzione ad ARCO sia del 2,15% (rispetto al 1,80% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.

I contributi devono essere versati sul conto corrente di ARCO entro e non oltre il 20/10/2020 (valuta fissa e disponibilità per ARCO il giorno 20).
Al fine del corretto abbinamento dei contributi è necessario che il bonifico sia effettuato dalle aziende entro e non oltre il 20/10/2020.
L’importo del bonifico deve corrispondere alla somma risultante dalla distinta di contribuzione relativa al 3° trimestre 2020.
L’importo relativo all’ammontare complessivo dei contributi deve essere bonificato da ciascuna azienda con aderenti al Fondo Pensione, sul seguente conto corrente:
Codice IBAN:IT 25 Z 05000 01600 CC0017629800
Il BIC code è: CIPBITMMXXX.
Presso: DEPObank – BANCA DEPOSITARIA ITALIANA (ex NEXI S.p.A.), Via Anna Maria Mozzoni, 1.1 – 20152 Milano MI
Intestato a: Fondo Pensione ARCO


Il ritardo del bonifico e/o nell’invio della distinta di contribuzione, ovvero le differenze tra l’importo dei bonifici e delle distinte, comportano l’impossibilità per il Fondo di riconciliare i versamenti e quindi di attribuirli sulle singole posizioni dei soci. in caso di mancato o ritardato versamento delle contribuzioni. l‘azienda è tenuta a versare al Fondo delle sanzioni.


Il Fondo provvede a calcolare le sanzioni di ritardato pagamento e le comunica all’Azienda, entro il mese di maggio dell’anno successivo.
La sanzione prevista si compone di due elementi:
1) l’eventuale rivalutazione della quota che l’iscritto non ha potuto conseguire a seguito del mancato investimento della contribuzione (danno diretto), che incrementerà la posizione individuale del lavoratore;
2) gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell’evasione contributiva (danno indiretto), che saranno utilizzati per la copertura degli oneri per le attività inerenti al recupero.


Cooperative Sociali Bolzano: accordo di rinnovo

15 ott 2020 Siglato il 23/9/2020, tra la Raiffeisenverband Sudtirol Gen., la Coopbund, l’A.G.C.I. Alto Adige Sudtirol e la CGIL-AGB, la SGBCISL – ODV-FP, la FISASCAT, l’ASGB, l’UIL-SGK, il protocollo d’intesa per il rinnovo della parte normativa e economica del CIPL Cooperative Sociali per la Provincia Autonoma di Bolzano (2019 – 2021).

Premio Territoriale di Risultato


Le parti convengono di istituire, un Premio Territoriale di Risultato (PTR) in sostituzione dell’Elemento Retributivo Territoriale (ERT). Il Premio Territoriale di Risultato è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese del territorio coinvolti in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi incrementali nell’arco dell’esercizio fiscale di riferimento rispetto ad un precedente periodo congruo, di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.


Pertanto, ai fine della definizione di tale elemento premiale e degli indicatori per calcolare il premio, entro 15/10/2020 viene costituito un gruppo di lavoro composto da quattro membri di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali e due dalle Organizzazioni sindacali firmatari del presente contratto. Il gruppo di lavoro presenterà entro il novembre 2020 la proposta dell’PTR alle parti firmatarie per una verifica congiunta ed eventuale successiva approvazione.


Assistente all’infanzia – elemento integrativo


Le parti intendono valorizzare vari profili professionali. In tale contesto le stesse condividono la posizione riguardante l’assistente all’infanzia.
Pertanto, il minimo della retribuzione per il personale inquadrato come assistente all’infanzia viene integrato mensilmente con un “elemento integrativo” con le seguenti decorrenze come segue:
– 70,00 € a partire dall’1/11/2020
– 30,00 € a partire dall’1/4/2021
– 30,00 € a partire dall’1/7/2021
– (*) 30,00 € a partire dall’1/12/2021: – Nota (*) – Le Parti ritengono adeguata l’applicazione dell’ultima trance; l’erogazione della stessa avverrà sulla base di una intesa contrattuale delle Parti entro il 30/9/2021, considerando l’attuazione degli obiettivi convenuti nella dichiarazione di cui sopra.


A copertura di tutto l’anno 2020 viene concesso ai personale inquadrato come assistente all’infanzia in forza alla data della firma del presente accordo un importo a titolo, “UNA TANTUM” nell’ammontare di 341,00 € lordi. Detto importo viene erogato con la retribuzione del mese di novembre 2020 e non ha alcuna rilevanza e/o effetto per altri istituti contrattuali e/o di legge con l’eccezione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Al personale assunto a tempo parziale l’importo viene corrisposto in proporzione all’orario contrattuale.
Detto importo spetta inoltre in dodicesimi a secondo dei mesi di effettiva occupazione.


Assistenza Sanitaria Integrativa


A partire da aprile 2021 il contributo a carico del datore di lavoro per l’assistenza sanitaria integrativa aumenta a 120,00 €.
La maggiore spesa è finalizzata a migliorare le prestazioni offerte dall’assistenza sanitaria.

AUTOSTRADE: Accordo 13/10/2020 su smart working

Sottoscritto il giorno 13/10/2020, tra la SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL, UGL Viabilità e Logistica, l’accordo per la regolamentazione dello smart working.

Le parti, tenuto conto del contesto complessivo e della situazione emergenziale in atto, convengono di effettuare un’analisi complessiva del lavoro agile, allo scopo di predisporre, per il prossimo periodo, il miglior utilizzo di questa modalità della prestazione lavorativa. Esse concordano che quanto previsto nella presente intesa assume un carattere derogatorio rispetto a quanto disciplinato nel contratto collettivo nazionale di lavoro in materia, ed è un piano sperimentale con validità fino al 31/12/2021.
Azienda ed OSL concordano di definire due distinti Programmi che si succederanno nel tempo, definiti “Programma transitorio” e “Programma sperimentale” secondo quanto sotto specificato.
In linea generale, si conviene che quanto disciplinato nel presente accordo non è applicabile per tutto il personale impiegato in attività lavorative che per loro natura e per caratteristiche organizzative non sono remotizzabili e che quindi tale personale dovrà prestare la propria prestazione lavorativa sempre in presenza. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi dallo smart working: i servizi su strada, la sala radio, l’esercizio, l’esazione, gli impianti, oltre a eventuali esclusioni individuate con le r.s.a. a livello di singola unità produttiva).


Programma Transitorio legato allo stato di emergenza
Le parti prendono atto che le recenti disposizioni governative hanno prorogato lo stato di emergenza e conseguentemente, per quanto riguarda il lavoro agile, lo stesso proseguirà secondo le previsioni legislative fino al 31/12/2020 e quindi in continuità con quanto già stabilito in azienda nei precedenti comunicati in materia.
Per tutta la durata dello stato di emergenza, essendo la misura anche legata alla necessità di contenere il contagio da Covid-19, l’azienda favorirà il ricorso al lavoro agile anche per tutti i giorni lavorativi


Programma Sperimentale
A partire dall’1/1/2021 e per la durata di 12 mesi il programma sperimentale si realizzerà secondo le seguenti linee guida:
– avranno la possibilità di accedere al programma tutti i dipendenti il cui ruolo o la cui attività siano remotizzabili;
– l’accesso al programma avverrà su base volontaria, aderendo ad un accordo individuale;
– la pianificazione avverrà su base settimanale, avendo cura e garantendo una effettiva rotazione di tutto il personale delle singole strutture tra lavoro in presenza e lavoro in smart working;
– come stabilito anche nel CCNL, il dipendente avrà diritto ad una base minima di 8 giorni/mese, che potranno realizzarsi anche in 2 giorni settimanali in lavoro agile;
– compatibilmente con le esigenze organizzative delle singole strutture e sempre su base volontaria, si potrà estendere il lavoro agile anche per tutte le giornate di lavoro settimanali;
– se non immediatamente disponibili le dotazioni aziendali, si potranno anche utilizzare pro-tempore dispositivi ed apparati personali, attenendosi scrupolosamente alle linee guida e comunicazioni di sicurezza informatica.


Ambito di applicazione
La presente intesa si applica a tutti i dipendenti di AUTOSTRADE PER L’ITALIA, e costituirà un utile riferimento anche per le seguenti Società controllate: ESSEDIESSE, ADMOVING, A-TECH, GIOVE CLEAR.

CCNL Sanità Privata non medico – AIOP – ARIS: minimi retributivi degli apprendisti professionalizzanti



Calcolate le retribuzioni  per gli apprendisti professionalizzanti che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere AIOP e ARIS


 


Il CCNL sottoscritto la settimana scorsa per il personale non medico delle strutture sanitarie private, ha previsto la disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Le Strutture potranno assumere personale con contratto di apprendistato e la durata minima del contratto di apprendistato è pari a 6 mesi.
La durata del periodo di apprendistato è determinata in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
a) 12 mesi per le qualifiche inquadrate nella categoria A;
b) 24 mesi per le qualifiche inquadrate nelle categorie B e C;
c) 36 mesi per le qualifiche inquadrate nella categoria D.
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento e posizione economica del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica.
Il trattamento economico dell’apprendista viene fissato sulla base della retribuzione lorda prevista per la posizione economica di appartenenza, con le seguenti progressioni:
Per contratti di durata fino a 12 mesi:
– dal 1° al 9° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– dal 10° al 12° mese: 90 % della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Per contratti di durata fino a 24 mesi:
– dal 1° al 12° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire
 – dal 13°al 24°mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
– Per contratti di durata fino a 36 mesi:
-dal l ° al 18° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– dal 19° al 36° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Alla fine dell’apprendistato la posizione economica d’inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Durante l’apprendistato il lavoratore non matura anzianità a nessun fine di legge e di contratto collettivo.


 




































































































































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/7/2020

A 1 9 1.247,33
10 12 1.320,70
A1 1 9 1.280,47
10 12 1.355,80
A2 1 9 1.312,70
10 12 1.389,92
A3 1 9 1.331,67
10 12 1.410,00
A4 1 9 1.353,36
10 12 1.432,97
B 1 12 1.342,88
13 24 1.421,87
B1 1 12 1.380,86
13 24 1.462,09
B2 1 12 1.418,96
13 24 1.502,42
B3 1 12 1.443,10
13 24 1.527,98
B4 1 12 1.473,51
13 24 1.560,19
C 1 12 1.533,07
13 24 1.623,25
C1 1 12 1.578,57
13 24 1.671,43
C2 1 12 1.633,06
13 24 1.729,12
C3 1 12 1.686,48
13 24 1.785,69
C4 1 12 1.764,92
13 24 1.868,74
D 1 18 1.660,79
19 36 1.758,48
D1 1 18 1.719,50
19 36 1.820,65
D2 1 18 1.772,06
19 36 1.876,29
D3 1 18 1.825,05
19 36 1.932,41
D4 1 18 1.878,48
19 36 1.988,98
DS 1 18 1.785,92
19 36 1.890,97
DS1 1 18 1.853,22
19 36 1.962,23
DS2 1 18 1.922,33
19 36 2.035,40
DS3 1 18 1.993,57
19 36 2.110,84
DS4 1 18 2.055,34
19 36 2.176,24