Conversione DL Agosto: svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile


La Camera ha approvato, in data 12 ottobre, in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 104/2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. La Legge n. 126/2020 è stata pubblicata in GU 13 ottobre 2020, n. 253 – Suppl. Ordinario n. 37. Tra le modifiche introdotte in sede di conversione del DL n. 104/2020, rilevanti quelle in materia di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile


In sede di conversione del DL n. 104/2020, è stata prevista l’introduzione di alcune disposizioni in materia di diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore:
– dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni 14, disposta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o in occasione di talune attività sportive. Qualora questo non sia possibile a causa della natura della prestazione lavorativa, i medesimi soggetti hanno diritto ad un congedo straordinario per la durata della quarantena, con relativa indennità pari al 50% della retribuzione (articolo 21-bis, cit.).
È possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure in questione, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle citate misure.
Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020;


– fino al 30 giugno 2021, è altresì previsto il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità gravea condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 21-ter, cit.);


– adecorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.


Viene inoltre specificato che nel settore pubblico la modalità agile è una delle modalità (e non la sola modalità) ordinarie.

Le novità in materia previdenziale e contributiva dalla conversione del D.L. Agosto


In appresso le novità legislative introdotte con la conversione del D.L. Agosto (L. n. 126/2020), inerenti l’introduzione dell’indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa delle regioni Sicilia e Campania, l’estensione del regime previdenziale della piccola pesca marittima, l’attribuzione all’INPGI delle competenze concessorie in tema di decontribuzione Sud per i dipendenti giornalisti, la rimessione in termini per la presentazione della domanda di prepensionamento di lavoratori poligrafici.


A decorrere dal 14 ottobre 2020, l’indennità già spettante ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non aventi diritto alla NASpI, nel limite massimo di 12 mesi e in misura pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa (art. 1, co. 251, L. 30 dicembre 2018, n. 145), può essere altresì concessa, fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia, i quali cessino di percepire la NASpI nell’anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 1, co. 251-bis, L. n. 145/2018, inserito dall’art. 1-bis, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
Ulteriormente, a decorrere dal 14 ottobre 2020, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l’anno 2020.
L’indennità in parola non è compatibile con il reddito di emergenza (art. 82, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020), nonché con la presenza di una delle seguenti condizioni:
– essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
– essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
– essere percettori dell’indennità DIS-COLL;
– essere percettori di reddito di cittadinanza (Capo I, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4/2019) o di misure aventi finalità analoghe (art. 1-ter, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
In tema di contribuzione nel settore della pesca, il regime previdenziale ex L. n. 250/1958, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi iscritti nei ruoli della gente di mare (art. 115, Codice della navigazione) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l’attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. Gli obblighi contributivi relativi sono a carico delle cooperative di pesca, tuttavia, sono comunque fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca, in data antecedente al 14 ottobre 2020 (art. 10-bis, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
In relazione poi al regime di decontribuzione introdotto per i rapporti di lavoro dipendente, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI, tale Istituto è amministrazione concedente e provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. L’agevolazione in parola, concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, consiste nell’esonero dal versamento, nella misura del 30%, dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Inail (art. 27, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
Infine, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi (art. 1, co. 500, L. n. 160/2019), per i quali i termini di opzione per il trattamento pensionistico (art. 37, co. 1, L. n. 416/1981) siano decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che:
– abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento;
– e l’ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento.
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del 14 ottobre 2020.


CONTRIBUTI CASSA EDILE BENEVENTO DALL’1/10/2020



La Cassa Edile della Provincia di Benevento pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dal 1° ottobre 2020


Per effetto della variazione della contribuzione al Fondo Sanitario Sanedil, dovuta alla sua operatività, riportiamo la nuova tabella contributiva come pubblicata dalla Cassa Edile della Provincia di Benevento:


























































CONTRIBUTI

Quota Impresa

Quota Lavoratore

TOTALE

Contributi Cassa Edile 1,97 0,28 2,25
Ape Ordinaria 2,53 0,00 2,53
Contributo CFS 1,00 0,00 1,00
Fondo RLST 0,70 0,00 0,70
Fondo PREVEDI 0,10 0,00 0,10
Fondo Lavori usuranti / Prepensionamento 0,20   0,20
Quote Adesione Provinciale 1,00 1,00 2,00
Quota Adesione Nazionale 0,22 0,22 0,44
Fondo Incentivo all’occupazione 0,10   0,10
Fondo sanitario (minimo 120 ore) 0,60   0,60
TOTALE 8,42 1,50 9,92


Assistenza Sanitaria – Fondo Sanitario nazionale per l’assistenza del settore edile (Sanedil)
– Operai:
Contributo a carico del datore di lavoro dello 0,60% da versare su un minimo di 120 ore calcolate sulle


seguenti voci retributive: minimo, contingenza, edr, its.
– Impiegati :
La contribuzione, a carico del datore di lavoro, sarà pari allo 0,26% delle seguenti voci retributive : minimo, contingenza, E.d.r., premio produzione

Costituzione Comitato Covid-19 per le imprese Api Novara, Vco e Vercelli

Siglato, tra l’Api Novara, Vco e Vercelli e la CGIL Novara e Vco, la CISL Piemonte Orientale, la UIL Novara e Vco, l’accordo in recepimento delle indicazioni riportate nel Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con l’obbiettivo di definire le modalità di applicazione e attuazione dello stesso Protocollo nell’ambito delle imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Api Novara, Vco e Vercelli attraverso la costituzione di un Comitato Territoriale in materia.

Le Parti convengono che con il presente Accordo si costituisce il Comitato Territoriale per il contrasto dell’emergenza “COVID-19” della Provincia di Novara e della Provincia del Vco, con il compito di:


-supportare le aziende ed i lavoratori, laddove non sia stato costituito il comitato aziendale, per una corretta interpretazione ed applicazione delle linee guida nazionali alla luce delle quali elaborare i propri Protocolli anche in ragione delle diverse strutture organizzative delle aziende;


– divulgare le buone prassi con programmi di informazione e formazione dei lavoratori circa le misure previste dal Protocollo nazionale di cui al punto 1 dell’allegato 12 del DL 17/5/2020;


-coinvolgere, stimolare e dialogare, qualora necessario, con i soggetti Istituzionali e le Autorità Sanitarie locali per creare sinergie volte a potenziare le misure di supporto necessarie per i lavoratori e per le aziende, nell’obiettivo comune di fornire le utili e necessarie indicazioni per affrontare la Fase 2.