
Nella ricognizione circa la ricorrenza degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, al fine di stabilire quale sia la tutela applicabile, indennitaria o reintegratoria, non può assumere rilievo il difetto di prova dei danni per la società derivati dalla inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio da parte del lavoratore (Corte di Cassazione, sentenza 08 ottobre 2020, n. 21739)
Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato il reclamo presentato da una Società che si era vista condannare, in primo grado, alla reintegra di un lavoratore precedentemente licenziato all’esito di procedimento disciplinare, ai sensi di specifica norma di contrattazione collettiva. In particolare, la Corte territoriale aveva preso atto che il licenziamento era stato comminato per avere il lavoratore, con mansioni di portalettere, compilato scorrettamente il modello di consegna relativo a tre atti giudiziari spediti da un avvocato per raccomandata, con conseguente impossibilità di fornire al mittente prova della consegna degli atti, ed altresì per avere provveduto personalmente al recapito di tre plichi con pagamento in contrassegno, sottraendoli ai portalettere incaricati, esorbitando così dalle proprie mansioni ed inviando le somme riscosse agli aventi diritto con notevole ritardo. La Corte, dunque, ritenendo che la causazione di un danno al datore fosse elemento indefettibile del fatto attribuito al dipendente ai fini della comminazione del licenziamento disciplinare, e ravvisato nel caso di specie l’assenza di una danno subito dal datore di lavoro, ha ritenuto insussistente il fatto ascritto al lavoratore e conseguentemente applicato la tutela reintegratoria.
Avverso tale sentenza, la Società propone così ricorso in Cassazione, lamentando che il licenziamento è previsto per la gravità del comportamento del lavoratore in sé, a prescindere dal danno, e che la sentenza impugnata avesse incluso la gravità del danno nella nozione di fatto la cui sussistenza/insussistenza rileva ai fini della individuazione del tipo di tutela, indennitaria o reintegratoria.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.
Secondo orientamento affermato di legittimità (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 18195/2019), l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. In tema di licenziamento, infatti, la nozione di giusta causa è nozione legale ed il giudice non è vincolato alle previsioni integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi.
Nella preliminare ricognizione circa la ricorrenza degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quindi, il giudizio è effettuato sulla base di una pluralità di criteri, che non coincidono necessariamente con i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Una volta poi verificati gli estremi anzidetti, il giudice verifica la tutela applicabile e, in particolare, se si tratti di quella generale indennitaria (art. 18, co. 5, Statuto dei lavoratori) ovvero se si tratti di quella reintegratoria (art. 18, co. 4, Statuto dei lavoratori), operante nei soli casi di “insussistenza del fatto contestato” ovvero di “fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”.
Nella fattispecie, la Corte di merito ha del tutto omesso di valutare se l’illecito contestato, per le sue caratteristiche oggettive e soggettive, integrasse una giusta causa o un giustificato motivo di recesso datoriale, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedeltà e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne, arrestando la propria indagine al rilievo del difetto di prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie contrattuale collettiva e cioè dei “gravi danni” per la società derivati dalla inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio.


