Ok all’applicazione del contratto della Sanità privata



Approvato, l’8/10/2020, tra l’AIOP, l’ARIS e la FP CGIL, la CISL FP, la UIL FPL, il CCNL 2016-2018, per i lavoratori dipendenti che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere, per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza


Il contratto si applica, anche, ai Centri di Riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottavano il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private.
Il contratto si riferisce – sia per la parte normativa, sia per la parte economica – al periodo dall’1/1/2016 al 31/12/2018, tuttavia gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipula, salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenza diverse.
Con decorrenza dall’1/7/2020, i nuovi stipendi base annui a regime, comprensivi dell’EADR (conglobata) , sono determinati negli importi di cui alla seguente tabella














































































































































































Posizione

A

Tabellare annuo in vigore + EADR


B

Aumento mensile a regime


C

Nuovi tabellari annui (x 13 mensilità)


D

Nuovi tabellari mensili


A 16.691,30 183,51 19.076,87 1.467,45
A1 17.523,13 158,51 19.583,77 1.506,44
A2 17.963,82 162,52 20.076,61 1.544,35
A3 18.421,95 149,60 20.366,74 1.566,67
A4 18.986,67 131,68 20.698,45 1.592,19
B 18.918,99 124,56 20.538,24 1.579,86
B1 19.576,80 118,63 21.119,03 1.624,54
B2 19.883,07 139,89 21.701,69 1.669,36
B3 20.164,97 146,61 22.070,85 1.697,76
B4 20.771,27 135,75 22.535,97 1.733,54
C 21.694,98 134,76 23.446,87 1.803,61
C1 22.495,44 126,72 24.142,86 1.857,14
C2 23.093,57 144,82 24.976,26 1.921,25
C3 23.869,02 148,02 25.793,28 1.984,10
C4 24.714,10 175,30 26.992,95 2.076,38
D 23.401,70 153,73 25.400,25 1.953,87
D1 24.247,86 157,72 26.298,28 2.022,94
D2 25.089,07 154,84 27.101,99 2.084,77
D3 26.366,03 118,96 27.912,57 2.147,12
D4 27.569,39 89,26 28.729,73 2.209,98
DS 24.117,84 245,86 27.314,09 2.101,08
DS1 25.094,21 249,93 28.343,32 2.180,26
DS2 26.096,93 254,11 29.400,32 2.261,56
DS3 27.128,19 258,59 30.489,88 2.345,38
DS4 27.988,57 265,08 31.434,60 2.418,05
E 27.666,35 282,04 31.332,86 2.410,22
E1 33.705,42 343,60 38.172,27 2.936,33
E2 40.799,99 415,93 46.207,05 3.554,39


Assegni ad personam professioni sanitarie e tecniche
Gli assegni ad personam spettanti al solo personale appartenente alle professioni sanitarie e tecniche transitate dalla posizione C alla posizione D con il CCNL 2000-2001, in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL stesso spetta in caso di passaggio a posizione economica superiore, quello previsto per la nuova posizione economica.


















Posizioni Economiche

Assegno annuo ad personam


(EURO)

C àD  
C1 àD 619,23
C2 àD1 350,16
C3 àD2 350,16
C4 àD3 39,77


 


Una tantum riparatoria
Al personale assunto prima dell’1/1/2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, sarà riconosciuto, un importo a titolo di una tantum pari ad euro 1000,00 (mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente CCNL.
L’importo di cui sopra verrà corrisposto in due tranches,
– la prima, di valore pari al 55%, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2020;
– la seconda, di valore pari al 45%, con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2020.


Indennità di turno
1) Agli ausiliari specializzati, nonché al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C, D e DS, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura e di riabilitazione, operante su tre turni, compete un’indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di euro 4,50.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella Struttura, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
2) Agli ausiliari specializzati ed al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C, D e DS, compete una indennità giornaliera di euro 4,13 per ogni giornata di effettivo servizio prestato nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi.
3) Al personale di seguito indicato, compete, per ogni giornata di effettivo servizio prestato nei servizi di malattie infettive, un’indennità giornaliera di importo pari a:
– 5,16 euro per il solo personale sanitario;
– 1,03 euro per il personale ausiliario specializzato, OTA ed OSS.
4) Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a DS, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Struttura ed operanti su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano) per l’ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete un’indennità giornaliera legata all’effettuazione dei turni di servizio programmati pari a euro 2,06.
Tale indennità non è cumulabile con l’indennità prevista dalla presente lettera c) al precedente punto 1. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato nella Struttura sanitaria.


Indennità per l’assistenza domiciliare.
a) Personale con qualifica di primo inquadramento nella categoria A e nella posizione iniziale della categoria B, e in tutte le conseguenti posizioni economiche: euro 2,58 lordi;
b) Personale appartenente alla categoria B (dalla posizione iniziale B2) ed alle categorie C, D, DS: euro 5,16 lordi .


Progressioni orizzontali livello B3 e D1,D2 e D3
1) i lavoratori con qualifica di Operatore Socio Sanitario vengono inquadrati nella posizione economica B3 a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nella qualifica di Operatore Socio Sanitario nella stessa Struttura o Gruppo, con decorrenza comunque non precedente all’1/4/2020 e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per i periodi antecedenti;
2) con decorrenza dall’1/4/2020, e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall’art. 52 per l’inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni e vengono pertanto così rideterminate:
D1 – 15 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D2 – 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D3 – 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo.
Quanto previsto ha carattere sperimentale per tutta la vigenza del presente CCNL.


Periodo di prova In caso di assunzione a tempo determinato
– un mese di calendario per le categorie A e B;
– tre mesi di calendario per le altre categorie.


Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà compensato da una quota oraria della retribuzione in atto, diviso il divisore mensile, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.


Lavoro supplementare
Nel caso di tempo parziale orizzontale è ammessa la prestazione di lavoro oltre l’orario concordato nel limite massimo individuale di due ore giornaliere e di 120 ore annue. Le ore supplementari saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale dovuta

Indennità mese di maggio a favore dei pescatori autonomi: istruzioni Inps


Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, il DL Rilancio riconosce un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 (art. 222, co. 8, DL n. 34/2020). L’indennità è erogata con le modalità previste dall’art. 28, co. 2, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Pertanto, in ragione del predetto richiamo, l’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa previsto (Circolare Inps n. 118/2020).


Stante il dettato normativo, che individua quali destinatari dell’indennità di cui trattasi i pescatori autonomi, i soci di cooperative destinatari dell’indennità – come precisato dalla circolare in argomento – sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
L’Indennità non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.


Domanda
L’indennità è erogata con le modalità previste dall’art. 28, co. 2, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Pertanto, in ragione del predetto richiamo, l’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa previsto.
I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’Istituto.


Incumulabilità e incompatibilità
L’indennità in esame è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con la c.d. Ape sociale.
Si precisa, altresì, che l’indennità a favore dei pescatori autonomi e soci di cooperative non è cumulabile con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità di cui all’art. 44 del D.L. n. 18 del 2020, e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi.
Inoltre, sempre per effetto del predetto richiamo all’art. 28 del decreto Cura Italia, l’indennità in argomento è incompatibile con le indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia, con le indennità di cui all’art. 84 del decreto Rilancio Italia, nonché con il Reddito di emergenza (circolare Inps n. 118/2020).


Compatibilità
L’indennità in argomento, in analogia a quanto disposto per l’indennità COVID-19 di cui all’art. 28 del decreto Cura Italia, è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, ed è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Per quanto concerne la compatibilità dell’indennità con il Reddito di Cittadinanza, essa non è compatibile con un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità. Ai beneficiari dell’indennità, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a 950 euro, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di Cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 950 euro (co. 13, art. 84, DL Rilancio).


Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Inps in materia di indennità COVID-19 in oggetto, l’assicurato può proporre azione giudiziaria.

Prorogato lo smart working per i lavoratori di Poste S.p.A.

9 OTT 2020 Il giorno 8/10/2020 tra Poste Italiane S.p.A., anche in rappresentanza delle Società del Gruppo, e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Com., FNC UGL Com., si è firmato l’accoro per la proroga dello smart-working

A seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19, in attuazione delle disposizioni governative tempo per tempo intervenute, è stata diffusamente implementata la modalità del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane, quale strumento idoneo alla gestione delle fasi emergenziali ed importante misura di sicurezza e di tutela della salute dei dipendenti in una logica di contenimento della diffusione del contagio da coronavirus.
Pertanto, in ragione della necessità di continuare ad osservare comportamenti che permettano di contenere la diffusione del virus Covid-19, le Parti, stante il perdurare della fase emergenziale, convengono, con l’accordo 8/10/2020, di prorogare le modalità di utilizzo dell’istituto medesimo, attualmente adottate nel Gruppo Poste Italiane, fino al 31/1/2021, anche in coerenza con le previsioni di cui al Decreto Legge 125/2020.

Posticipata “una tantum” nelle Agenzie di Viaggio Confcommercio



Siglato il 30/9/2020, tra la FIAVET e laFILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS, l’accordo che ha stabilito di posticipare al 31/3/2021, l’erogazione dell’ultima tranche di “una tantum” a favore dei lavoratori delle agenzie di viaggio.


L’intero Settore si trova ancora oggi a dover affrontare una situazione di crisi senza precedenti imputabile all’attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che non hanno ancora permesso alle imprese turistiche di ripartire con la propria attività.
Pertanto, le Parti, alla luce di quanto discusso e condiviso in via telematica concordano di posticipare i termini previsti all’art. 151 del CCNL 24/7/2019 al 30/3/2021, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.
Per il personale in forza alla data del luglio 2019 sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell’ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1/1/2019 – 30/6/2019 (carenza contrattuale), il seguente importo una tantum al 30/3/2021:

































Livelli

30 marzo 2021

A 128,25
B 118,50
1 111,00
2 101,25
3 95,25
4 90,00
5 84,75
6S 81,00
6 80,25
7 75,00


 


Per gli apprendisti, l’ammontare dell’una tantum è determinato in euro 60,00 al 30/3/2021.
Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l’intero periodo di carenza contrattuale, gli importi verranno erogati pro quota, in ragione di un sesto per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.
Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Gli importi una tantum di cui sopra sono erogati a titolo di indennizzo per il periodo di carenza contrattuale e non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.