
Approvato, l’8/10/2020, tra l’AIOP, l’ARIS e la FP CGIL, la CISL FP, la UIL FPL, il CCNL 2016-2018, per i lavoratori dipendenti che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere, per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza
Il contratto si applica, anche, ai Centri di Riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottavano il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private.
Il contratto si riferisce – sia per la parte normativa, sia per la parte economica – al periodo dall’1/1/2016 al 31/12/2018, tuttavia gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipula, salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenza diverse.
Con decorrenza dall’1/7/2020, i nuovi stipendi base annui a regime, comprensivi dell’EADR (conglobata) , sono determinati negli importi di cui alla seguente tabella
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Posizione |
A Tabellare annuo in vigore + EADR € | B Aumento mensile a regime € | C Nuovi tabellari annui (x 13 mensilità) € | D Nuovi tabellari mensili € |
|---|---|---|---|---|
| A | 16.691,30 | 183,51 | 19.076,87 | 1.467,45 |
| A1 | 17.523,13 | 158,51 | 19.583,77 | 1.506,44 |
| A2 | 17.963,82 | 162,52 | 20.076,61 | 1.544,35 |
| A3 | 18.421,95 | 149,60 | 20.366,74 | 1.566,67 |
| A4 | 18.986,67 | 131,68 | 20.698,45 | 1.592,19 |
| B | 18.918,99 | 124,56 | 20.538,24 | 1.579,86 |
| B1 | 19.576,80 | 118,63 | 21.119,03 | 1.624,54 |
| B2 | 19.883,07 | 139,89 | 21.701,69 | 1.669,36 |
| B3 | 20.164,97 | 146,61 | 22.070,85 | 1.697,76 |
| B4 | 20.771,27 | 135,75 | 22.535,97 | 1.733,54 |
| C | 21.694,98 | 134,76 | 23.446,87 | 1.803,61 |
| C1 | 22.495,44 | 126,72 | 24.142,86 | 1.857,14 |
| C2 | 23.093,57 | 144,82 | 24.976,26 | 1.921,25 |
| C3 | 23.869,02 | 148,02 | 25.793,28 | 1.984,10 |
| C4 | 24.714,10 | 175,30 | 26.992,95 | 2.076,38 |
| D | 23.401,70 | 153,73 | 25.400,25 | 1.953,87 |
| D1 | 24.247,86 | 157,72 | 26.298,28 | 2.022,94 |
| D2 | 25.089,07 | 154,84 | 27.101,99 | 2.084,77 |
| D3 | 26.366,03 | 118,96 | 27.912,57 | 2.147,12 |
| D4 | 27.569,39 | 89,26 | 28.729,73 | 2.209,98 |
| DS | 24.117,84 | 245,86 | 27.314,09 | 2.101,08 |
| DS1 | 25.094,21 | 249,93 | 28.343,32 | 2.180,26 |
| DS2 | 26.096,93 | 254,11 | 29.400,32 | 2.261,56 |
| DS3 | 27.128,19 | 258,59 | 30.489,88 | 2.345,38 |
| DS4 | 27.988,57 | 265,08 | 31.434,60 | 2.418,05 |
| E | 27.666,35 | 282,04 | 31.332,86 | 2.410,22 |
| E1 | 33.705,42 | 343,60 | 38.172,27 | 2.936,33 |
| E2 | 40.799,99 | 415,93 | 46.207,05 | 3.554,39 |
Assegni ad personam professioni sanitarie e tecniche
Gli assegni ad personam spettanti al solo personale appartenente alle professioni sanitarie e tecniche transitate dalla posizione C alla posizione D con il CCNL 2000-2001, in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL stesso spetta in caso di passaggio a posizione economica superiore, quello previsto per la nuova posizione economica.
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Posizioni Economiche |
Assegno annuo ad personam (EURO) |
|---|---|
| C àD | |
| C1 àD | 619,23 |
| C2 àD1 | 350,16 |
| C3 àD2 | 350,16 |
| C4 àD3 | 39,77 |
Una tantum riparatoria
Al personale assunto prima dell’1/1/2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, sarà riconosciuto, un importo a titolo di una tantum pari ad euro 1000,00 (mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente CCNL.
L’importo di cui sopra verrà corrisposto in due tranches,
– la prima, di valore pari al 55%, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2020;
– la seconda, di valore pari al 45%, con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2020.
Indennità di turno
1) Agli ausiliari specializzati, nonché al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C, D e DS, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura e di riabilitazione, operante su tre turni, compete un’indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di euro 4,50.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella Struttura, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
2) Agli ausiliari specializzati ed al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C, D e DS, compete una indennità giornaliera di euro 4,13 per ogni giornata di effettivo servizio prestato nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi.
3) Al personale di seguito indicato, compete, per ogni giornata di effettivo servizio prestato nei servizi di malattie infettive, un’indennità giornaliera di importo pari a:
– 5,16 euro per il solo personale sanitario;
– 1,03 euro per il personale ausiliario specializzato, OTA ed OSS.
4) Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a DS, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Struttura ed operanti su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano) per l’ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete un’indennità giornaliera legata all’effettuazione dei turni di servizio programmati pari a euro 2,06.
Tale indennità non è cumulabile con l’indennità prevista dalla presente lettera c) al precedente punto 1. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato nella Struttura sanitaria.
Indennità per l’assistenza domiciliare.
a) Personale con qualifica di primo inquadramento nella categoria A e nella posizione iniziale della categoria B, e in tutte le conseguenti posizioni economiche: euro 2,58 lordi;
b) Personale appartenente alla categoria B (dalla posizione iniziale B2) ed alle categorie C, D, DS: euro 5,16 lordi .
Progressioni orizzontali livello B3 e D1,D2 e D3
1) i lavoratori con qualifica di Operatore Socio Sanitario vengono inquadrati nella posizione economica B3 a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nella qualifica di Operatore Socio Sanitario nella stessa Struttura o Gruppo, con decorrenza comunque non precedente all’1/4/2020 e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per i periodi antecedenti;
2) con decorrenza dall’1/4/2020, e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall’art. 52 per l’inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni e vengono pertanto così rideterminate:
D1 – 15 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D2 – 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D3 – 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo.
Quanto previsto ha carattere sperimentale per tutta la vigenza del presente CCNL.
Periodo di prova In caso di assunzione a tempo determinato
– un mese di calendario per le categorie A e B;
– tre mesi di calendario per le altre categorie.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà compensato da una quota oraria della retribuzione in atto, diviso il divisore mensile, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.
Lavoro supplementare
Nel caso di tempo parziale orizzontale è ammessa la prestazione di lavoro oltre l’orario concordato nel limite massimo individuale di due ore giornaliere e di 120 ore annue. Le ore supplementari saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale dovuta


