Chiarimento sull’iscrizione Faschim nell’industria chimica

Siglato il 5/10/2020, tra la FEDERCHIMICA, LA FARMINDUSTRIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, l’accordo di chiarimento interpretativo sul mantenimento dell’iscrizione a FASCHIM.

Le Parti, considerata l’attuale sospensione della normativa relativa alle procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991, così come disposta dall’art. 14 del D.L. 104/2020, e preso atto della possibilità concessa dall’art. 14, comma 3 della medesima disposizione, di sottoscrivere accordi aziendali di incentivazione all’esodo, in luogo dell’attivazione delle procedure sopra citate, convengono quanto segue.
In via straordinaria e per il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alle norme richiamate, quanto già previsto dal CCNL all’art. 62, p. 8), in tema di mantenimento dell’iscrizione a FASCHIM in caso di procedure ex. L. 223/1991, è riconosciuto per analogia in caso di risoluzioni consensuali derivanti dagli accordi aziendali sostitutivi delle procedure di cui alla L. 223/1991, di cui all’art. 14, comma 3 del D.L. 104/2020 e sue successive modifiche e integrazioni.


Pertanto nei suddetti casi, a seguito di accordo a livello aziendale, gli iscritti a FASCHIM potranno continuare a mantenere l’iscrizione e a beneficiare delle relative prestazioni previo versamento una tantum al Fondo, da parte dell’impresa, dell’importo contributivo complessivo corrispondente al periodo definito nell’accordo, che non potrà comunque eccedere, con riferimento al singolo lavoratore, il periodo di mobilità o quello utile al raggiungimento dei requisiti pensionistici (comunque entro il limite massimo di 48 mesi).
Sino alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo sopra richiamate, l’iscrizione a FASCHIM e le relative prestazioni non potranno eccedere il suddetto periodo già previsto per i lavoratori coinvolti nelle citate procedure di cui alla L. 223/1991, ovvero la durata del trattamento di disoccupazione NASPI riconosciuto ad ogni lavoratore interessato.

Firmato il nuovo CCNL Estetica Conflavoro – Confsal



Sottoscritto, il nuovo CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere Conflavoro – Confsal.


Il CCNL è in vigere dall’1/9/2020 al 31/8/2023, e dal punto di vista retributivo, conferma le retribuzioni gia in vigore, ovvero















Inquadramento

Retribuzione

Primo Livello € 1.400,00
Secondo Livello € 1.300,00
Terzo Livello € 1.220,00
Quarto Livello € 1.140,00


Lavoro straordinario
È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore e remunerate con la quota oraria della normale retribuzione del 25% (lavoro straordinario diurno) e 50% (lavoro straordinario notturno e festivo).


Lavoro notturno:
Maggiorazione del 35% della retribuzione oraria


Lavoro festivo
Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi saranno compensate, oltre alla normale retribuzione giornaliera, con la retribuzione delle ore di lavoro prestate maggiorate del 35%. Per le ore di lavoro prestate nella giornata di domenica da parte di lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica verrà corrisposta un’indennità in cifra fissa pari al 10% della retribuzione oraria per ogni ora di lavoro effettivamente prestata. La maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale e la maggiorazione per lavoro festivo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.


 


Preavviso
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti, sono:



















Livello di inquadramento

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio oltre 5 anni

Primo Livello 60 giorni 90 giorni
Secondo Livello 30 giorni 45 giorni
Terzo Livello 20 giorni 30 giorni
Quarto Livello 10 giorni 15 giorni


 


I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.


 


Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 1° al 3°. La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello nel rispetto delle seguenti proporzioni:




























Annualità

Durata 18 mesi (manicure e pedicure)

Durata 3 anni (impiegati)

Durata 5 anni (tecnici)

Primo anno 70% 60% 60%
Secondo anno 90% 75% 75%
Terzo anno 85% 85%
Quarto anno 90%
Quinto anno 95%


 


La durata massima del contratto di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche tecniche è pari a 60 mesi, fatta eccezione per i lavoratori inquadrati nelle mansioni afferenti “manicure e pedicure” esclusivamente estetico per cui la durata è pari a 18 mesi. La durata massima del contratto di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche impiegatizie è pari a 36 mesi


Contratto a termine
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra


 


Contratto di somministrazione
Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla co

Soppressione di FONDINPS: istruzioni operative


In seguito alla soppressione della forma pensionistica complementare residuale denominata FONDINPS, a decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP. L’Inps con messaggio n. 3600/2020 fornisce istruzioni operative in merito.


Con decreto 31 marzo 2020, n. 85, del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata disposta la soppressione della forma pensionistica complementare residuale denominata “Fondo pensione complementare I.N.P.S.”, in forma abbreviata “FONDINPS”.
FONDINPS – si ricorda – è stata costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252, quale forma pensionistica complementare residuale, a contribuzione definita, alla quale far confluire le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lett. b), n. 3, del medesimo decreto legislativo.
Il citato decreto interministeriale n. 85/2020 disciplina la procedura di liquidazione del suddetto Fondo pensione e, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, la COVIP, con delibera del 19 agosto 2020 ha nominato il Commissario liquidatore.
FONDINPS è conseguentemente chiusa a nuove adesioni, pertanto a decorrere dal mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l’adesione ad alcuna forma pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni di cui all’articolo 2120 c.c.
L’Istituto ricorda che devono essere destinate alla forma pensionistica complementare residuale, individuata secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 7, lett. b), del D.lgs n. 252/2005, le quote di TFR maturando di quei lavoratori che non hanno manifestato, entro sei mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta o, in alternativa, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro. Soltanto la scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro – si ricorda inoltre – può essere successivamente revocata ed il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
A decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.
Per quanto attiene ai lavoratori già iscritti a FONDINPS, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che il Commissario liquidatore di FONDINPS adotti, d’intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest’ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuoveadesioni. In particolare, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che ai datori di lavoro di lavoratori iscritti a FONDINPS venga fornita un’informativa con una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e con gli elementi identificativi del Fondo COMETA. Oltre all’informativa, è previsto che venga anche comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, nella linea a contenuto più prudenziale tale “da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR”, nonché la possibilità di esercitare il diritto di trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare entro i termini indicati all’articolo 3, comma 4, del citato decreto interministeriale n. 85/2020.
I datori di lavoro si atterranno alle modalità operative già in uso di cui al messaggio n. 19165/2007. A decorrere dal mese di competenza ottobre 2020, non potrà essere più validato all’interno dell’elemento <SceltaPrevCompl>/<FormaPrevCompl> il codice “9999”, avente il significato di “FONDINPS – FONDO COMPLEMENTARE INPS”, ma dovrà essere utilizzato il codice “61”, avente il significato di “COMETA – FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI”.

Congedo parentale straordinario per gli Studi Professionali

Ebipro eroga ai propri iscritti nel periodo dell’emergenza Covid-19 un contributo a favore dei lavoratori degli Studi Professionali che si trovino nella necessità di dover beneficiare di ulteriori congedi parentali oltre quelli straordinari INPS già fruiti, per assistere i figli fino a 14 anni compiuti.

Al fine di sostenere i propri iscritti nel periodo dell’emergenza Covid-19 l’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (Ebipro), eroga un contributo del 50% della retribuzione giornaliera lorda per un massimo di 7 giorni a favore dei lavoratori che si trovino nella necessità di dover beneficiare, d’intesa con il datore di lavoro, di ulteriori congedi parentali oltre quelli straordinari INPS già fruiti, previsti dalla normativa vigente per l’emergenza Covid-19, (DL n. 18/2020 e successive modifiche), per assistere i figli fino a 14 anni compiuti.
Il riconoscimento del periodo di congedo e del contributo è subordinato alla regolare iscrizione e contribuzione alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro) del datore di lavoro e dei dipendenti interessati da almeno 6 mesi continuativi al momento della richiesta.
Nella sezione del sito Ebipro, sono disponibili il regolamento e il modulo della prestazione.
Il contributo di cui al presente articolo deve essere anticipato al lavoratore dal datore di lavoro come indicato all’art. 2 ed essere inserito con voce specifica “Anticipo congedo Ebipro Covid-19” nel Libro Unico del Lavoro, evidenziandolo separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.
Qualora entrambi i genitori siano impiegati nei settori aderenti ad Ebipro il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.
L’anticipazione del contributo solleva Ebipro da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento delle somme ai lavoratori, compresi gli adempimenti in capo al sostituto d’imposta.
Sono beneficiari della prestazione gli studi/aziende in regola con i contributi alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro). In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.
Il presente Regolamento entra in vigore dal 6/5/2020.