Premio di risultato 2020 per le BCC marchigiane



Siglato il 23/9/2020, tra la Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito per brevità anche “Federazione”) e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, l’accordo per l’erogazione del premio di risultato anno 2020.


Le Parti convengono che gli importi complessivi da erogare a titolo di Premio di Risultato 2020 sono riportati nella seguente tabella. Il Premio sarà erogato unitamente alle competenze spettanti nel mese di ottobre 2020, ove tecnicamente possibile, secondo i criteri di erogazione stabiliti dall’Allegato “F” del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC del 9/1/2019.
Le Parti dichiarano che le somme erogate a titolo di Premio di Risultato 2020 ai dipendenti delle BCC della Regione Marche e ai dipendenti della Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo, essendo riconducibili a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza, in relazione ai risultati riferibili all’andamento economico, sono assoggettati alla normativa fiscale e previdenziale vigente in materia di tassazione agevolata e sgravi contributivi a favore delle somme erogate in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale a titolo di retribuzione di produttività.
Come misura di carattere compensativo per la determinazione del Premio di Risultato 2020, è riconosciuto un versamento aggiuntivo una tantum a previdenza complementare nei soli confronti del personale assunto a partire dall’1/1/2001 presso le BCC e la Federazione, iscritto alla previdenza complementare con versamento della contribuzione minima e con imponibile retributivo ai fini fiscali non superiore ad euro 40.000 nell’anno 2019. Detto contributo aggiuntivo, da versare entro il mese di ottobre 2020 è stabilito per un importo pari al 17% di quanto riconosciuto a titolo di Premio di Risultato per l’anno 2020 a ciascun lavoratore in possesso dei requisiti sopra citati.























































































Fascia

BCC

Erogazione (euro)

Numero medio dipendenti

Erogazione media per dipendente (euro)

1 Ostra Vetere 172.699,92 36,40 4.744,50
2 Banco Marchigiano 377.181,05 161,00 2.342,74
2 Pesaro 146.867,81 79,00 1.859,09
2 Pergola- Corinaldo 351.315,04 113,58 3.093,11
2 Ostra e Morro 118.808,02 45,00 2.640,18
2 Fano 280.712,07 145,00 1.935,95
3 Sibillini 21.859,15 28,00 780,68
3 Metauro 126.866,62 88,00 1.441,67
3 Piceno 197.652,17 216,12 914,55
3 Filottrano 222.264,06 156,00 1.424,77
3 Ripatransone e F. 81.767,49 50,00 1.635,35
4 Recanati 65.208,27 114,00 572,00
4 Ancona-Falconara 0,00 88,60 0,00
BCC Marche 2.163.201,68 1.232,10 1.755,70

Approvazione NADEF 2020, regolamentazione professioni e modifiche al codice della nautica da diporto


Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 ottobre 2020, oltre alle disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, nonché disposizioni integrative e correttive del codice della nautica da diporto (Comunicato Presidenza Consiglio Ministri n. 65/2020).


NADEF 2020
Il Consiglio dei ministri, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020.


Gli interventi saranno principalmente rivolti a sostenere, nel breve termine e per tutta la durata della crisi da COVID-19, i lavoratori e i settori produttivi più colpiti; a valorizzare appieno le risorse messe a disposizione dal programma “Next Generation EU” per realizzare investimenti e riforme di vasta portata e profondità; ad attuare un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità del sistema tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l’introduzione di un assegno universale per i figli; ad assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica; a ricondurre l’indebitamento netto della pubblica amministrazione verso livelli compatibili con una costante e sensibile riduzione del rapporto debito/PIL.


REGOLAMENTAZIONE DELLE PROFESSIONI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro della giustizia e del Ministro della salute, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
La direttiva mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni sproporzionate all’accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio. In particolare, si disciplinano in modo più omogeneo le valutazioni di proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima dell’introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti e si prevede che tali valutazioni siano svolte da un organo indipendente, al fine di salvaguardarne l’effettività e l’imparzialità.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti Commissioni parlamentari.


CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato, in secondo esame preliminare, un decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229, concernente la revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.


Il decreto ha come obiettivo quello di dare al Codice una maggiore completezza e sistematicità, in linea con le finalità della delega, tenendo conto anche delle questioni emerse in seguito della prima applicazione del medesimo provvedimento.


L’intervento attua, tra l’altro, una consistente semplificazione: unifica la molteplicità di decreti e di direttive attuativi previsti per una medesima materia da alcuni articoli del testo vigente e stralcia, dalla revisione del regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, i provvedimenti attuativi inerenti materie di competenza esclusiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Firmato un accordo modificativo del CCNL per l’ndustria Metalmeccanica Conflavoro – Confsal



Sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazioni impianti firmato da CONFLAVORO PMI e  FESICA-CONFSAL


Dall’esame delle pattuizioni collettive e di validità del CCNL suindicato è emerso un refuso di stesura, per cui le parti hanno ritenuto apportare le seguenti variazioni, che effetto retroattivo a decorrere dalla data di sottoscrizione del CCNL in epigrafe


Validità del contratto
Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a tre anni, decorrente dall’1/8/2020 al 31/7/2023 e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.
Ciascuna delle Parti stipulanti potrà procedere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso.”.


Apprendistato professionalizzante 4° e 5° livello
Per i contratti di apprendistato finalizzati esclusivamente al conseguimento del quarto e del quinto livello la durata dei singoli periodi è quella rispettivamente riportata di seguito:















Livelli

Durata Complessiva

Primo periodo

Secondo Periodo

Terzo Periodo

Quarto Livello 36 mesi 18 mesi 10 mesi 8 mesi
Quinto Livello 30 mesi 12 mesi 10 mesi 8 mesi


Pertanto, queste sono le ralative tabelle retributive:


 





























Livello

Da mese

A mese

Minimo

4- 36 mesi 1 18 1.458,50
19 28 1.617,40
29 36 1.687,30
5 –  30 mesi 1 12 1.231,30
13 22 1.458,50
23 30 1.617,40


 

Licenziamento collettivo: specificazione delle unità produttive da sopprimere


Il datore di lavoro può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione prevista dalla legge, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti.


Quindi il datore di lavoro può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione suddetta, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti. Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.
È ormai consolidato il il principio giurisprudenziale secondo cui, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intero complesso aziendale, ma può avvenire (secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico – produttive) nell’ambito della singola unità produttiva, purché, peraltro, la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata dalle suddette esigenze tecnico-produttive ed organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale; deve escludersi la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi.
La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è condizionata agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto nel senso cioè che, laddove non emerga il carattere infungibile dei lavoratori collocati in CIGS o comunque in difetto di situazioni particolari evidenziate sempre in sede di esame congiunto, la scelta deve interessare i lavoratori addetti all’intero complesso.