CCNL COMUNICAZIONE CONFAPI: accordo in materia di flex benefits

Firmato il 28/9/2020, tra UNIGEC – UNIMATICA CONFAPI e FISTEL-CISL, SLC-CGIL e UILCOM-UIL, l‘accordo relativo all’applicazione per l’anno 2020 dell’istituto del flex benefits di cui all’art. 10/bis del CCNL 9/7/2018

Le Parti, nelle more del rinnovo del CCNL 9/7/2018 per i dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa., scaduto alla data del 31/12/2019 e per il quale non hanno potuto procedere alle attività di rinnovo causa la situazione di emergenza sanitaria nazionale, si sono incontrate per la necessità di dare uniformità all’applicazione dell’istituto del flex benefits, limitatamente all’anno 2020, su tutto il territorio nazionale.
L’art. 10/bis, Parte Prima – Norma Generali, del CCNL 9/7/2018, ha previsto che a decorrere dall’1/1/2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato di cui all’art. 9 e l’Elemento di garanzia retributiva, vengano sostituiti da flex benefits per un importo di euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso.
Pertanto, le Parti, con la firma dell’accordo 28/9/2020, hanno convenuto, che, qualora per tale istituto non sia stata data applicazione nei tempi previsti dal richiamato art. 10 bis, lo stesso potrà essere messo a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di ottobre 2020 con utilizzo entro il 31 dicembre dell’anno stesso.

Borse di studio ad ottobre per i figli studenti dei dipendenti del Credito



Effettuata, entro il mese di ottobre, la corresponsione delle provvidenze agli studenti di scuola di istruzione secondaria e agli studenti universitari, figli dei dipendenti a cui si applica il CCNL dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali


Il CCNL ABI prevede che ogni anno vengano corrisposte a ciascun figlio o equiparato fiscalmente a carico del lavoratore le somme di seguito specificate. L’accredito delle provvidenze non avviene in automatico.


E’, quindi, necessario che tutti i lavoratori interessati presentino la domanda.


























TIPOLOGIA DI STUDI


 

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO

IMPORTO PROVVIDENZE

INTEGRAZIONE PER I FUORI RESIDENZA

TEMPI EROGAZIONE

Scuola media inferiore (Secondaria di I grado) Superamento dell’anno scolastico

di riferimento, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo

Euro 74,89 Entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
Scuola media superiore (Secondaria di II grado) Superamento dell’anno scolastico

di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo

Euro 105,87 Euro 51,65 Entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
Acquisizione di almeno 40 crediti formativi  alla fine della sessione d’esame dell’anno accademico di riferimento. L’indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso accademico Euro 216,19 Euro 74,47 Compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale. Liquidate entro il mese di marzo dell’anno successivo
Universitaria Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea Euro 116,20 Entro il mese di dicembre dell’anno d’iscrizione


Per richiedere l’erogazione è necessario far pervenire all’ufficio del personale, la documentazione necessaria per rendere possibile la corresponsione delle suddette indennità (qualora le aziende non avessero adottato un apposito modello, si può utilizzare il fac-simile allegato):
– certificato rilasciato dalla segreteria della scuola nel quale si attesta l’avvenuta promozione
– per gli studenti universitari idonea documentazione che attesti l’acquisizione di almeno 40 crediti formativi nell’anno accademico e che si è ancora iscritti nella durata ordinaria del corso di laurea
– per la eventuale corresponsione della maggiorazione “fuori residenza”, dichiarazione del richiedente circa la mancanza nel luogo di residenza di scuola o università del tipo prescelto.

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli: le istruzioni Inps per la fruizione


L’art. 5 del DL n. 111/2020 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Il congedo può essere fruito nei casi in cui non sia possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. La fruizione del congedo è consentita per uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio è riconosciuto ai soli genitori lavoratori dipendenti, anche ai dipendenti affidatari o collocatari di minore. Sono, pertanto, esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata (Circolare Inps n. 116/2020).


Requisiti congedo lavoratori dipendenti del settore privato
Per la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
– deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste, ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto;
– non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto sostanziandosi la fruizione di un congedo giornaliero sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;
– il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
– deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
– il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Durata del congedo
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti. Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite.
Indennizzo delle giornate lavorative
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.
Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).


Situazioni di compatibilità
Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
a) Malattia. In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
b) Maternità/Paternità. In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
c) Ferie. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
d) Aspettativa non retribuita. In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
e) Soggetti “fragili”. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.
f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992. È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
g) Inabilità e pensione di invalidità. La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.


Situazioni di incompatibilità
Rappresentano, invece, situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli: la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore; la fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio; la fruizione da parte dell’altro genitore, convivente con il minore, che non svolge alcuna attività lavorativa, di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL (diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli); la richiesta di fruizione del congedo in argomento durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore, in caso di part-time e lavoro intermittente


Domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).


Dipendenti del settore pubblico
Le modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro
Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con riferimento ai datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:
– MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.
Il riferimento temporale del congedo MV9 è dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera e non anche oraria.
Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.
Con riferimento ai datori di lavoro che presentano le dichiarazioni di manodopera agricola per gli operai agricoli, per i lavoratori a tempo indeterminato che utilizzano i permessi relativi al congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, per i quali il datore di lavoro anticipa l’indennità spettante, occorre procedere come di seguito indicato:
– l’elemento <CodiceRetribuzione> deve essere valorizzato con il codice “3” che assume il significato di “Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decretolegge 8 settembre 2020 n. 111”.
Si ricorda che per gli elementi che danno luogo ad un’anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell’Inps e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati i campi/elementi, secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi relativi.

Trasporto e Logistica – EBILOG – Comunicazione per i lavoratori sospesi causa Covid-19

Ebilog, l’Ente Bilaterale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, comunica la proroga del termine di presentazione delle domande per il “Bando sostegno ai lavo-ratori sospesi causa COVID 19”.

Ebilog, Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, comunica la proroga del termine ultimo di presentazione delle domande per la partecipazione al “Bando sostegno ai lavoratori sospesi causa COVID 19” che sarà il 31 dicembre 2020 (inizialmente era stata prevista la data del 30/9/2020). Pertanto, anche il periodo di sospensione dal lavoro, inizialmente previsto dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, è prorogato al 30 novembre 2020.
Si riporta di seguito il Regolamento “INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO CAUSA COVID 19” aggiornato alla suddetta comunicazione di proroga.
“Ebilog, Ente nazionale per il settore logistica, trasporto merci e spedizione, intende sostenere i lavoratori di imprese iscritte ed in regola con i versamenti al predetto Ente che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali utilizzando la causale “Emergenza COVID 19”.
Il contributo, pari a 250 euro una tantum, è riconosciuto alle seguenti condizioni:
– l’impresa deve aver fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o in Deroga oppure all’Assegno Ordinario garantito dal Fondo di Integrazione Salariale;
– i lavoratori devono essere stati sospesi dal lavoro a zero ore per un periodo, anche non consecutivo, di almeno 3 settimane (15 giorni complessivi) decorrenti dal 23 febbraio e sino al 30 novembre 2020;
– il valore dell’ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare non deve essere superiore a 30 mila euro;
– l’impresa non deve aver integrato l’integrazione salariale riconosciuta al lavoratore dall’Inps o dal Fondo di Integrazione Salariale.
La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata ad Ebilog entro il 31 dicembre 2020 in via telematica, tramite il sito www.ebilog.it – “Area Riservata Lavoratori” previa registrazione (vedi Guida operativa pubblicata nella stessa Area). Nel caso di impedimento oggettivo all’invio tramite piattaforma si potrà contattare Ebilog tramite la mail bandi@ebilog.it per poter richiedere l’invio cartaceo.
La domanda dovrà essere completa dei seguenti documenti (dovranno essere allegati in formato pdf):
– attestato dell’azienda che certifichi che il lavoratore sia dipendente;
– copia della/e buste paga dalla quale si evinca la sospensione dal lavoro;
– dichiarazione dell’azienda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 dalla quale si evinca la modalità della sospensione dal lavoro e la sua durata, nonché se la stessa abbia integrato o meno le prestazioni garantite dall’Inps o dal Fondo di Integrazione Salariale;
– documentazione ISEE in corso di validità;
– autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del RE 2016/679 (modello scaricabile dal sito istituzionale www.ebilog.it );
– estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.
Il contributo, che verrà liquidato ricevuta la documentazione prescritta anche prima della scadenza, è riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Sono esclusi dal bando, i lavoratori che presentino le domande oltre i termini di scadenza o prive della prescritta documentazione ed in ogni caso che non soddisfano i requisiti richiesti dal presente regolamento.
Per ulteriori chiarimenti, indirizzo mail: bandi@ebilog.it
Nota:
– per le imprese già iscritte:
sono considerate regolari le imprese che, seppur non in regola completamente con i contributi dovuti, successivamente alla comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di iscrizione ad Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta;
– per le imprese di nuova iscrizione:
le imprese già attive, che seppur esistendo l’obbligo contrattuale, non si sono mai iscritte ad Ebilog versando la contribuzione prescritta potranno accedere ai bandi in corso versando almeno due anni di contribuzione dovuta oppure potranno partecipare ai bandi solo dopo aver maturato almeno un anno di contributi.
In deroga a quanto sopra il contributo di cui al presente regolamento verrà ridotto del 50% nel caso in cui l’impresa abbia versato almeno sei mesi precedenti di contributi all’atto di presentazione delle domande.”