Studio associato: censimento e gestione delle deleghe


Con il messaggio 17 dicembre 2020, n. 4754, l’Inps comunica le modalità di profilazione per l’accesso ai servizi online, le modalità di censimento degli studi associati e le istruzioni sulla gestione delle deleghe conferite dai datori di lavoro.


Lo Studio associato è costituito da più professionisti, che si uniscono in un’unica organizzazione, attraverso un contratto associativo, pur permanendo il principio della personalità della prestazione professionale, che è fornita dai singoli professionisti che compongono lo studio. Di conseguenza, la denominazione dello Studio associato deve necessariamente riportare il nome, il cognome e i titoli professionali dei singoli associati. Nello Studio associato, quindi, ciascun socio professionista risponde della propria responsabilità professionale nei confronti del cliente con cui instaura il rapporto professionale.
Nell’ambito dell’attività di intermediazione nei confronti dell’Inps, pertanto, il datore di lavoro delega il singolo professionista allo svolgimento degli adempimenti informativi e contributivi anche se il compenso di tale prestazione è percepito dall’associazione.
La costituzione di uno Studio associato può avvenire sia con atto pubblico sia con scrittura privata e necessita dell’apertura di una partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate con individuazione del codice ATECO riferito all’attività dello Studio associato corrispondente all’attività professionale esercitata dai singoli associati.
Lo Studio associato, a differenza della Società tra professionisti, non ha alcun obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e ad un Albo professionale.
Censimento dello Studio associato e gestione delle deleghe
L’elenco degli Studi associati non costituisce parte dell’Albo professionale di appartenenza o dell’Elenco speciale, nelle cui sezioni possono essere iscritti solo singoli professionisti o Società tra professionisti.
La legge n. 1815/1939, che prevedeva l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza l’esercizio in forma associata della professione, è stata abrogata dalla legge n. 183/2011. Pertanto, per il censimento degli Studi associati, sono stati individuati negli archivi istituzionali e precaricati, centralmente, i soggetti titolari di matricola aziendale per lavoratori dipendenti in stato attiva e riattivata, aventi classificazione “STUDIO ASSOCIATO” e che svolgono attività riconducibile ai codici ATECO 2007 riportati di seguito.
69.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
69.10 Attività degli studi legali e notarili
69.10.1 Attività degli studi legali
69.10.10 Attività degli studi legali
69.2 CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
69.20 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro
69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti
69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.3 Attività dei consulenti del lavoro
69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro
Il rappresentante legale di ciascuno Studio associato deve acquisire i dati dei soci professionisti mediante la funzionalità “Gestione Studi Associati”, in breve “GestioneSA”, reperibile nella procedura “Gestione Deleghe”, presente nel sito istituzionale dell’INPS all’interno dell’area dedicata ai “Servizi per le aziende e i consulenti”.
Il rappresentante legale può altresì attivare/disattivare le sub-deleghe per i dipendenti dello Studio associato, che potranno operare sulle deleghe affidate a tutti i professionisti.
I singoli soci, compreso il rappresentante legale, potranno inserire le deleghe a loro affidate dai datori di lavoro in qualità di socio di Studio associato con la specifica funzionalità “Delega SA da Soggetto Contribuente”.
La delega da stampare e da far sottoscrivere al legale rappresentante/titolare riporta l’indicazione dell’Albo a cui il professionista risulta iscritto, il relativo numero e la denominazione dello Studio associato di cui il professionista è socio.
L’intermediario socio avrà visibilità solamente sulle deleghe prese in carico.
Per ridurre e semplificare le operazioni di inserimento delle deleghe è in via di sviluppo un’apposita funzionalità che consentirà il passaggio delle deleghe dal professionista al professionista stesso in qualità di associato dello Studio.
Si ricorda che per l’accesso ai servizi on line è necessario essere titolari di PIN, SPID, CNS e CIE.
Per il censimento di Studi associati non precaricati centralmente o di nuova costituzione, il rappresentante legale dello studio dovrà inviare una comunicazione alla Struttura territoriale competente, tramite PEC, avente ad oggetto “Censimento Studio Associato”.

Siglato il patto per il lavoro ed il clima nella Regione Emilia Romagna

Siglato il 14/12/2020 dalla Regione Emilia Romagna e le Associazioni datoriali dell’Emilia Romagna e le Organizzazioni Sindacali dell’Emilia Romagna, il patto per il lavoro e per il clima.

Il Patto per il Lavoro e per il Clima è stato siglato dalla Regione Emilia-Romagna con 55 firmatari: enti locali, sindacati, imprese (industria, artigianato, commercio, cooperazione), i quattro atenei regionali (Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Parma), l’Ufficio scolastico regionale, associazioni ambientaliste (Legambiente, Rete Comuni Rifiuti Zero), Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche (Abi).
Nel tempo dell’emergenza e della lotta alla pandemia, in Emilia-Romagna si disegna un progetto di rilancio e sviluppo della regione fondato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per creare lavoro di qualità, accompagnarla nella transizione ecologica, contrastare le diseguaglianze e ridurre le distanze fra le persone, le comunità e le aree territoriali, ricucendo fratture acuite dalla crisi in atto. Con un investimento senza precedenti sulle persone, il welfare e la sanità pubblica, l’innovazione tecnologica e digitale, con la scienza al servizio dell’uomo, in ogni campo, i saperi e la scuola, la formazione, le eccellenze della manifattura, l’economia verde e circolare, il turismo, il commercio, l’agricoltura, il mondo delle professioni e il terziario, la messa in sicurezza del territorio. Con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e il 100% di energie rinnovabili entro il 2035.
Il Patto si fonda sulla qualità delle relazioni tra istituzioni, rappresentanze economiche e sociali. Gli obiettivi delineati nel documento saranno oggetto di ulteriori e successivi accordi per definire più nel dettaglio, con lo stesso metodo di confronto e condivisione, come programmare le risorse europee, statali e regionali, ordinarie e straordinarie, che l’Emilia-Romagna avrà a disposizione per un rilancio degli investimenti pubblici e privati, in un momento che rappresenta anche una grande occasione storica.
Il Patto per il Lavoro e per il Clima indica come proprio orizzonte il 2030, assumendo una visione di medio e lungo periodo, indispensabile per affrontare la complessità dei temi aperti, allineando il percorso dell’Emilia-Romagna agli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu, dall’Accordo di Parigi e dall’Unione europea per la riduzione delle emissioni climalteranti di almeno il 55% entro il 2030.


Autoferrotranvieri: Fondo Sanitario TPL Salute – Contribuzione

Per effetto dell’accordo firmato il 28/10/2020, tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, e dell’addendum del 712/2020, parte il Fondo Sanitario TPL Salute per gli Autoferrotranvieri

Il giorno 28/10/2020, tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, si è sottoscritto il Verbale di accordo Costituzione Fondo Sanitario TPL Salute, che insieme all’addendum del 7/12/2020, detta le regole da applicare in materia di assistenza sanitari integrativa per i lavoratori del CCNL Autoferrotranviari-Internavigatori.
Le parti, a modifica ed integrazione dell’art. 38 dell’A.N. 28/11/2015, hanno stabilito che tutte le aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri-Internavigatori del 23/7/1976 (c.d. “Testo Unico”), per come modificato e/o integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di rinnovo dello stesso, dovranno iscrivere tutti i propri dipendenti al Fondo di settore “TPL Salute” all’atto della costituzione dello stesso.
L’obbligo riguarda tutti i lavoratori non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché, ove espressamente previsto dal predetto CCNL, i lavoratori assunti con altre forme contrattuali individuate dal CCNL stesso.
Il contributo annuale che dovrà essere versato a Fondo TPL Salute per singolo dipendente, è stabilito in € 10,00 così suddiviso:
– € 9,10 quale contributo annuale per singolo dipendente da versarsi al Fondo TPL Salute;
– € 0,90 contributo di solidarietà che l’azienda verserà annualmente all’INPS per singolo dipendente.
Come indicato nella circolare n. 1/2020 di sintesi del Fondo, per poter attivare le coperture in favore dei lavoratori per l’anno 2021, è necessario che le aziende versino i seguenti contributi:
– Contributi pregressi: annualità 2017 e 2018, pari complessivamente ad € 18,20
– Contributi annuali ricorrenti: annualità 2021 pari complessivamente a € 9,10
Tutti i versamenti andranno effettuati entro e non oltre il giorno 11 gennaio 2021 e fanno riferimento al numero dei dipendenti in forza al 16 novembre 2020, le cui anagrafiche dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2020, secondo la procedura presente sul sito www.tplsalute.it.


Per le aziende che alla data di costituzione del Fondo TPL Salute (3/12/2020), erogano, tramite casse, fondi aziendali o polizze assicurative, prestazioni di assistenza sanitaria integrativa (di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 502/1992 ss.mm.ii), è consentita la sospensione dei versamenti e delle prestazioni previste dal Fondo TPL Salute (“sospensiva”) – per un massimo di 20 mesi dalla data di costituzione del Fondo TPL Salute. Tali aziende però dovranno comunque versare la rata per contributi pregressi dell’annualità 2017 a titolo di oneri di gestione entro l’11 gennaio 2021 pari ad € 9,10, oltre al contributo di solidarietà di € 0,90 da versarsi direttamente all’INPS.


Alla data di cessazione della sospensiva e comunque entro il periodo massimo di 20 mesi, le suddette aziende si allineeranno alle tempistiche di contribuzione previste dalla contrattazione.

INL: precisazioni sulnuovo potere di disposizione


Si forniscono chiarimenti in merito al potere di disposizione del personale dell’INL.


Il DL semplificazione (DL 76/2020) ha ampliato l’ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo, con la finalità di semplificare l’utilizzo di tale potere da parte dello stesso e rafforzare la tutela sostanziale dei lavoratori.
In particolare, la disposizione può essere adottata in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali. Il riferimento agli obblighi contrattuali violati deve essere interpretato con riferimento al CCNL applicato anche di fatto dal datore di lavoro e in relazione alla parte normativa ed economica del CCNL. Deve escludersi di norma, fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato, il riferimento alla parte obbligatoria dei CCNL. La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione. Deve, invece, escludersi l’adozione della disposizione nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti.
La disposizione può essere adottata altresì in relazione a comportamenti pregressi allorquando la condotta richiesta possa materialmente sanare la violazione dell’obbligo ovvero sia funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro. In tal caso la disposizione dovrà indicare un termine (ordinariamente di trenta giorni o più ampio in ragione della natura della violazione) al datore di lavoro per la verifica della sua ottemperanza.
L’utilizzo della disposizione deve comportare una valutazione complessiva della fattispecie concreta oggetto di accertamento, finalizzata a fornire al lavoratore una effettiva tutela. Deve evitarsi, dunque, l’adozione del provvedimento in questione laddove, pur consentita in astratto, determini in concreto possibili effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.