Piano voucher sulle famiglie a basso reddito



Il Piano voucher per famiglie meno abbienti è un intervento di sostegno alla domanda per garantire la fruizione di servizi di connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro. Il Mise promuove il Piano voucher per famiglie meno abbienti ed affida la realizzazione delle relative attività ad Infratel Italia S.p.a. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 07 agosto 2020)


Beneficiari


Le famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro è riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.
Il contributo è erogato, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività, ovvero che detengono un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi, ai fini del presente decreto, come inferiore a 30Mbit/s in download.
E’ riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa.
Nel caso in cui l’unità abitativa sia servita da più di un’infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari del contributo devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione ivi disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia all’operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad altro operatore.
E’ ammessa la possibilità di stipulare un nuovo contratto di connessione utilizzando il valore del contributo che residua al momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi del contributo, purché il nuovo contratto garantisca livelli di servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente e senza che il recesso da quest’ultimo comporti costi a carico del beneficiario.
Il contributo non può essere concesso per l’attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione dei contratti sopra indicati.
Al fine di garantire coerenza del Piano con eventuali previi interventi regionali, i contributi potranno essere erogati anche tenendo conto di situazioni specifiche di singole Regioni correlate a condizioni più svantaggiate di determinate aree territoriali, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni.
I servizi di cui sopra possono essere offerti da tutti gli operatori che forniscono, a qualsiasi titolo, servizi internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download.


Durata


Il Piano voucher per famiglie meno abbienti avrà durata fino ad esaurimento delle risorse, comunque non oltre un anno dall’avvio dell’intervento.


Modalità di attuazione


Il Ministero dello sviluppo economico affida ad Infratel Italia S.p.a., soggetto attuatore della Strategia nazionale per la banda ultra larga, tramite convenzione, lo svolgimento delle attività relative, tra l’altro, alla realizzazione e tenuta del portale telematico, alle verifiche , alle procedure relative ai rimborsi da riconoscere agli operatori.
Per la realizzazione del Piano, la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali stipula con il soggetto attuatore Infratel Italia S.p.a. un’apposita convenzione corredata da un disciplinare di rendicontazione e da un disciplinare tecnico contenente il manuale operativo, che costituiranno parte integrante della convenzione, approvata con decreto del direttore generale della predetta Direzione
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Registrazione degli operatori commerciali


Gli operatori che intendano offrire i servizi di connettività nell’ambito del Piano voucher per famiglie meno abbienti, devono iscriversi in un apposito Elenco, a partire da trenta giorni dalla data di operatività di un portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a..
Le offerte commerciali devono essere trasmesse ad Infratel Italia S.p.a. tramite il portale telematico, nell’ambito del quale è attribuito, a ciascuna offerta, un codice identificativo. Gli operatori si impegnano a garantire l’aggiornamento sistematico nel portale telematico delle eventuali successive modifiche apportate a dette offerte.


Procedura per il riconoscimento del contributo


Ai fini della fruizione del contributo, il beneficiario presenta presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati nell’elenco, apposita richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo.
L’operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.:
a. il codice fiscale e gli estremi del documento d’identità del beneficiario;
b. la dichiarazione relativa al valore dell’ISEE del proprio nucleo di appartenenza;
c. il codice identificativo dell’offerta cui il beneficiario intende aderire;
d. le caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer incluso nell’offerta;
e. copia del contratto stipulato con il beneficiario.
L’operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad internet presso l’unità abitativa del beneficiario, trasmette, tramite il portale, il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga l’avvenuta attivazione del servizio e l’avvenuta consegna del tablet o del personal computer, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, Infratel Italia S.p.a. provvede a versare sul conto dedicato dell’operatore l’ammontare totale del contributo per ciascun beneficiario, al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del servizio. La somma trattenuta a titolo di garanzia sarà restituita, previo espletamento delle opportune verifiche da parte di Infratel Italia S.p.a. e, in ogni caso, entro il termine del periodo di vigenza del Piano disciplinato dal presente decreto.


Istruzioni e controlli


Le istruzioni operative per la fruizione dei contributi da parte dei beneficiari e il manuale operativo relativo agli adempimenti richiesti agli operatori sono pubblicate sui siti internet istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e di Infratel Italia S.p.a. entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.
Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi a tal fine di Infratel Italia S.p.a., procede alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle offerte commerciali dei fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti.
I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei quali venga accertata l’insussistenza dei requisiti decadono dal beneficio loro riconosciuto.
Il mancato rispetto delle previsioni del presente decreto, nonché di quelle contenute nel Manuale operativo da parte degli operatori che offrono servizi di connessione ad internet a banda ultra larga ne determina l’esclusione dal Piano voucher per famiglie meno abbienti.

Scade il 20 ottobre 2020 il 4° trimestre di Contribuzione al Fondo Sanimoda

Scade il 20 ottobre 2020 la contribuzione del 4° trimestre al Fondo di assistenza sanitaria Sanimoda per i lavoratori dell’industria della Moda

L’iscrizione dei lavoratori a Sanimoda è pagata con un contributo mensile a carico dell’azienda.Possono registrarsi al fondo le aziende che applicano i seguenti CCNL:
• Tessile abbigliamento industria
• Occhialeria
• Penne
• Spazzole, pennelli, scope
• Pelle-cuoio e Ombrelli-ombrelloni
• Giocattoli


• Calzature
La contribuzione a SANIMODA è trimestrale anticipata, secondo il seguente schema di versamento:
– 20 gennaio 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo)
– 20 aprile 2° trimestre (aprile, maggio, giugno)
– 20 luglio 3° trimestre (luglio, agosto, settembre)
– 20 ottobre 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre)
Per contribuzione si intende la creazione della distinta, la ricezione del bonifico di pari importo ed il loro corretto abbinamento. Le procedure relative all’iscrizione e alla contribuzione al fondo sono consultabili nel Manuale operativo del fondo I dati per effettuare i bonifici di contribuzione sono i seguenti:
Beneficiario: SANIMODA, Codice IBAN: IT08 X030 6909 6061 0000 0154 628

Edilizia – CNCE: Comunicato 30/9/2020

La CNCE, con comunicato del 30/9/2020, fornisce i primi chiarimenti sul Regolamento Fondo Incentivo Occupazione

La CNCE, in relazione al Regolamento per il funzionamento del Fondo Incentivo Occupazione, siglato con accordo delle parti sociali il 10 settembre 2020, ha fornito le seguenti indicazioni:
1) Il termine previsto del 30 settembre 2020 entro cui far pervenire le istanze di accesso all’incentivo da parte delle imprese, in via del tutto eccezionale e solo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato riferiti al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, è prorogato al 31 ottobre 2020. Di conseguenza, le relative graduatorie saranno effettuate dalle Casse e trasmesse alle imprese entro il successivo 30 novembre 2020.
2) Il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), che entra in vigore a partire dal 1° settembre 2020, riconosce quale “UNA TANTUM” per ogni lavoratore assunto, stante determinate condizioni, la somma di € 600,00 da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa territoriale e un bonus formazione pari a € 150,00.
Secondo la scheda di sintesi allegata al comunicato della CNCE, l’incentivo è rivolto alle IMPRESE che presentano i seguenti requisiti:
– abbiano effettuato assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o abbiano proceduto alla trasformazione di contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2020.
L’incentivo sarà riconosciuto per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno in CE/ED e comunque il beneficio è riconosciuto nel caso di assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero degli occupati (con possibilità di una sola ulteriore richiesta trascorsi 12 mesi dall’ultima compensazione); al lavoratore riassunto dal medesimo datore di lavoro l’incentivo è riconosciuto una sola volta.
– siano regolari con i versamenti a livello nazionale sia al momento della presentazione dell’istanza che all’atto della compensazione. l’impresa si considera regolare anche in caso di rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione
– saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente per l’invio della richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore
– non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione, per gli operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni
– i lavoratori interessati non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni)

Gestione delle attività previste dai Patti per l’Inclusione al termine dei 18 mesi di fruizione


Con riferimento ai Patti per l’Inclusione e ai Progetti Utili alla Collettività, il Ministero del lavoro – con nota n. 7605/2020 – fornisce chiarimenti circa la gestione delle attività previste al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio da parte dei nuclei familiari beneficiari in caso di presentazione di una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza e conseguente nuova ammissione ai benefici, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del DL 4/2019.


Il DL 4/2019 all’articolo 4, comma 13, prevede che “Il Patto per l’inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione”. Il comma 7, del citato articolo 6, prevede che la durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico.
Le attività previste dal Patto per l’inclusione sociale possono proseguire quindi anche una volta che il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico per le 18 mensilità previste. I relativi costi potranno essere posti a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà o del PON Inclusione. Tuttavia, una volta terminata la fruizione del beneficio economico, la condizionalità in capo al nucleo familiare beneficiario (l’obbligo di porre in essere quanto previsto dal Patto per l’inclusione) decade, pertanto la prosecuzione delle attività previste dal Patto può avvenire solo su base volontaria.
Qualora un nucleo familiare già beneficiario RdC dovesse presentare nuovamente domanda ed essere ammesso al Reddito di cittadinanza, dovrà essere lavorata la nuova domanda, fermo restando l’opportunità di fare tesoro del percorso fatto con i componenti del nucleo eventualmente già presi in carico, confermando la valutazione multidimensionale e il relativo patto. Sulla Piattaforma GePI, al riguardo, si stanno predisponendo le opportune modifiche al fine di garantire continuità nella gestione del nucleo familiare già beneficiario RdC, malgrado la sospensione.
Per quanto riguarda le attività previste dai Progetti Utili alla Collettività (PUC) si ritiene che debbano essere sospese poiché, come previsto dalla normativa in vigore, il premio speciale unitario si può applicare solo ai beneficiari del RDC. Pertanto, nel periodo in cui il nucleo familiare non percepisce più il Reddito di Cittadinanza, i componenti che dovessero continuare a svolgere i PUC sarebbero privi della copertura assicurativa dell’INAIL, garantita centralmente.
Resta ferma la possibilità per i Comuni di accordarsi direttamente con INAIL per garantire la copertura assicurativa alle persone coinvolte su base volontaria in tali attività che non beneficiano del RDC.
Infine il Ministero del lavoro ricorda che, qualora il richiedente già beneficiario RdC al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio presenti una nuova domanda RdC, l’erogazione del beneficio riprenderà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.