Dal 1 ottobre decorre il nuovo CCNL per i Domestici



Decorre, da oggi 1 ottobre, il nuovo il CCNL sulla disciplina del rapporto domestico, integrato da un accordo sottoscritto negli scorsi giorni


Nello specifico, viene chiarito che tutte le indennità introdotte sono da computarsi nel calcolo degli istituti differiti, per cui per “retribuzione globale di fatto” si intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi Incluse le indennità di vitto e alloggio.
Di seguito le tabelle retributive corrette con le nuove indennità previste dall’art. 34 che decorrono da oggi . Si precisa che la Tabella L decorre dall’1/10/2021.


a) Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo di cui all’art. 35, anche l’indennità mensile di cui alla successiva Tabella H). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.


 













Livello

Indennità art. 34 – 3° comma


(Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino)

Valori mensili Valori mensili

Lavoratori tab. B

Valori orari
BS 115,76 81,10 0,70


 


b) Al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente, è altresì dovuta l’indennità mensile nella misura di cui alla Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.















Livello

Indennità art. 34 – 4° comma


(Addetto a più persone non autosufficienti)

Valori mensili Valori orari
CS 100,00 0,58
DS 100,00 0,58


Inoltre, decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del presente CCNL, al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l’indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla Tabella A).















Livello

Indennità art. 34 – 7° comma


 (Lavoratori certificati UNI1766/2019)

Valori mensili
B 8,00
BS 10,00
CS 10,00


Si ricorda che il nuovo CCNL ha modificato anche i seguenti istituti:


Contratto a termine
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l’inserimento della causale.


Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, l’orario convenzionale di lavoro è pari ad otto ore giornaliere.


Prestazioni esclusivamente d’attesa
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite


Scatti di anzianità
Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.


Periodo di prova
I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.


 


Orario di lavoro
L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l’intera sua durata.


Ferie
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.


Permessi
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro


Permessi per formazione professionale
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. Fermi i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf di cui all’ art. 48, il monte ore annuo dei permessi retribuiti ammonta a 64 ore.


 


Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.  Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.


Risoluzione del rapporto di lavoro
I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro. In ogni caso il soggetto obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla suddetta registrazione storico anagrafica


Contributi di assistenza contrattuale
Le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore


Commissioni territoriali di conciliazione
Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. In caso di assenza del rappresentante di un’Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore di lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un’Associazione datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.

Rimborso vaccino antinfluenzale per il Credito Cooperativo

Intervento straordinario del Comitato Amministratore di Cassa Mutua Nazionale che, dopo aver inserito le nuove prestazioni per gli effetti del contagio per il Covid – 19, ha introdotto la prestazione per il vaccino antinfluenzale.

Considerata la campagna di sensibilizzazione, già iniziata dal Ministero della Salute, volta a far sì che l’ondata influenzale non complichi la situazione emergenziale in corso, eccezionalmente per il solo anno 2020, la Cassa rimborsa le seguenti prestazioni:
– Spese per l’acquisto del vaccino antinfluenzale e per la somministrazione da parte del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o dell’Ufficio di Igiene Pubblica. La presente prestazione sanitaria viene erogata fino a concorrenza del massimale annuo a persona di euro 25,00.
La prestazione è estesa a tutto il nucleo familiare.
Documentazione da allegare: richiesta di rimborso, scontrino della farmacia descrittivo del codice fiscale del paziente e del codice AIC, fattura del Medico o della struttura sanitaria per la somministrazione.

Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2020


Il decreto del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2020, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato l’11 settembre 2020 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2020, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’art. 29 del DL 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni. Con la circolare n. 110/2020, l’Inps si riepiloga la normativa che regola la materia e fornisce le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.


Riduzione contributiva
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, co. 1 e 2, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, co. 361 e 362, della L. 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, co. 4, della L. 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.


Condizioni di accesso
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, co. 1175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, co. 1, del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
– i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, co. 8, del D.L. n. 223/2006).
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, e non spetta, inoltre, in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.


Modalità operative
Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2020; l’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.
In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2020.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando apposita dichiarazione; la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2020, fino al 15 gennaio 2021.

Sciolta la riserva sull’accordo del Vetro – Industria


 



Sciolta la riserva sull’Ipotesi di Accordo per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le aziende che producono lampade e display


 


Le OO.SS., firmatarie hanno comunicato che, sulla base della consultazione effettuata nei luoghi di lavoro, è stata approvata l’Ipotesi di Accordo siglata  lo scorso giugno, inoltrando, pertanto, ad Assovetro la dichiarazione di scioglimento della riserva. Si riportano le nuove retribuzioni previste dall’accordo. Le parti concordano un incremento dei minimi tabellari mensili pari a euro 63 a regime al livello D1, da corrispondere in due tranche con le seguenti decorrenze: euro 30 dall’1/1/2021; euro 33 dall’1/1/2022. Per le Aziende della produzione di vetro piano, della produzione di lana e filati di vetro, per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro piano, per le Aziende del vetro artistico e tradizionale, le suindicate decorrenze sono posticipate rispettivamente all’1/6/2021 e all’1/6/2022.


Settori meccanizzati (produzione del vetro, con esclusione dei settori del vetro piano e delle lane e filati)









































































































Cat.

P.O.

Param.

Min. 1/1/2021

Ipo

Min. 1/1/2022

Ipo

Totale

Ipo

F 1 100 22,39 0,00 24,62 0,00 47,01 0,00
E 1 112 25,08 0,00 27,58 0,00 52,66 0,00
2 125 2,91 3,20 6,11
3 128 3,58 3,94 7,52
D 1 134 30,00 0,00 33,00 0,00 63,00 0,00
2 147 2,91 3,20 6,11
3 152 4,03 4,43 8,46
C 1 157 35,15 0,00 38,66 0,00 73,81 0,00
2 161 0,90 0,98 1,88
B 1 179 40,08 0,00 44,08 0,00 84,16 0,00
2 184 1,12 1,23 2,35
A 1 201 45,00 0,00 49,50 0,00 94,50 0,00
2 207 1,34 1,48 2,82


Settori meccanizzati (produzione del vetro – produzione vetro piano e produzione lana e filati)









































































































Cat.

P.O.

Param.

Min. 1/6/2021

Ipo

Min. 1/6/2022

Ipo

Totale

Ipo

F 1 100 22,39 0,00 24,62 0,00 47,01 0,00
E 1 112 25,08 0,00 27,58 0,00 52,66 0,00
2 125 2,91 3,20 6,11
3 128 3,58 3,94 7,52
D 1 134 30,00 0,00 33,00 0,00 63,00 0,00
2 147 2,91 3,20 6,11
3 152 4,03 4,43 8,46
C 1 157 35,15 0,00 38,66 0,00 73,81 0,00
2 161 0,90 0,98 1,88
B 1 179 40,08 0,00 44,08 0,00 84,16 0,00
2 184 1,12 1,23 2,35
A 1 201 45,00 0,00 49,50 0,00 94,50 0,00
2 207 1,34 1,48 2,82


Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro, con esclusione seconde lavorazioni del vetro piano)





































































Liv.

Param.

1/1/2021

1/1/2022

Totale

1 100 22,39 24,62 47,01
2 112 25,08 27,58 52,66
3 125 27,99 30,78 58,77
4 134 30,00 33,00 63,00
5 147 32,91 36,20 69,11
5A 152 34,03 37,43 71,46
6 157 35,15 38,66 73,81
6A 161 36,04 39,65 75,69
7 179 40,08 44,08 84,16
8 201 45,00 49,50 94,50
8A 207 46,34 50,98 97,32


Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro piano)





































































Liv.

Param.

1/6/2021

1/6/2022

Totale

1 100 22,39 24,62 47,01
2 112 25,08 27,58 52,66
3 125 27,99 30,78 58,77
4 134 30,00 33,00 63,00
5 147 32,91 36,20 69,11
5A 152 34,03 37,43 71,46
6 157 35,15 38,66 73,81
6A 161 36,04 39,65 75,69
7 179 40,08 44,08 84,16
8 201 45,00 49,50 94,50
8A 207 46,34 50,98 97,32


Settori a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche





































































Liv.

Param.

1/6/2021

1/6/2022

Totale

1 100 22,39 24,62 47,01
2 108 24,18 26,60 50,78
3 116 25,97 28,57 54,54
4 124 27,76 30,54 58,30
5 135 30,22 33,25 63,47
6 148 33,13 36,45 69,58
7 157 35,15 38,66 73,81
8 179 40,08 44,08 84,16
8A 181 40,52 44,58 85,10
9 201 45,00 49,50 94,50
9A 207 46,34 50,98 97,32


Settori lampade e display































































Liv.

Param.

1/1/2021

1/1/2022

Totale

L 100 21,60 23,76 45,36
I 114,6 24,75 27,23 51,98
H 117 25,27 27,80 53,07
G 126 27,21 29,94 57,15
F 138,9 30,00 33,00 63,00
E 149,3 32,25 35,47 67,72
D 153 33,05 36,35 69,40
C 172,6 37,28 41,01 78,29
B 191 41,25 45,38 86,63
A 214,9 46,41 51,06 97,47


I nuovi minimi contrattuali saranno:


Settori meccanizzati (produzione del vetro, con esclusione dei settori del vetro piano e delle lane e filati) NOTA (*)






















































































Cat.

P.O.

Param.

Minimi all’1/1/2021

IPO

Min

IPO

F 1 100 1.507,78 1.532,40  
E 1 112 1.624,87 1.652,46  
2 125 129,55 132,75
3 128 166,04 169,98
D 1 134 1.844,92 1.877,92
2 147 131,31 134,51
3 152 181,68 186,11
C 1 157 2.077,55 2.116,21
2 161 39,64 40,62
B 1 179 2.301,60 2.345,69
2 184 57,61 58,84
A 1 201 2.520,69 2.570,19
2 207 59,41 60,89


Settori meccanizzati (produzione vetro piano e produzione lana e filati) NOTA (*)






















































































Cat.

P.O.

Param.

Minimi all’1/6/2021

IPO

Minimi all’1/6/2022

IPO

F 1 100 1.507,78 1.532,40  
E 1 112 1.624,87 1.652,46  
2 125 129,55 132,75
3 128 166,04 169,98
D 1 134 1.844,92 1.877,92
2 147 131,31 1 34,51
3 152 181,68 186,11
C 1 157 2.077,55 2.116,21
2 161 39,64 40,62
B 1 179 2.301,60 2.345,69
2 184 57,61 58,84
A 1 201 2.520,69 2.570,19
2 207 59,41 60,89


– (*) –
Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/1992)


Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro con esclusione delle seconde lavorazioni del vetro piano) NOTA (*)


























































Liv.

Param.

Minimi all’1/1/2021

Minimi all’1/1/2022

1 100 990,00 (**) 1.014,62 (**)
2 112 1.109,93 1.137,51
3 125 1.237,30 1.268,08
4 134 1.326,06 1.359,06
5 147 1.454,47 1.490,67
5A 152 1.504,85 1.542,28
6 157 1.555,27 1.593,93
6A 161 1.593,65 1.633,30
7 179 1.773,48 1.817,56
8 201 1.988,58 2.038,08
8A 207 2.047,85 2.098,83


Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro piano) NOTA (*)


























































Liv.

Param.

Minimi all’1/6/2021

Minimi all’1/6/2022

1 100 990,00 (**) 1.014,62 (**)
2 112 1.109,93 1.137,51
3 125 1.237,30 1.268,08
4 134 1.326,06 1.359,06
5 147 1.454,47 1.490,67
5A 152 1.504,85 1.542,28
6 157 1.555,27 1.593,93
6A 161 1.593,65 1.633,30
7 179 1.773,48 1.817,56
8 201 1.988,58 2.038,08
8A 207 2.047,85 2.098,83


 


– Nota (*) –
Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/1992


– Nota (**) –
Più € 5,16 di superminimo


Settori a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche NOTA (*)


























































Liv.

Param.

Minimi all’1/6/2021

Minimi all’1/6/2022

1 100 990,00 (**) 1.014,62 (**)
2 108 1.069,26 1.095,86
3 116 1.147,80 1.176,37
4 124 1.229,70 1.260,24
5 135 1.336,54 1.369,79
6 148 1.466,19 1.502,64
7 157 1.555,27 1.593,93
8 179 1.773,48 1.817,56
8A 181 1.791,40 1.835,98
9 201 1.988,58 2.038,08
9A 207 2.047,85 2.098,83


– Nota (*) –
Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/1992


– Nota (**) –
Più € 5,16 di superminimo


Settori lampade e display





















































Liv.

Param.

Minimi all’1/1/2021

Minimi all’1/1/2022

L 100 955,96 979,72
I 114,6 1.095,78 1.123,01
H 117 1.131,40 1.159,20
G 126 1.198,38 1.228,32
F 138,9 1.316,52 1.349,52
E 149,3 1.419,45 1.454,92
D 153 1.479,44 1.515,79
C 172,6 1.646,56 1.687,57
B 191 1.823,12 1.868,50
A 214,9 2.024,17 2.075,23