AdE-Riscossione: Accordo per l’erogazione del “contributo welfare”



Firmato il 29/9/2020 tra AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e gli Organi di coordinamento delle RSA delle OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL e UILCA assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali, l’accordo per l’erogazione del “contributo welfare” per l’anno 2020


In accordo con quanto previsto negli accordi di settore, anche per il corrente esercizio verrà erogato il “contributo welfare”.
Il contributo, sarà corrisposto egli aventi diritto sulla base del requisito (status di figlio “a carico”) esistente all’atto della erogazione e in quanto tale verificato dall’Ente. Qualora, in occasione delle verifiche di fine anno sulle detrazioni, il soggetto dovesse risultare non più nei carichi fiscali del lavoratore/lavoratrice, la medesima somma verrà interamente recuperata.
Gli importi individuali e sotto riportati, sono stati determinati utilizzando gli algoritmi di calcolo (c.d. “simulatore welfare”), già utilizzati per i precedenti esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, verranno corrisposti applicando le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa (TUIR art. 51, comma 2, lett. f bis), ove le causali di attribuzione dello stesso rientrino in tali previsioni.
L’erogazione delle somme in argomento verrà effettuata con le prime competenze utili.


















fascia di età

Importi in euro

da 0 a 5 170,00
da 6 a 10 79,00
da 11 a 13 121,00
da 14 a 18 182,00
da 19 a 25 303,00


Le Parti si danno reciprocamente atto che il montante di Premio originariamente concordato è stato decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle eventualmente spettanti per l’anno 2020, ai dipendenti che avevano presentato istanze per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative all’anno di competenza 2019.
Per gli eventi (nascita/ingresso nel nucleo familiare di figlio adottato/affido di un minore per almeno un anno) che dovessero verificarsi successivamente alla data delle suddette erogazioni, le Parti confermano che saranno corrisposte per detti eventi le medesime cifre oggetto di liquidazione per l’anno 2020. Detti importi saranno, come previsto dai vigenti accordi, detratti dal montante erogabile per l’anno 2021.

Contributo calamità atmosferiche per l’edilizia del Veneto

Edilcassa Veneto ha messo a disposizione un contributo pari al 50% delle spese sostenute a causa delle calamità atmosferiche del mese di agosto che hanno colpito le varie province del Veneto.

Edilcassa Veneto, viste le ultime eccezionali calamità atmosferiche che hanno colpito le varie province del Veneto nelle giornate del 22, 23 e 29 agosto 2020 mette a disposizione un contributo pari al 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di € 5.000 per le imprese e di € 1.500 per i dipendenti, per i danni subiti su beni immobili e mobili nella sede dell’impresa o altre unità periferiche della stessa, nonchè nei cantieri in essere al momento dell’evento o nel comune di residenza per i dipendenti.
Al fine di beneficiare del contributo, le imprese e i dipendenti iscritti ad Edilcassa Veneto dovranno inoltrare la richiesta utilizzando i relativi modelli scaricabili ai seguenti link:
– Modello 21 per le imprese
– Modello 21a per i dipendenti
A tali modelli andrà allegata copia della richiesta di contributo presentata al Comune in cui si è verificato l’evento, indicando la relativa stima dei danni.
Si precisa che il contributo verrà erogato alle imprese in regola con i versamenti a Edilcassa Veneto; nel caso l’impresa non fosse regolare, per avere diritto al contributo la stessa dovrà regolarizzarsi entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda
Per quanto riguarda le imprese che nell’ultimo anno edile (periodo ottobre 2019 – settembre 2020) hanno sospeso e riattivato l’attività con dipendenti, per avere diritto al contributo devono garantire una copertura contributiva pari ad almeno 9 mensilità su 12.

Permessi per lavoratori disabili fruibili anche per finalità non di cura


Non configura abuso del diritto nella fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992 e quindi una situazione antigiuridica suscettibile di rilievo disciplinare, il loro utilizzo da parte del lavoratore “portatore di handicap grave” per finalità non collegate ad esigenze di cura; ciò, in quanto tali permessi sono previsti al fine, molto più ampio, di agevolare l’integrazione famiiare e sociale, integrazione che potrebbe essere compromessa da ritmi lavorativi che non considerino le condizioni svantaggiate sopportate (Corte di Cassazione, ordinanza 25 settembre 2020, n. 20243)


Una Corte d’appello territoriale aveva confermato la sentenza del Tribunale di prime cure e ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da una Società ad un lavoratore portatore di disabilità, per abuso dei permessi ex art. 33, co. 6, L. n. 104/1992, avendo il lavoratore aumentato i giorni di assenza in concomitanza con le festività e, dunque, per finalità estranee a quelle connesse alla cura della sua condizione di invalido.
Secondo la Corte di merito, i lavoratori disabili, a differenza dei lavoratori che prestavano assistenza a familiari disabili, potevano fruire ad ampio spettro dei permessi, anche per finalità sganciate da esigenze di cura o di visite mediche.
Per la cassazione di tale sentenza la Società propone ricorso, lamentando violazione e falsa applicazione della legge.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
L’art. 33, co. 6, della L. n. 104/1992 è preordinato a garantire determinati diritti al portatore di handicap grave, prevedendo la possibilità di usufruire alternativamente di permessi giornalieri di due ore o mensili di tre giorni, di scegliere, ove possibile, una sede di lavoro più vicina al domicilio, di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso. La tutela ed il sostegno del portatore di handicap, quindi, sono garantiti non solo mediante l’erogazione di prestazioni economiche dirette, ma anche attraverso varie forme di tutela indiretta, riconducibili alla logica della prestazione di servizi piuttosto che di benefici monetari immediati e che costituiscono un articolato sistema di welfare, anche familiare, connesso ai doveri di solidarietà sociale, quotidianamente costruito attorno al disabile.
Altresì, l’assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell’esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono “fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica” (Corte Costituzionale, sentenze n. 158/2007 e n. 350/2003).
Orbene, se con riguardo alla utilizzazione dei permessi fruiti dai familiari (art. 33, co. 3, L. n. 104/1992), l’assistenza non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 1394/2020), il diritto all’assistenza riconosciuto al portatore di handicap si aggiunge al diritto all’integrazione sociale necessaria a ridurre l’impatto negativo della grave disabilità. L’utilizzo dei permessi da parte del lavoratore portatore di handicap grave, cioè, è anche finalizzato ad agevolare l’integrazione nella famiglia e nella società, integrazione che potrebbe essere compromessa da ritmi lavorativi che non considerino le condizioni svantaggiate sopportate. I lavoratori portatori di handicap rilevanti, proprio perché svolgono attività lavorativa, sono gravati più di quanto non lo sia un lavoratore che assista un coniuge o un parente invalido. Conseguentemente, la fruizione dei permessi non può essere vincolata necessariamente allo svolgimento di visite mediche o di altri interventi di cura, essendo in generale preordinata all’obiettivo di ristabilire l’equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale. E proprio tale considerazione elimina il pericolo di una irrazionale discriminazione tra fattispecie, proprio perché le fattispecie sono diverse.

Rider: firmato il primo contratto nazionale di settore

Sottoscritto, unicamente tra ASSODELIVERY e UGL RIDER, il primo CCNL che regola l’attività di consegna dei  Rider.

Il Contratto, che decorre dall’1/11/2020, si applica alle aziende facenti parte di Assodelivery e potrà essere applicato alle società che aderiranno alla medesima associazione, o alle aziende che inseriranno un riferimento al presente CCNL nel contratto individuale impegnandosi al rispetto integrale delle misure ivi stabilite.
Cgil, Cisl e Uil non hanno sottoscritto tale accordo in quanto pongono come condizione che il lavoro dei rider venga qualificato come subordinato e assoggettato al contratto collettivo della logistica.
Diversamente, il contratto firmato qualche gorno fa qualifica le prestazioni tra Rider e Piattaforme in termini di lavoro autonomo, caratterizzate dalla flessibilità delle stesse, per cui il Rider potrà determinare le modalità di esecuzione dell’eventuale prestazione nell’ambito delle condizioni generali contenute nel contratto individuale. Nell’ambito del rapporto è escluso l’assoggettamento del Rider al potere gerarchico e disciplinare dalla Piattaforma, in quanto risulta assente qualsivoglia vincolo di subordinazione.

Recesso e cessazione del contratto individuale di lavoro
Il Rider può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato e senza alcun onere a suo carico, previa comunicazione scritta alla Piattaforma.Nel caso dei contratti di lavoro autonomo a tempo indeterminato, la Piattaforma potrà recedere dal contratto liberamente ed unilateralmente in ogni momento comunicando tale recesso al Rider nel rispetto di un termine di almeno 30 giorni, o, in alternativa, provvedendo al pagamento di un corrispettivo pari alla media dei compensi percepiti nei 60 giorni precedenti.

Compenso minimo per consegna
Le Parti concordano che al Rider sia riconosciuto un compenso minimo per una o più consegne, determinato sulla base del tempo stimato per l’effettuazione delle stesse. Tale compenso è equivalente a euro 10,00 lordi l’ora. Nel caso in cui il tempo stimato dalla Piattaforma per le consegne risultasse inferiore ad un’ora l’importo dovuto verrà riparametrato proporzionalmente ai minuti stimati per le consegne effettuate. 
Le Parti concordano che, in aggiunta al compenso minimo di cui al paragrafo precedente, sarà dovuta un’indennità integrativa al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
A. prestazione di lavoro svolto di notte;
B. prestazione di lavoro svolto durante le festività;
C. prestazione di lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
L’indennità integrativa di cui al presente paragrafo sarà pari a:
– 10% in caso di presenza di una sola circostanza di cui alle precedenti lettere A., B., e C.
– 15% in caso di concomitanza di due delle circostanze di cui alle precedenti lettere A., B., e C.
– 20% in caso di concomitanza di tutte e tre le circostanze di cui alle precedenti lettere A., B., e C.

Incentivo temporaneo nuove Città e zone
Nella fattispecie di apertura da parte della singola Piattaforma di ogni Nuova Città e/o Zona di Servizio, per un periodo minimo di 4 mesi, per ogni 60 minuti consecutivi di disponibilità online (il Rider è loggato), il Rider riceverà:
(i) un compenso equivalente a una consegna della durata di 42 minuti (pari a 7,00 euro) in assenza di proposte di consegna;
(ii) un incentivo integrativo che porti ad un compenso minimo equivalente a una consegna della durata di 42 minuti (pari a 7,00 euro), nel caso in cui abbia effettuato consegne per un compenso inferiore, e non abbia rifiutato alcuna proposta.

Sistemi premiali
Le parti, riconoscendo e valorizzando il rapporto tra lavoratori e imprese nonché la produttività resa, stabiliscono che al raggiungimento da parte del Rider in ciascun anno solare (da intendersi dal 1 ° gennaio al 31 dicembre) di nr. 2.000 consegne e multipli di duemila per ogni singola Piattaforma, prescindendo dal valore economico specifico di ognuna consegna, è corrisposto da parte di tale Piattaforma un importo una tantum di euro 600,00 .


Ai fini della sicurezza dei lavoratori che non devono essere in alcun modo incentivati a correre rischi, questa misura sarà limitata nell’ambito dell’anno solare al valore massimo di 1.5006 per singola Piattaforma. Al fine di assicurare lo sviluppo delle Piattaforme locali, la misura prevista nel presente articolo si applica nella misura del 50% alle Piattaforme presenti in meno di 12 province.

Dotazioni di sicurezza
La Piattaforma si impegna a mettere a disposizione dei Rider, a titolo gratuito:
– almeno un indumento ad alta visibilità per tutti i Rider;
– casco per i Rider che svolgono consegne attraverso la propria bicicletta.
Le singole Piattaforme metteranno a disposizione dei Rider dotazioni sostitutive, in caso di usura e su loro richiesta. Nello specifico i Rider avranno diritto, su richiesta alla singola piattaforma, alla sostituzione del casco fornito dopo lo svolgimento di 4.000 (quattromila) consegne effettuate con la singola piattaforma ed alla sostituzione dell’indumento ad alta visibilità, su richiesta, fornito dopo lo svolgimento di 1.500 consegne effettuate con la singola piattaforma.

Contrasto al caporalato ed al lavoro irregolare
Le parti contestano e condannano qualsiasi forma, individuale e/o associativa, che produca situazioni di irregolarità così come di caporalato. Le Piattaforme assicureranno ogni e più opportuna iniziativa finalizzata ad escludere e per l’effetto debellare situazioni fraudolente e di irregolarità. In particolare a seguito della collaborazione stabilita con le Autorità Competenti, le Piattaforme prenderanno le seguenti misure:
– è vietato al Rider che ha accettato una proposta di consegna di farsi sostituire da terzi;
– sarà istituito un registro delle società autorizzate, in base ai criteri concordati, allo svolgimento di attività di consegna di beni tramite piattaforme;
– sarà istituito un gruppo di lavoro “task force” che collaborerà con le Autorità competenti in materia al fine di individuare e adottare ogni eventuale iniziativa finalizzata a rendere efficace l’azione di contrasto di cui sopra.