INL: convalida dimissioni lavoratore padre a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità


La convalida delle dimissioni deve essere sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore (Nota Ispettorato nazionale del lavoro n. 749/2020).


L’art. 55, co. 4, D.Lgs. n. 151/2001 prevede che “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
In merito alla suddetta disposizione, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sez. lav., n. 11676/2012 si è posto il quesito in ordine alla necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre.
In realtà, la preventiva fruizione del congedo di paternità non risulta richiesta dalla lettera della norma, anche perché – osserva l’Ispettorato nazionale del lavoro – la sua ratio, come già evidenziato dal Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 28/2014, risiede proprio nella volontà di assicurare una “tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore” (cfr. ML interpello n. 28/2014).
Tuttavia, la citata sentenza della Cassazione ha rilevato una contraddizione nell’impianto normativo, oggetto di interpolazioni succedutesi nel tempo, sia in relazione all’art. 54, comma 7, sia in relazione all’art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001.
Secondo, il comma 7 dell’articolo 54 cit. – ricordiamo – in caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Secondo, invece, il comma 1 dell’articolo 55 cit., in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. Infine, il comma 2 dell’articolo 55 prevede che la disposizione del comma 1 si applica anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
In entrambi i casi la fruizione del congedo di paternità si pone come condizione per estendere rispettivamente anche al lavoratore padre il divieto di licenziamento operante nel primo anno di vita del bambino e per riconoscere le indennità previste in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento.
Per risolvere queste antinomie, la Corte propone una lettura costituzionalmente orientata delle norme attraverso “una interpretazione aderente al principio di uguaglianza e alle esigenze di solidarietà sociale” tenendo conto “della preventiva conoscenza dello stato che giustifica le tutele previste in favore anche del lavoratore padre”.
In conformità a quanto detto, appare quindi necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 o del congedo obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24 lett. a), della L. n. 92/2012 la cui durata è stata peraltro estesa da successivi provvedimenti (si pensi alla comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare).
Ciò premesso, e conformemente al contenuto letterale della norma, l’Ispettorato ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù, come già chiarito, di comunicazioni o richieste di diverso tenore.

Nuove prestazioni sanitarie strordinarie per i chimici

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim del comparto Chimica, ha previsto il rinnovo prestazioni straordinarie.

Le prestazioni straordinarie sono state oggetto di delibera del CdA, sentito il parere delle Fonti Istitutive, nella seduta del 16/9/2020 e, a fronte del permanere della situazione di emergenza sanitaria, ne è stato deliberato il rinnovo.
Il pacchetto di prestazioni straordinarie e’ stato rinnovato e ha efficacia esclusivamente fino al 31/12/2020.


DIARIA PER RICOVERO (SSN)


In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La diaria è sostituitva della normale diaria presente nel regolamento art. 15.3 e non si somma, nelle stesse date di degenza alla diaria ordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.


DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La diaria è sostituitva della normale diaria, presente nel regolamento art. 15.3 e non si somma, nelle stesse date di degenza, alla diaria ordinaria e alla diaria straordinaria per ricovero Covid-19.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

DIARIA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone positivo Covid-19), il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo).
Per il caso di isolamento domiciliare immediatamente successivo al ricovero per cui è stata erogata la diaria di cui ai punti 1 o 2, se espressamente prescritto e indicato nella lettera di dimissioni, il conteggio dei giorni ha inizio dal pernottamento successivo alla data di dimissioni.
E’ previsto il rimborso sino a un massimo di 14 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
Sono ammessi al pagamento della diaria per isolamento domiciliare massimo 2 eventi nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per isolamento domiciliare in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.


INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN)


Successivamente all’erogazione della prestazione – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19) il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.


INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


Successivamente all’erogazione della prestazione – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile.


VISITA SPECIALISTICA DOMICILIARE O VIDEOCONSULTO


Esclusivamente per periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie il Fondo ammette a rimborso anche le visite specialistiche (codice 1 del tariffario) effettuate sia in modalità domiciliare, sia in video consulto.
Tali visite specialistiche concorrono insieme alle altre al raggiungimento del numero massimo annuo previsto per la prestazione visita specialistica codice 1 del tariffario.
La prestazione è erogabile se la data della fattura è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

Contrasto tra dichiarazioni in sede ispettiva e in giudizio: nessuna gerarchia tra le fonti di prova


In ordine all’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva ed alla eventuale discordanza con le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio, ancorchè sia coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dai lavoratori siano quelle effettivamente riportate in verbale, nell’ordinamento non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, tranne che per il giuramento, spettando al giudice del merito il potere esclusivo, nell’individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (Corte di Cassazione, ordinanza 23 settembre 2020, n. 19982).


Una Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione proposta dall’Inps nei confronti di una Società avverso la sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva, formulata dall’Inps in seguito ad accertamento ispettivo relativo alla qualificazione in termini di lavoro subordinato, e non di subappalto, dei rapporti intercorsi con alcuni lavoratori.
Ad avviso della Corte, le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori, su aspetti decisivi per il giudizio, quali la proprietà degli strumenti di lavoro e le modalità di pagamento e di espletamento dell’attività lavorativa, si ponevano in contrasto insanabile con quelle rese nel corso del giudizio, ed alle prime, in quanto rese nell’immediatezza, andava riconosciuta maggiore attendibilità, anche in considerazione del valore da riconoscere ai verbali ispettivi.
Inoltre, la questione della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte di uno di essi, confermata dalla circostanza che il giudice di primo grado aveva nominato un interprete per procedere al suo esame, andava risolta nel senso che tale difficoltà di comprensione non era tale da inficiare il valore della dichiarazione resa in sede ispettiva, trattandosi di enunciazione di fatti semplici relativi alla propria attività di lavoro e del tutto corrispondenti alle dichiarazioni rese agli ispettori dall’altro lavoratore.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la Società, lamentando, in particolare, la contraddittorietà e l’incomprensibilità della motivazione della sentenza, che ha valutato come maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori, piuttosto che quelle rese in udienza, pur avendo affermato che uno dei lavoratori non comprendeva la lingua italiana, tanto che era stato nominato un interprete.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato e, nello specifico, il motivo suesposto.
La società ricorrente, infatti, si duole che la Corte d’appello avrebbe violato la regola che attribuisce all’Inps l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, nella specie la natura subordinata dei rapporti di lavoro, nonché le disposizioni che disciplinano l’efficacia probatoria dei verbali ispettivi provenienti da pubblici ufficiali, sovvertendo un principio che rivendica la prevalenza della prova acquisita in giudizio rispetto alle acquisizioni delle attività ispettive.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha assegnato alla Società ricorrente l’onere di provare la sussistenza della subordinazione, bensì ha vagliato l’intero corredo probatorio acquisito al processo e ne ha tratto le conclusioni ritenute più opportune, alla luce della rilevanza da accordare ai classici indici della subordinazione.
In ordine, poi, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, essi fanno fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.), solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Di qui, però, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 15702/2014), la circostanza che le risposte fornite dal lavoratore straniero siano quelle effettivamente riportate in verbale, va ritenuta coperta da fede privilegiata, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
In ogni caso, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell’individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l’attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 4743/2005).
In altri termini, il rapporto ispettivo dei funzionari degli Enti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.

Metalmeccanica Confimi: Contributo per rappresentanza contrattuale


 

Confimi Metalmeccanica ricorda la prossima scadenza – 20/10/2020 – della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
per il trimestre luglio, agosto, settembre 2020: la scadenza è il 20 ottobre 2020;
E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).
Si anticipa che
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2020: la scadenza è il 20 gennaio 2021.