Esame di Stato Consulente del Lavoro – Sessione 2020: l’INL illustra le principali novità


Esame di Stato Consulente del Lavoro – Sessione 2020: l’INL illustra le principali novità



A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero del Lavoro, con Decreto Direttoriale n. 41/2020, ha fornito indicazioni sulle modalità di svolgimento in deroga dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del lavoro per la sessione 2020 prevedendo, in particolare, che riguardo alla sessione dell’anno 2020, si svolga esclusivamente la prova orale, in presenza e nel rispetto delle misure precauzionali dettate dall’emergenza in corso. Con precedente Decreto Direttoriale n. 1/2020, sono state dettate istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle materie d’esame e alla valutazione del candidato. Con nota 11 settembre 2020 n. 2276, l’INL – sentito il Consiglio Nazionale dell’Ordine CdL- illustra le principali novità.


Presentazione domanda
Dalla sessione 2020 la domanda di ammissione all’esame di Stato dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Al riguardo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha posto a disposizione degli Uffici sede d’esame apposito applicativo. L’applicativo consente al personale abilitato di gestire le domande e in particolare di:
– valutare l’ammissibilità dei singoli candidati, registrare l’esito della valutazione o indicare le motivazioni dell’eventuale rigetto;
– reperire i dati dei candidati per ogni comunicazione/convocazione;
– esportare in formato Excel e PDF elenco dei candidati da convocare;
– registrare, per ogni candidato ammesso, la presenza in sede di esame e il relativo esito.
L’Ufficio sede d’esame, conclusa la fase di istruttoria delle domande, registrerà l’ammissibilità dei singoli candidati sull’applicativo dedicato. L’eventuale rigetto della domanda di partecipazione, oltre che registrato sull’applicativo con le necessarie motivazioni, dovrà essere oggetto di apposita comunicazione al candidato tramite PEC o, in mancanza, tramite raccomandata a/r.


Insediamento Commissione
La Commissione avrà cura di tenere una riunione preliminare durante la quale, tra l’altro, provvederà all’estrazione della lettera dell’alfabeto che determinerà l’iniziale del cognome dei candidati da cui partire nel redigere il calendario di convocazione alla prova orale d’esame. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve pervenire al singolo candidato almeno venti giorni prima.
Considerato che l’inizio delle prove orali è fissato per il 26 ottobre p.v., si invita a tenere la predetta riunione preliminare in termini utili alle convocazioni dei candidati.
Convocazione candidati
Nella lettera di convocazione i candidati sono informati del luogo, data ed ora della convocazione, delle procedure da seguire e quelle a cui saranno sottoposti per l’accesso alle sedi INL, considerata l’epidemia in corso ed i protocolli di sicurezza attivati.


Pubblicità della seduta
La prova orale sarà tenuta in un’aula aperta al pubblico, al fine di assicurare il necessario distanziamento potrà limitarsi l’accesso dei candidati e degli uditori in ragione della capienza dei locali.
In occasione del riconoscimento del candidato si avrà cura di far compilare e sottoscrivere allo stesso il modello di autocertificazione quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2.
Al fine di evitare la possibilità di assembramenti, il modello di autocertificazione potrà essere inoltrato al candidato unitamente alla lettera di convocazione con invito a presentarsi il giorno dell’esame munito di un valido documento di riconoscimento e dell’autocertificazione già compilata. Medesimo modello di autocertificazione andrà prodotto anche dagli uditori.


Svolgimento prova orale
Come previsto dal decreto n. 41/2020, le Commissioni garantiranno che la suddetta prova orale verta su tutte le materie indicate all’articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, al fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste per l’esercizio della professione di consulente del lavoro, avuto particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte. A tal fine, le Commissioni predisporranno il set di domande formulandole in numero e modalità tali da poter valutare al meglio la preparazione generale richiesta.
Vertendo la sessione 2020 soltanto sulla prova orale, sarà dichiarato abilitato il candidato che avrà riportato la valutazione di almeno sei decimi quale risultato della media dei punti assegnati alla prova orale da ciascun componente della Commissione.


Comunicazione esito esami
In merito alle modalità di pubblicazione degli esiti degli esami, in ossequio al principio di minimizzazione nel trattamento dei dati, si precisa che gli elenchi predisposti dagli uffici per la necessaria pubblicazione nel sito istituzionale, devono risultare privi di qualsiasi dato ulteriore rispetto al nome e cognome del candidato. Comunicazione dell’esito della prova orale andrà comunque effettuata, non oltre il giorno successivo, anche al singolo candidato.

Pubblicati i lavori delle Commissioni Paritetiche Tecniche dell’edilizia

Siglato il 10/9/2020, tra l’ANCE, la LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, l’AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l’ ANAEPA CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI, la CONFAPI ANIEM e la FENEAL UIL, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL, l’accordo che riporta i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche.

Le Parti firmatarie hanno sottoscritto e riportato i seguenti lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche:
1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;
2. Regolamento Fondo Prepensionamento – Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;
3. Congruità;
4. Rateizzazioni in Cassa Edile.
Le parti concordano altresì che dovrà essere portata a compimento l’unificazione del Formedil con la Cncpt entro il 30 novembre p.v., al fine di rendere operativo il nuovo Ente Unico Formazione e Sicurezza dall’1/1/2021.
Dalla suddetta data del 1° gennaio, l’Ente Unico sarà finanziato da un contributo a carico dei rispettivi Enti territoriali pari allo 0,03%.
Dalla medesima data il contributo della Cnce a carico delle Casse Edili/Edilcasse territoriali è fissato nella misura dello 0,03.


Regolamento Fondo Incentivo Occupazione


E’ istituito, al livello territoriale, il “Fondo incentivo all’occupazione”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopracitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.
Il fondo entra in vigore il 1/9/2020.
Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa EdileEdilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l’occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:
– 600 euro riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.


Regolamento fondo “prepensionamenti”


E’ istituito, presso la CNCE, il Fondo nazionale “prepensionamenti”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della Massa Salari denunciata e le cui prestazioni saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse.
Le risorse versate saranno destinate ai lavoratori prossimi a:
– pensione di vecchiaia;
– pensione anticipata;
– pensione anticipata precoci;
– pensione di anzianità per lavori usuranti;
– quota 100 (laddove prorogata);
– ape sociale (laddove prorogata);
entro le date rispettivamente previste dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fondo nazionale. Pertanto, le istanze volte a richiedere le prestazioni per accedere ai suddetti istituti che abbiano limiti temporali di vigenza saranno accolte solo laddove la suddetta scadenza sia successiva alla data presunta di accesso allo specifico “pensionamento”.
Il presente Regolamento è sperimentale ed è valido fino al 30/6/2022.

I nuovi contributi della Cassa Edile di Belluno



Si riporta la tabella contributiva in vigore presso la Cassa Edile delle provincia di Belluno a decorrere dal 1° giugno 2020


Come pubblicato dalla Cassa Edile di Belluno, i contributi da versare dalle imprese edili industriali a decorrere dall’1/6/2020, sono i seguenti




































































 

Contributi

Totale (%)

Quota contributiva Impresa (%)

Quota contributiva Lavoratore (%)

1. Contributo funz. Cassa Edile 2,520 2,100 0,420
2. Contributo gestione Fondi attività non caratteristica 0,150 0,150
3. Anzianità Professionale Edile 4,300 4,300
4. Contributo vestiario 0,250 0,250
5. Contributo Osservatorio 0,145 0,145
6. Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) 1,520 0,650 0,870
7. Contributo Fondo prepensionamenti 0,200 0,200
8. Contributo funzionamento A.S.C. 0,055 0,055
9. Contributo Formazione Professionale e Sicurezza C.F.S. 1,250 1,250
TOTALE CONTRIBUTI CASSA EDILE 10,520 9,230 1,290
10. Contributo Fondo Incentivo all’occupazione

(calcolato sulle ore effettivamente lavorate)

0,100 0,100  


Inoltre:
– SANEDIL Operai: 0,35% a carico ditta


– SANEDIL Impiegati: 0,26% a carico ditta

Sciolta la riserva sul CCNL Servizi Postali in Appalto


Sciolta la riserva sul CCNL Servizi Postali in Appalto



Sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto


 


L’accordo decorre dall’1/7/2020 al 31/12/2021 ed è stato approvato dalle assemblee dei lavoratori per cui è pienamente applicabile


Aumenti retributivi
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, è istituito il nuovo livello 3° Super, con parametro 127 (retribuzione tabellare € 885,49 – indennità di contingenza € 517,46), nel quale confluiscono gli operai altamente specializzati e gli autisti con patente di cat. E.
Le Parti concordano inoltre un aumento del minimo tabellare per il terzo livello pari a € 50,00 con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da erogare:
– € 15,00 con la retribuzione del mese di settembre 2020;
– € 10,00 con la retribuzione del mese di giugno 2021;
– € 25,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2021.













































Liv.

Aumento settembre 2020

Aumento giugno 2021

Aumento dicembre 2021

TOTALE

20,41 13,61 34,02 68,04
17,09 11,39 28,48 55,96
3° S 15,61 10,41 26,02 52,04
15,00 10,00 25,00 50,00
4° S 14,26 9,51 23,77 47,54
13,52 9,02 22,54 45,08
12,30 8,20 20,49 40,99











































Livello

Minimo dall’1/9/2020

Minimo dall’1/6/2021

Minimo dall’1/12/2021

1 1.177,90 1.191,51 1.225,53
1 Quadro 1.177,90 1.191,51 1.225,53
2 986,22 997,61 1.026,09
3 Super 901,10 911,51 937,53
3 865,63 875,63 900,63
4 Super 823,05 832,56 856,33
4 780,53 789,55 812,09
5 709,56 717,76 717,76


Indennità di Mensa
A partire dal mese di giugno 2021 l’indennità di mensa di cui all’art. 43, lettera c) del CCNL, è elevata a € 5,00 giornalieri.


 


Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è erogato un importo “una tantum” per il terzo livello pari a € 200 lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1 gennaio 2017-31 luglio 2020.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tutti gli effetti, come mese intero.
Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
L’importo sarà corrisposto, con le seguenti modalità:
– € 50,00 con la retribuzione del mese di agosto 2020;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2021;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di agosto 2021;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2021.
L’importo sarà erogato ai lavoratori in forza alla data di erogazione di ciascuna tranche, in proporzione al numero di mesi svolti presso l’azienda .
L’importo è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.





















Liv.

Importi singola tranche

68,03
56,97
50,00
4° s. 47,54
45,08
40,98