CONFINDUSTRA MODA e OO.SS.: Documento condiviso al Governo del 21/9/2020

Firmato il giorno 21/9/2020, tra CONFINDUSTRIA MODA, SMI, ANFAO, ASSOCALZATURIFICI, ASSOPELLETTIERI, UNIC e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, un documento condiviso da consegnare al Governo per la ripresa delle industrie della moda

Confindustria Moda e le OO.SS. del settore, nel sottoscrivere il presente documento, hanno elaborato alcune proposte condivise per la tutela e la ripresa dell’industria della moda, da consegnare al Governo e ai Ministri interessati.
Essendo il settore della Moda a rischio a causa delle conseguenze sui mercati internazionali dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, in questo preoccupante contesto generale, Confindustria Moda e le Associazioni di categoria in essa federate ed i sindacati nazionali di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, intendono offrire il proprio contributo di idee, di proposte e di impegno diretto per:
– continuare a produrre in condizioni di sicurezza, per riportare il sistema all’ottimale saturazione della capacità produttiva, recuperando il terreno perduto nella fase di blocco delle attività;
– recuperare al lavoro il più velocemente possibile tutti gli addetti di tutti i comparti e le funzioni della filiera, porre le condizioni necessarie per la valorizzazione delle professionalità tipiche del settore moda e sviluppare iniziative concrete per agevolare iI ricambio generazionale;
– cogliere l’occasione per affrontare in modo risoluto alcuni dei problemi strutturali dell’industria della moda che ne hanno rallentato lo sviluppo nel recente passato e che rischiano di impedirne la ripresa ed il consolidamento nel prossimo futuro.
A tale riguardo, il presente Documento congiunto conferma e integra quanto le Parti hanno già convenuto e proposto nei mesi scorsi, anche tramite le proprie Confederazioni, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, di cui in particolare richiamiamo i seguenti punti essenziali:
1) Per lavorare in totale sicurezza
Occorre sostenere le imprese nell’applicazione rigorosa dei Protocolli di sicurezza condivisi tra le Parti, garantendo la salvaguardia della salute dei lavoratori ed il contenimento dei rischi di contagio, anche attraverso una diversa riorganizzazione delle attività aziendali, nella consapevolezza dei costi applicativi.
2) La riduzione del “cuneo fiscale”
In un settore come quello della moda, nel quale il costo del lavoro incide per oltre il 30% sui costi di produzione, per la salvaguardia della competitività delle produzioni italiane diventa di rilevante importanza procedere ad una riduzione del cuneo fiscale. Un primo intervento nella giusta direzione è già stato introdotto con la legge di bilancio 2020, decorrente dal 1° luglio, per alcune fasce di reddito: occorre procedere nella medesima direzione, a beneficio di tutti i lavoratori e delle aziende del settore.
3) L’estensione degli ammortizzatori sociali
La situazione economica post-Covid 19 del settore moda non si preannuncia facile. Pur nella speranza di un rapido assestamento dei mercati, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e in attesa di una complessiva riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, occorre integrare gli attuali ammortizzatori sociali con la previsione di ulteriori interventi:
– allineare le disponibilità di CIG Covid 19 al tempo per il quale vige il divieto di licenziamenti e prevedere nuove disponibilità di CIG Covidl9 (aggiuntive agli strumenti ordinari), per tutto l’anno 2020 e per il 2021, per salvaguardare il patrimonio di professionalità faticosamente costruito negli anni e indispensabile per il rilancio futuro del settore.
– Rafforzare l’indennità di CIG, innalzando gli attuali massimali mensili.
– Velocizzare le procedure di autorizzazione della CIG.

Incremento pensione invalidi civili: istruzioni Inps


Con circolare n. 107/2020, l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’attuazione dell’art. 15, DL n. 104/2020, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’art. 38, co. 4, L. n. 448/2001, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.


La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento del trattamento pensionistico sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”. La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età. Secondo la Corte Costituzionale, tuttavia, il requisito anagrafico di sessanta anni è da considerarsi irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
In applicazione di tale pronuncia, il DL n. 140/2020 prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.


Diritto alla maggiorazione
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.


Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali:
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
– redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
– redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal co. 7 dell’art. 70, L. n. 388/2000, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.


Incremento della pensione di inabilità
In forza dell’art. 38, co. 4, L. n. 448/2001, modificato come sopra evidenziato, ai titolari di pensione di inabilità di cui all’art. 2, L. n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese, a condizione che non si superino i limiti di reddito fissati, personale e cumulato con quello del coniuge.
Gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le consuete modalità.
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione. Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Premio di risultato 2020 per le BCC di Abruzzo e Molise



Siglato il 21/9/2020, tra la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CIGIL, UILCA, l’accordo per l’erogazione del Premio di risultato anno 2020 per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali delle BCC/CRA dell’Abruzzo e Molise dell’8/1/2010.


Le Parti hanno convenuto che in applicazione delle disposizioni di contrattazione collettiva che regolano l’erogazione del Premio di risultato per i dipendenti delle BCC/CRA richiamate in premessa, le fasce di eccellenza attribuite, l’andamento dell’indicatore composto e l’ammontare complessivo del Premio di risultato 2020 da erogare al personale delle BCC associate alla Federazione Abruzzo e Molise, nonché al personale dipendente della Federazione stessa, sono stati convenuti secondo quanto riportato nel documento Allegato “Tabella PDR 2020”.
Il Premio di risultato anno 2020 sarà erogato da ciascuna BCC nel mese di ottobre 2020. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo in ordine ai criteri di erogazione a ciascun dipendente.
Le Parti riconoscono ai dipendenti delle BCC aderenti alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise, nonché ai dipendenti della Federazione stessa, che abbiano reddito IRPEF inferiore ad euro 80.000 ed entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi, la possibilità di optare per una delle forme di welfare concordate tra le parti e riportate nella tabella in calce al presente articolo, in sostituzione, in tutto o in parte, dell’importo maturato a titolo di Premio di risultato 2020. L’importo definito a titolo di Premio di risultato sarà maggiorato del 15%, a carico dell’Azienda, per i dipendenti che opteranno, come sopra, per le prestazioni di welfare riportate nella Tabella che segue.
A tale fine i dipendenti interessati dovranno esprimere la loro scelta con apposita comunicazione scritta all’ufficio del personale (o in mancanza alla Direzione Generale) della BCC di appartenenza – ovvero attraverso differente modalità che sarà tempestivamente comunicata – recante la volontà di avvalersi delle prestazioni di welfare riportate nella tabella, specificandone il tipo, unitamente all’entità della quota di Premio da destinarvi e consegnando la relativa documentazione di spesa in originale. Le somme relative al piano welfare sono quelle relative a spese effettuate dal dipendente per sé o per i propri familiari.






























BCC/CRA

Premio Totale RLG rettificato

– 60% 130a


-50% 100/B

BCC SANGRO TEATINA 35.469
BCC ADRIATICO TERAMANO 38.026
BCC BASCIANO 100.972
BCC GAMBATESA 23.0333
BCC CASTIGLIONE M.R. 137.250
BCC ABRUZZESE 54.588
BCC PRATOLA 273.916
BCC VALLE DEL TRIGNO 45.900
TOTALE FEDERAZIONE 709.154


 

Detassazione premi di produttività 2020 Confesercenti Lombardia

Siglato, tra la CONFESERCENTI Regionale Lombardia e la FILCAMS-CGIL Lombardia, la FISASCAT-CISL Lombardia, la UILTUCS-UIL Lombardia, l’accordo quadro regionale per la detassazione dei premi di produttività e per i servizi di welfare per il territorio lombardo – anno 2020.

II presente Accordo Quadro Regionale decorre fino al 31/12/2020.
Le Parti, concordano sin d’ora di incontrarsi nel mese di Novembre 2020 per valutare eventuali proroghe all’accordo stesso e convengono altresì che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare esclusivamente il limite massimo di reddito percepito nell’anno precedente (€ 80.000,00) dal dipendente o il limite massimo dell’importo detassabile (€ 3.000,00), nonché gli indicatori, le predette somme e gli indicatori richiamati nel presente Accordo quadro Regionale devono intendersi automaticamente adeguati.
Considerato che nei settori delle aziende rappresentate da Confesercenti uno dei principali elementi di competitività è rappresentato dalle competenze dei propri dipendenti, che attraverso il loro impegno concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa. Questa considerazione determina, e sempre più nel prossimo futuro determinerà, nelle imprese l’esigenza di individuare ed attivare un sistema di retribuzione variabile aggiuntivo, non determinabile a priori, declinato in tutti gli ambiti organizzativi. Tale esigenza ha l’obiettivo di incrementare e sviluppare i dati economici legati alla produttività ed alla redditività delle imprese (qualità, efficienza ed innovazione) condizioni queste, tra le altre, previste dalla legge per accedere all’imposta sostitutiva sopra descritta. Le parti ritengono importante, quindi, fornire alle imprese strumenti utili ad incentivare tali dinamiche permettendo, così, ai lavoratori di implementare il proprio reddito anche attraverso il cd. welfare aziendale.
Per l’applicazione della tassazione agevolata, alle somme la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione, il presente Accordo Quadro Regionale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità), che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi (criterio dell’incrementalità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici od altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).
Con il presente accordo Confesercenti Regionale e le organizzazioni sindacali regionali stipulanti e firmatarie definiscono i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività e qualità cui è collegato il sistema di retribuzione variabile (premi di risultato).
Il periodo congruo preso a riferimento per determinare il raggiungimento degli obiettivi individuati è riferito ad un arco temporale di 12 mesi (gennaio – dicembre 2020), raffrontato all’anno 2019.
Le Parti concordano suII’importanza di monitorare la qualità e la quantità degli accordi di risultato e a tal fine le imprese che aderiranno all’accordo quadro, dovranno inviare contestualmente, a pena di inapplicabilità del presente accordo, copia degli accordi realizzati anche all’Ente bilaterale/Associazione datoriale territoriale. Sarà cura dell’Ente bilaterale/Associazione datoriale territoriale ritornare alle Parti il risultato di tale monitoraggio.
I valori liquidati a titolo di premio di risultato sono identificati come retribuzione variabile che ha natura distinta rispetto alla retribuzione corrente e si intendono esclusi dalla incidenza diretta e/o indiretta su tutti gli istituti di legge e di contratto differiti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e festività ed ex festività).
II presente Accordo Quadro Regionale è applicabile ai datori di lavoro che:
– siano associati a Confesercenti territoriali facenti parte del sistema di Confesercenti Regionale Lombardia;
– applichino e rispettino integralmente – sia per la parte c.d. normativa/economica sia per la parte c.d. obbligatoria – il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto da Confesercenti e Filcams-Cgil – Fisascat -Cisl – Uiltucs-Uil;
– al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dall’art. 3 erogano premi di produttività, oggetto di c.d. “detassazione”;
e nei confronti:
– dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro/aziende, come sopra individuati, con sede legale in Lombardia, occupati presso unità produttive o operative situate in Lombardia.
Quanto contenuto nel presente Accordo Quadro Regionale ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.
La legge di bilancio 2016 ha stabilito che gli importi erogati a titolo di premio di produzione non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente né sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 10% se destinati a c.d. welfare aziendale.
Il lavoratore potrà optare di versare interamente o parzialmente l’importo del premio di produttività maturato alla previdenza complementare ovvero a FONTE.