Rinnovato il CCNL per gli Enti di formazione professionale – Confimpresa



Sottoscritto il nuovo CCNL per gli Enti e Centri di Formazione che ha decorrenza dall’1/12/2020 con scadenza al 30/11/2023 sia per la parte economica che normativa.


La determinazione della paga base nazionale conglobata, per ciascun livello, è contenuta nella seguente tabella






























Livelli

Retribuzione

Quadro € 2.450,00
Livello 1 € 2.070,00
Livello 2 € 1.990.00
Livello 3 € 1.780,00
Livello 4 € 1.615,00
Livello 5 € 1.510.00
Livello 6 €1.400,00
Livello 7 € 1.340,00
Livello 8 € 1.280,00


Scatti di anzianità
Ai lavoratori sono riconosciuti 5 scatti triennali pari al 3% della paga nazionale per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso fa stessa Impresa o gruppo (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa Impresa e/o organizzazione)


Indennità Quadro
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all’importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad € 250,00. Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.


Indennità d’incarico Livello 1
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all’importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad €180.00


Indennità d’incarico
Ai dipendenti destinatari di un incarico specifico individuato dall’Impresa, può essere corrisposta un’indennità lorda mensile della durata massima di 12 mensilità, di Importo minimo pari ad €80,00. L’indennità è legata alla durata dell’incarico e può essere revocata anche anticipatamente rispetto alla scadenza dell’incarico.


Quattordicesima
L’impresa in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL (RSA/RST) può avviare una contrattazione territoriale o aziendale per concordare un meccanismo di valutatone del premio di risultato, come previsto dalla contrattazione di II Livello. Tale premio è sostitutivo della quattordicesima mensilità, la quale, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto (RSA/RST)


 


Ente bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’Ente Bilaterale (EBlL) è stabilito nella misura di € 8,50  suddivisi In Euro 7,00 mensili a carico dell’azienda e € 1,50 a carico del dipendente per 12 mensilità. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad € 30,00  lordi. L’E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso II trattamento di fine rapporto.


 


Assistenza sanitaria
Sono iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale Assicurmed tutti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e determinato compresi i lavoratori part-time e con contratto d apprendistato delle aziende che applicheranno II presente CCNL. La contribuzione dovuta al Fondo Assicurmed dalle aziende aderenti è fissata in € 12,CO per ciascun dipendente per 12 mensilità, di cui euro € 10,00 a carco dell’azienda ed € 2,00 a carico del dipendente, oltre all’importo del contributo di solidarietà INPS attualmente stabilito al 10%. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate al Fondo Sanitario d. cui al comma 3) sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un E.D.R. (Elemento Distintivo della Retribuzio nel pari ad € 40,00 per dodici mensilità. l’E D R. rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. Tale importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.

Metalmeccanica Artigianato Emilia Romagna: welfare contrattuale



Siglata il 14/12/2020, tra la CNA Emilia Romagna, CNA Produzione Reggio Emilia, la CONFARTIGIANATO Emilia Romagna, la CLAAI Emilia Romagna, la CASARTIGINI Emilia Romagna e la FIOM-CGIL Emilia Romagna, la FIM-CISL Emilia Romagna, la UILM-UIL Emilia Romagna, l’ipotesi di accordo relativo al welfare contrattuale dell’Area Meccanica Artigianato Emilia – Romagna.


Le Parti hanno mantenuto aperto il confronto per il rinnovo dei CIRL Area Meccanica Artigianato con lo scopo di individuare un’intesa che permettesse a lavoratori e imprese di accedere al FONDO di WELFARE CONTRATTUALE costituito con l’Accordo Interconfederale Intercategoriale Regionale del 27/9/2017.
In ragione del dilagare dell’epidemia COVID – 19 il confronto utile a risolvere la vertenza ha subito un rallentamento e il blocco di molte attività economiche, imposto per rallentare i contagi, la conseguente crisi economica, hanno modificato in modo sostanziale gli obiettivi della trattativa.
Tuttavia le Parti hanno ritenuto di non sospendere la trattativa, e unanimemente hanno condiviso che lo strumento della bilateralità artigiana in Emilia Romagna:
– costituisce uno strumento di supporto e sostegno irrinunciabile a lavoratori ed imprese,
– è il luogo del confronto e composizione delle controversie, e deve essere rafforzata in questo momento di elevata tensione sociale,
– può rispondere con efficacia ai bisogni di lavoratori ed imprese attraverso il sistema delle prestazioni,
– è un punto di riferimento consolidato nel sistema delle relazioni sindacali dell’artigianato in Emilia Romagna che valorizza gli strumenti e le prassi in atto tra le parti sociali e i propri rappresentati
Le Parti concordano che la situazione economica derivante dalla crisi epidemiologica COVID 19 non consente di rispondere positivamente ad una piena risoluzione della vertenza per il rinnovo dei CIRL di settore e, nel contempo, ritengono opportuno rispondere alla necessità di sostegno al welfare di lavoratori e imprese del comparto più importante a livello regionale.
Tutto ciò premesso, si conviene che:
1) In relazione a quanto precisato in premessa, ed in conseguenza a quanto determinato nei punti successivi, le Parti concordano di interpretare tale intesa nei termini di un rinnovo, tale per cui si attiverà una moratoria triennale a far data dalla sottoscrizione del presente accordo per ogni eventuale richiesta sul rinnovo dei CIRL Meccanica Artigiana e Odontotecnici, intendendo la vigenza dei CIRL a partire dall’1/1/2021.
2) Le parti stabiliscono di intervenire sui CIRL Meccanica Artigiana 2001 e Odontotecnici 1996 mantenendo inalterate le quantità economiche e l’integrale regolamentazione in essere alla data della sottoscrizione del presente Accordo, ma stabilendo una diversa erogazione del Salario consolidato dei due Contratti, individuando una rateazione del premio in 3 rate di pari importo, unitamente alle retribuzioni dei mesi di marzo, giugno, ottobre di ogni anno.
Si precisa che il premio, così come in passato, non incide sugli istituti contrattuali differiti, ad eccezione del T.F.R. e non concorre ad incrementare la paga oraria nei mesi di erogazione.
Le modalità di riproporzionamento per apprendisti e part time rimangono inalterate.
Rimane altresì inalterata la modalità di maturazione 1 gennaio – 31 dicembre.


Meccanica Artigianato






































Livelli

Parametri

Premio annuo

Importo unitario rate

1° (7) 149 231 77
2° (6) 134 208 69,33
2 bis (5s) 119 184 61,33
3° (5) 108 167 56
4° (4) 100 155 51,66
5 (3) 91 141 47
6° (1) 78 121 40,33


(nella colonna dei livelli sono riportati tra parentesi i livelli di Modena)


Odototecnici






































Livello

Parametro

Salario consolidato

Importo unitario rate

219 171 57
184 144 48
166 130 43,33
135 106 35,33
120 94 31,33
109 85 28,33
100 78 26


3) Si stabilisce che da Gennaio 2021 le imprese del Comparto Meccanica Artigianato e Odontotecnici inizieranno a versare la quota mensile pari a 13,50 € (tredici euro e 50) per ogni dipendente e pari a 162 € annue (centosessantadue euro) al Fondo di Welfare Contrattuale Regionale, secondo le modalità già in essere per le altre imprese regionali che applicano i CCNL e CCRL sottoscritti dalle Associazioni di rappresentanza dell’Artigianato e della Piccola Impresa.


Le prestazioni saranno accessibili, per dipendenti e imprese trascorsi 90 gg dal 1° versamento, ovvero a partire dal 1° aprile.
4) Le imprese appartenenti al settore Orafi – Argentieri, in linea con quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale, Intercategoriale Regionale del 27/9/2017 saranno tenute a partire da Gennaio 2021 al versamento di 6,75 € (sei euro e 75) pari a 81€ annue al Fondo di Welfare Contrattuale Regionale, secondo le modalità già in essere per le altre imprese regionali che applicano i CCNL e CCRL sottoscritti dalle Associazioni di rappresentanza dell’Artigianato e della Piccola Impresa. Le prestazioni saranno accessibili, per dipendenti e imprese trascorsi 90 gg dal 1° versamento, ovvero a partire dal 1° aprile.

Rilascio “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”


Il Cassetto previdenziale del contribuente permette la verifica delle principali informazioni sulla posizione contributiva tramite un unico canale di accesso. Tale strumento consente di eseguire una effettiva “navigazione” per la ricerca dei dati utili, la ricerca in successione degli elementi di interesse, nonché la stampa dell’intero fascicolo. Con messaggio n. 4702/2020, l’Inps comunica il rilascio del “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” che dispone di un menu Multi-Gestione, dinamico, modulare e facilmente configurabile.


Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente
Il “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” si configura come un contenitore informativo con nuovi strumenti e con una gestione indipendente dalle applicazioni che possono essere selezionate anche contemporaneamente ed evidenziate tramite singole finestre.
Il nuovo sistema garantisce la presenza di tutte le attuali applicazioni esistenti nei cassetti riferiti alle varie gestioni e permette di lavorare con tutte le tipologie di posizioni contributive. Il riepilogo con i dati sintetici è attivabile su richiesta.
Il menu viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente connesso e alla tipologia della posizione contributiva.
Il manuale utente del “Nuovo cassetto Previdenziale del Contribuente” è consultabile tramite il collegamento all’ “HELP”, disponibile sul menu principale. L’applicazione è raggiungibile dalla sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” nel sito internet istituzionale.


Comunicazione Bidirezionale 2.0
L’INPS ha da tempo avviato un radicale processo di trasformazione nella gestione delle proprie attività di Citizen relationship management (CRM), promuovendo la disponibilità dei servizi attraverso canali diversi, l’erogazione di una consulenza specialistica, la semplificazione dei processi di back-office e il miglioramento complessivo della qualità dei servizi.
La funzionalità “Comunicazione Bidirezionale 2.0” del “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” consente di:
– inviare alla Struttura territorialmente competente una richiesta o una comunicazione specifica, relativa ad un ben definito ambito tra quelli presenti nel Cassetto Previdenziale (UniEmens, Versamenti, regolarità contributiva, certificazioni, etc.);
– allegare alla richiesta la documentazione a supporto. E’ possibile caricare fino ad un massimo di tre file sotto forma di file compressi;
– visualizzare lo stato della propria richiesta;
– visualizzare eventuali commenti inseriti dagli operatori e l’esito finale;
– ricevere comunicazioni in tempo reale, tramite e-mail e SMS, sulla protocollazione e smistamento alla Struttura territorialmente competente e sulla successiva chiusura del quesito di back-office;
– accedere allo storico delle proprie richieste.
Sono stati effettuati alcuni interventi sulla piattaforma di Comunicazione Bidirezionale, sia lato Cassetto previdenziale che back-office, volti a migliorare il livello di servizio offerto. In particolare, è stata prevista la possibilità di effettuare richieste per posizioni contributive afferenti anche ad altre gestioni la cui visibilità è legata al possesso di una delega attiva su tali posizioni. In sede di primo rilascio è possibile operare solamente per posizioni afferenti ad Aziende UniEMens. Successivamente, saranno attivate anche le altre gestioni.
Infine, l’”Agenda Appuntamenti” è stata predisposta con la possibilità di prenotare appuntamenti anche per posizioni contributive afferenti ad altre gestioni previdenziali. Al riguardo, in sede di primo rilascio, è possibile operare solamente per posizioni afferenti ad Aziende UniEMens.

Aran – Confederazioni Sindacali: Protocollo 15/12/2020

Sottoscritto il 15/12/2020, tra l’ARAN e CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CGS, CSE, USB, il protocollo “Decadenza delle RSU nel corso del triennio dalla loro elezione”

A seguito delle segnalazioni pervenute alle Parti in ordine alla difficoltà a procedere al rinnovo delle RSU decadute nel corso del triennio, a causa della situazione epidemiologica in atto, si è sottoscritto il presente accordo tra l’Aran e le Confederazioni Sindacali con il quale si è preso atto che non si è potuto rispettare la norma secondo la quale “le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, … vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima….”
Pertanto, tenuto conto che l’impossibilità di rispettare il termine di 50 giorni per procedere al rinnovo non è addebitabile ad inerzia delle parti e che anche il Governo ha ritenuto opportuno, con l’art. 15 del D.L. 30/11/2020, n. 157, differire, in deroga all’art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, le elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale, prevedendo la proroga del mandato delle attuali RSU in carica – in scadenza ad aprile 2021 – dando termine per il loro rinnovo fino al 15/4/2022, le parti concordano che, in via eccezionale, in caso di decadenza delle RSU a seguito del venir meno del numero minimo di componenti previsto dall’ACQ 7/8/1998, il termine di 50 giorni per procedere alla rielezione della RSU decorre dalla fine dello stato di emergenza.
Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.