
Sottoscritto il nuovo CCNL per gli Enti e Centri di Formazione che ha decorrenza dall’1/12/2020 con scadenza al 30/11/2023 sia per la parte economica che normativa.
La determinazione della paga base nazionale conglobata, per ciascun livello, è contenuta nella seguente tabella
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Livelli |
Retribuzione |
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| Quadro | € 2.450,00 |
| Livello 1 | € 2.070,00 |
| Livello 2 | € 1.990.00 |
| Livello 3 | € 1.780,00 |
| Livello 4 | € 1.615,00 |
| Livello 5 | € 1.510.00 |
| Livello 6 | €1.400,00 |
| Livello 7 | € 1.340,00 |
| Livello 8 | € 1.280,00 |
Scatti di anzianità
Ai lavoratori sono riconosciuti 5 scatti triennali pari al 3% della paga nazionale per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso fa stessa Impresa o gruppo (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa Impresa e/o organizzazione)
Indennità Quadro
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all’importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad € 250,00. Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.
Indennità d’incarico Livello 1
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all’importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad €180.00
Indennità d’incarico
Ai dipendenti destinatari di un incarico specifico individuato dall’Impresa, può essere corrisposta un’indennità lorda mensile della durata massima di 12 mensilità, di Importo minimo pari ad €80,00. L’indennità è legata alla durata dell’incarico e può essere revocata anche anticipatamente rispetto alla scadenza dell’incarico.
Quattordicesima
L’impresa in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL (RSA/RST) può avviare una contrattazione territoriale o aziendale per concordare un meccanismo di valutatone del premio di risultato, come previsto dalla contrattazione di II Livello. Tale premio è sostitutivo della quattordicesima mensilità, la quale, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto (RSA/RST)
Ente bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’Ente Bilaterale (EBlL) è stabilito nella misura di € 8,50 suddivisi In Euro 7,00 mensili a carico dell’azienda e € 1,50 a carico del dipendente per 12 mensilità. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad € 30,00 lordi. L’E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso II trattamento di fine rapporto.
Assistenza sanitaria
Sono iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale Assicurmed tutti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e determinato compresi i lavoratori part-time e con contratto d apprendistato delle aziende che applicheranno II presente CCNL. La contribuzione dovuta al Fondo Assicurmed dalle aziende aderenti è fissata in € 12,CO per ciascun dipendente per 12 mensilità, di cui euro € 10,00 a carco dell’azienda ed € 2,00 a carico del dipendente, oltre all’importo del contributo di solidarietà INPS attualmente stabilito al 10%. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate al Fondo Sanitario d. cui al comma 3) sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un E.D.R. (Elemento Distintivo della Retribuzio nel pari ad € 40,00 per dodici mensilità. l’E D R. rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. Tale importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.


