Chiusura portale welfare per le BCC Toscane

18 sett 2020 Entro il 30 settembre 2020 verrà chiuso il portale per la gestione delle prestazioni welfare relative all’erogazione del premio di risultato 2019, a favore dei dipendento delle Banche di Credito Cooperativo Toscane.

Con accordo siglato lo scorso anno è stato individuato il Premio di Risultato 2019 (esercizio 2018) ai dipendenti delle BCC aderenti alla FTBCC, nonché ai dipendenti della FTBCC medesima, di Assicooper Toscana Srl e Cassa Mutua Toscana BCC.
Le Parti firmatarie riconoscono ai dipendenti destinatari del PDR – titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 80.000 nell’anno precedente a quello di percezione e per un importo fino a 3.000 euro al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie – la possibilità di optare per una delle forme di welfare riportate nella tabella “prestazioni welfare” (cd. flexible benefits), in coda al presente articolo, in sostituzione, in tutto o in parte, del PDR. Le spese rimborsate mediante il piano di welfare sono quelle sostenute dal dipendente per sé o per i familiari. I dipendenti interessati hanno esercitato l’opzione in parola entro il 17/11/2019, manifestando la volontà di avvalersi delle prestazioni di welfare indicate nella tabella “prestazioni welfare”, specificando la casistica e l’entità della quota del PDR da destinarvi, mediante l’utilizzo dell’apposita procedura informatica.. Il portale, per quest’ultimo adempimento, sarà aperto per l’utilizzo dei servizi contenuti fino al giorno 30/9/2020.
In caso di mancata consegna dei giustificativi entro il 30/9/2020, il residuo sarà versato sulla posizione del lavoratore presso il Fondo Pensione Nazionale (FPN), con applicazione della relativa disciplina fiscale tempo per tempo vigente.

Organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore: chiarimenti


La diversa natura dell’organo di amministrazione e dei rapporti con gli altri organi e con l’esterno nelle due tipologie di enti – associazioni e fondazioni – potrebbe suggerire, sotto un profilo sistematico ancor più che per effetto della lettura testuale delle norme, la preferibilità di una composizione collegiale dell’organo di amministrazione nel caso delle associazioni e per altro verso, la possibilità di un amministrazione monocratica nelle fondazioni, ferma restando l’obbligatorietà dell’individuazione puntuale da parte dello statuto delle caratteristiche dell’organo. In termini di estrema residualità si può configurare, nel caso di associazioni in fase di costituzione, l’individuazione nell’atto costitutivo di un organo di amministrazione monocratico temporaneo con il rinvio ad una integrazione elettiva dell’organo stesso entro un determinato periodo o anticipatamente qualora si sia raggiunto un numero di soci superiore al minimo (Nota Ministero lavoro n. 9313/2020).


In risposta alla richiesta di parere, sulla possibilità per gli enti del Terzo settore – alla luce delle previsioni di cui all’articolo 26 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore) – di prevedere nel proprio assetto organizzativo un organo di amministrazione a composizione monocratica o un organo con struttura necessariamente collegiale, la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese chiarisce quanto segue.
L’intero Codice del Terzo settore, come pure la legge delega da cui è scaturito, trovano il proprio fondamento negli articoli 2 e 118 cost., e nel principio di autonomia che caratterizza il complesso degli enti che operano nel Terzo settore. I tratti caratteristici di questi ultimi risiedono preliminarmente nell’assenza di scopo di lucro, nell’esercizio di specifiche attività di interesse generale, nelle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che ne orientano l’operare.
All’interno del perimetro del Terzo settore, in linea con la struttura del Codice e con il contenuto dei titoli dal II al V ove si vengono progressivamente a collocare le disposizioni via via più stringenti, possono essere individuate varie tipologie di enti, ognuna con specifiche caratteristiche. Questa struttura “flessibile” oltre a consentire l’evoluzione successiva degli enti verso assetti organizzativi diversi da quelli iniziali, non precludere al momento la futura emersione di soggetti aventi struttura e caratteristiche attualmente non conosciuti.
Per tale ragione, risulta forse inappropriata una risposta univoca al quesito prospettato, dovendo la stessa invece tenere conto proprio della molteplicità delle tipologie e delle caratteristiche dei soggetti collocati all’interno del Terzo settore. La volontà del Legislatore di individuare specifiche tipologie di enti e una disciplina stringente cui gli stessi devono assoggettarsi, non va intesa come una compressione dell’autonomia degli enti ma al contrario come la proposta di modelli organizzativi che, predefiniti pur nella loro flessibilità, disegnano assetti e rapporti tra gli organi dell’ente in grado di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi propri e di quelli generali; fermo restando che l’ente – purché nell’osservanza delle norme generali – potrebbe non conformarsi a tali modelli senza perdere la possibilità di essere qualificato come ETS ma semplicemente rinunciando alla possibilità (e agli eventuali benefici) di una qualificazione più specifica.
Il richiamo al principio dell’autonomia degli ETS, particolarmente quella organizzativa, potrebbe tuttavia non giustificare del tutto la tesi di quanti sostengono, in termini assoluti, che la nomina di un amministratore unico possa ritenersi sempre consentita “in assenza di una disposizione che obblighi alla necessaria collegialità dell’organo”. Tale autonomia infatti deve essere intesa come funzionale all’individuazione di assetti organizzativi coerenti con le finalità e le caratteristiche dell’ente. In tal senso, per le ragioni sopra richiamate, potrebbe difficilmente trovarsi adeguato un richiamo analogico all’art. 2380-bis, comma 3 del codice civile, in materia di società per azioni.
Ciò detto, l’utilizzo nell’articolo 26 del d.lgs. 117/2017 del termine “amministratori” al plurale, la mancata previsione in caso di organo di amministrazione dell’espressa possibilità di una costituzione monocratica dell’organo a differenza di quanto previsto nel caso dell’organo di controllo, nonché soprattutto le previsioni dei commi 2, 4 e 5 inducono a ritenere che il Legislatore abbia ipotizzato una composizione collegiale dell’organo; tuttavia è necessario ricordare che ai sensi del comma 1 e della collocazione specifica dell’articolo, quest’ultimo è applicabile non alla generalità degli ETS ma alle associazioni del Terzo settore e, con alcune limitazioni, alle fondazioni del Terzo settore. Nello specifico, per espressa previsione del comma 8, a queste ultime si applicano i commi 3, 6 e 7, che si ritengono conciliabili anche con una composizione monocratica dell’organo di amministrazione; i commi 4 e 5, in caso di fondazioni che prevedano un organo assembleare o di indirizzo, “possono trovare applicazione in quanto compatibili”.
La disciplina differenziata trova una spiegazione nella distinzione di caratteristiche, obiettivi e natura tra le due tipologie di enti. Elemento peculiare dell’associazione è come noto l’esistenza di una pluralità di associati che insieme perseguono uno scopo comune; nella fondazione è l’esistenza di un patrimonio preordinato al raggiungimento di un determinato scopo. Caratteristiche necessarie e inderogabili delle associazioni del Terzo settore sono il carattere aperto, inteso come possibilità di nuovi ingressi, la democraticità interna (che si esprime a sua volta nei principi di uguaglianza tra gli associati e di elettività dei titolari di cariche sociali, tale secondo principio temperato dalle disposizioni recate proprio dai commi 4 e 5 dell’articolo 26). Anche l’organo di amministrazione dovrebbe avere caratteristiche coerenti con tali principi; d’altra parte esso è chiamato oltre che a gestire le risorse dell’ente, a concretizzarne le finalità partecipative applicando i principi di democrazia e uguaglianza; inoltre, è subordinato all’organo assembleare, il quale è chiamato periodicamente ad approvarne l’operato.
Nel caso delle fondazioni, l’operato dell’organo di amministrazione è teso fondamentalmente a gestire un patrimonio destinato in conformità con la volontà originariamente espressa dai fondatori; il controllo interno ad opera dell’apposito organo e quello esterno esercitato dall’autorità governativa sono sempre presenti; anche qualora gli statuti prevedano l’esistenza di organi assembleari o di indirizzo, i compiti di questi ultimi non possono essere individuati in maniera incompatibile con la natura fondativa dell’ente o con la volontà del fondatore (art. 25 comma 3).
Conseguentemente, la diversa natura dell’organo di amministrazione e dei rapporti con gli altri organi e con l’esterno nelle due tipologie di ente potrebbe suggerire, sotto un profilo sistematico ancor più che per effetto della lettura testuale delle norme, la preferibilità di una composizione collegiale dell’organo di amministrazione nel caso delle associazioni e per altro verso, la possibilità di un amministrazione monocratica nelle fondazioni, ferma restando l’obbligatorietà dell’individuazione puntuale da parte dello statuto delle caratteristiche dell’organo.
In tale contesto, in termini di estrema residualità si può configurare l’ipotesi diversa in cui, nel caso di associazioni in fase di costituzione, l’individuazione nell’atto costitutivo di un organo di amministrazione monocratico temporaneo con il rinvio ad una integrazione elettiva dell’organo stesso entro un determinato periodo o anticipatamente qualora si sia raggiunto un numero di soci superiore al minimo. In tal caso, infatti, laddove il numero di associati iniziali sia particolarmente ridotto, l’individuazione iniziale nell’atto costitutivo di una pluralità di amministratori in numero di poco inferiore o magari addirittura coincidente con quello degli associati potrebbe comportare problemi di funzionamento dell’ente o non consentire una effettiva distinzione tra organo di amministrazione e organo assembleare. Per evitare ciò, un organo di amministrazione monocratico potrebbe costituire una eventualità percorribile sia pure per un periodo limitato previsto comunque dall’atto costitutivo.
Quanto detto in generale riguardo le associazioni del Terzo settore vale per le tipologie di enti a disciplina particolare riconducibili comunque alla tipologia associativa, fatte salve eventuali disposizioni specifiche in linea di massima ancor più stringenti.

Siglata l’ipotesi di accordo per il CCNL Gomma-Plastica Industria

Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dell’industria della gomma, plastica  e affini

L’accordo, scaduto il 30 giugno 2019, interessa circa 130.000, impiegati in 5.500 aziende di piccole e medie dimensioni, ma anche imprese multinazionali di rilievo e sarà vigente fino al 31 dicembre 2022 e dovrà essere approvato dai lavoratori.
Sul piano economico si prevede un aumento medio sui minimi (TEM) di 63 euro (cat. F, il salario di riferimento passerà quindi da 1844 a 1907 euro). L’aumento sarà distribuito in 2 “tranche”: la prima di 32 euro dal 1° gennaio 2021; la seconda, 31 euro dal 1° gennaio 2022.


Nel contratto vengono migliorati aspetti normativi sul premio perequativo, malattia professionale e infortuni, l’indennità notte proporzionata all’effettiva prestazione e sarà istituita la commissione nazionale salute sicurezza e ambiente.
Viene costituita, poi, la figura di delegato alla formazione e la commissione per la revisione dell’attuale sistema di inquadramento, proprio a riguardo i lavoratori addetti al ciclo produttivo, oggi inquadrati al livello I, passeranno al livello H una volta superato il periodo di prova. Infine, sarà sviluppato un focus particolare sulla tematica degli appalti.
Per quanto riguarda il capitolo dell’Osservatorio Nazionale sarà potenziato l’istituto riconoscendo il valore delle relazioni industriali per iniziative congiunte volte alle politiche industriali di settore, all’occupazione, alla crescita, alle internazionalizzazioni e per l’innovazione e la sostenibilità ambientale. Sempre all’interno dell’osservatorio sarà discussa la legge 125 sulle pari opportunità.
Introdotti, anche, miglioramenti sulle linee guida sulla banca delle ferie solidali, sul riconoscimento dei permessi per i famigliari di minori affetti DSA (disturbi specifici dell’apprendimento); sullo scorporo delle assenza per visite e ricoveri oncologici e della maternità anticipata ai fini della maturazione della ROL; sulla programmazione dei permessi della legge 104 che passa da trimestrale a mensile; sulla possibilità che la contrattazione di secondo livello possa prevedere percentuali di accantonamento diverso della banca ore rispetto a quanto previsto oggi dal testo contrattuale.
Infine, per i lavoratori con patologie oncologiche e degenerative sarà prevista la possibilità di trasformare in part time il proprio orario di lavoro e il riconoscimento di una aspettativa non retribuita pari a 10 mesi. Sarà altresì predisposta non solo una importante iniziativa, sotto forma di campagna straordinaria informativa, per sollecitare l’adesione al fondo sanitario di categoria (FAG&P), ma sempre relativamente a questo fondo sarà predisposta un’assemblea aggiuntiva retribuita, una tantum durante la vigenza di questo contratto, per promuovere all’adesione allo stesso.


Scuole private FIINSEI-CONFAL: accordo sul telelavoro

Firmato il 31/8/2020, tra FIINSEI con CIU-Union Quadri e CONFAL Federazione Scuola, CONFIMPRESEITALIA, FDP, l’accordo in materia di telelavoro e didattica a distanza, integrativo del CCNL per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie

L’accordo firmato il 31/8/2020, integrativo del CCNL Personale scolastico istituzioni paritarie dell’1/9/2019, introduce la disciplina del telelavoro, che si applica anche per le attività di “didattica a distanza”, una forma di organizzazione del lavoro, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione ed è applicabile a tutto il personale dell’Istituzione, sia esso con contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo e/o atipico.
E’ quindi un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è parte dell’organizzazione dell’Istituzione, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno.
Il telelavoro può essere:
a) domiciliare: svolto nel domicilio del telelavoratore
b) mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili
c) remotizzato e/o a distanza: svolto presso locali attrezzati i quali non coincidono né con il domicilio del telelavoratore né con i locali dell’Istituzione
d) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno dell’Istituzione
La postazione di lavoro può essere messa a disposizione a cura e spese dell’Istituzione, ma può anche essere impiegata quella del telelavoratore.
Tale modalità di lavoro potrà essere espletata sia per tutta l’attività prevista dal contratto individuale, o solo parte di essa.
La “didattica a distanza ” rientra nella fattispecie del telelavoro ed è riservata al personale docente.
Nell’esercizio dell’autonomia dell’Istituzione, le attività formative possono essere svolte con le seguenti modalità:
a) in presenza (classe reale)
b) a distanza (classe virtuale) con collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, video lezioni, piattaforme dedicate, ecc
c) mista (Blended) in parte in presenza ed in parte a distanza
Per il telelavoro non è previsto un compenso aggiuntivo a quello dell’inquadramento contrattuale, se non diversamente concordato.