ISPETTORATO DEL LAVORO: firmato protocollo sulla sicurezza covid-19


 


Siglato il 7/9/2020, tra l’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO e la FP-CGIL, la CISL FP, la UIL PA, la FLP, la CONFSAL UNSA, la CIDA FC, la UNADIS, il protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus covid-19.

Le amministrazioni devono contemperare due diverse esigenze: garantire la progressiva riapertura negli uffici contenendo la presenza del personale al loro interno ed adottando misure idonee per la tutela della salute del personale stesso.
Il ritorno graduale al lavoro del personale “in presenza” rende necessaria l’adozione di adeguate e idonee procedure di prevenzione e protezione, con l’obiettivo di garantire e massimizzare in ogni condizione la protezione della salute dei lavoratori. Si rende pertanto necessario programmare differenti misure e modalità organizzative degli spazi e dei layout degli ambienti lavorativi, con una chiara e precisa differenziazione in base alle caratteristiche e alla capienza delle strutture, oltre alle fondamentali azioni sistemiche, organiche e puntuali di formazione e informazione indirizzate al personale (sul funzionamento e sull’attuazione delle misure specifiche).
Va tuttavia considerato che tale diversificazione delle modalità di organizzazione rispetto al recente passato può presentare inevitabili problemi nelle operazioni di gestione (es. attività con accesso programmato e non più libero del personale alla sede di lavoro, gestione del distanziamento, procedure formative e informative, segnaletica dei percorsi e accessi, igiene delle mani, dotazione di DPI adeguati, comportamenti da adottare in caso di positività, ecc.) con un impatto in termini di obblighi informativi e comportamentali anche per il personale.
Con il presente Protocollo, si intendono pertanto individuare le misure che verranno gradualmente adottate, presso le sedi dell’INL, in materia organizzativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per contenere la diffusione del virus, in conformità del vigente quadro normativo ed in considerazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto in data 24/7/2020 tra il Ministro della Pubblica amministrazione e le OO.SS..
Le misure proposte nel documento saranno aggiornate in base alle ulteriori disposizioni normative e all’evoluzione della conoscenza tecnico-scientifica acquisita nel corso dell’emergenza epidemiologica – da COVID 19, e sono strettamente legate all’ulteriore evolversi della situazione epidemiologica e dal suo continuo mutamento.


 

Reddito di emergenza: indicazioni sulle nuove misure


Si forniscono alcune indicazioni per il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Reddito di Emergenza secondo le nuove disposizioni del decreto agosto.


Nel dettaglio, il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 15 settembre 2020 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali: il sito internet dell’Inps, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; patronato; centri di assistenza fiscale. La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.
Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. Non è prevista una durata minima di permanenza.
Il nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda del Rem. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
In particolare, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici. Un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio.
Per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne. Tale scala di equivalenza, in parziale modifica della normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza, può raggiungere la soglia massima di 2, elevabile fino a 2,1 solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
La misura in parola non è compatibile:
– con le indennità COVID-19. L’incompatibilità riguarda le indennità erogate ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; lavoratori settore agricolo; lavoratori dello spettacolo; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici; lavoratori marittimi; lavoratori dello sport;
– con le prestazioni pensionistiche;
– con i redditi da lavoro dipendente, nei limiti previsti;
– con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC).


In caso di accoglimento, la quota di Rem è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 30 settembre 2020, in caso di accoglimento sarà erogata la mensilità di settembre, mentre, se la domanda è presentata successivamente al 30 settembre, ma entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020.
IL beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del DL n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, modificata ai fini Rem.
L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili, tranne che nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza venga maggiorata fino a 2.1.


Crisi d’impresa e distacco, l’interesse del distaccante sussiste anche se di tipo solidaristico


Nella ipotesi di crisi produttiva temporanea, l’impresa può legittimamente ricorrere all’istituto del distacco, ritenendosi sussistente il requisito dell’interesse del distaccante, laddove, in tale maniera, si intenda perseguire l’intento di non disperdere o depauperare le competenze professionali dei dipendenti. L’interesse al distacco, infatti, può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, bensì di tipo solidaristico, fermo restando che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui (Corte di Cassazione, ordinanza 11 settembre 2020, n. 18959).


Una Corte di appello territoriale, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di prime cure, aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore dipendente, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del distacco disposto nei suoi confronti, in violazione delle condizioni di liceità (art. 30, D.Lgs. n. 276/2003), con condanna alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la società distaccataria e con riconoscimento di ogni consequenziale effetto retributivo, di inquadramento e riparametrazione di ciascun istituto contrattuale.
Ad avviso della Corte, i presupposti ed i requisiti dell’istituto del distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, erano sussistenti. Nello specifico, era ravvisabile l’interesse del distaccante, consistito nella utilità, occasionata dalla temporanea crisi produttiva in atti documentata, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente; altresì, il distacco era connotato dal requisito della temporaneità.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il lavoratore, deducendo che la Corte di merito:
1) avesse ritenuto dimostrato, pur in assenza di prove, che l’interesse al distacco risiedesse nell’incremento della polivalenza del lavoratore, dando per scontato che tale interesse fosse sussistito per tutta la durata del distacco stesso, mentre questo era stato effettuato solo per gestire la crisi occupazionale che aveva riguardato la società distaccante ed evitare l’intervento di Cig, senza peraltro che vi fosse coincidenza temporale tra i due periodi di crisi e distacco;
2) non avesse correttamente considerato le modalità di svolgimento del distacco e, in particolare. le mansioni svolte dal lavoratore presso la società distaccataria.
Per la Suprema Corte il ricorso non merita accoglimento.
Riguardo al primo motivo, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione della regola della “disponibilità delle prove” (art. 115, c.p.c.) sussiste solo allorchè il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa, al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ma non anche laddove il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Corte di Cassazione, sentenza n. 1229/2019).
Sotto il profilo sostanziale, poi, in ordine alle modalità operative del distacco, proprio le mansioni assegnate, diverse da quelle espletate presso il distaccante, sembrano costituire un indice sintomatico del perseguito “interesse” dell’incremento della polivalenza professionale dei lavoratori, tant’è che erano state avanzate autonome domande di superiore inquadramento da parte dei medesimi. Al riguardo, conformemente ai principi giurisprudenziali affermati in giurisprudenza e nella dottrina prevalente, l’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico, fermo restando che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.
Infine, in punto di diritto, il mutamento delle mansioni senza il consenso dei lavoratori, così come il distacco con trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50 Km da quella cui il lavoratore sia adibito, in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive (art. 30, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003), non sono fattispecie sanzionabili con la tutela costitutiva, a differenza dell’ipotesi più grave del distacco senza i requisiti dell’interesse e della temporaneità (art. 30 co. 1 D.Lgs. n. 276/2003).

Nuovo CCNL per la Metalmeccanica Artigianato Conflavoro – Confsal



Firmato il rinnovo del CCNL per gli addetti  del settore della metalmeccanica, orafo, e odontotecnico


Il CCNL, in vigore dall’1/8/2020 al 31/7/2025, nasce a seguito della disdetta contrattuale del CCNL unico per i settori dell’Industria e dell’Artigianato della conseguente firma di due CCNL separati
Queste le retribuzioni previste per il settore Artigiano suddiviso in tre comparti e le principali variazioni normative previste dal CCNL


 


Settore metalmeccanica e installazione impianti.

































Inquadramento retributivo

Paga base conglobata

Indennità di funzione

Totale retribuzione

Primo livello € 1.748,00 € 50,00 € 1.798,00
Secondo livello € 1.536,00 € 0,00 € 1.536,00
Terzo livello € 1.477,00 € 0,00 € 1.477,00
Quarto livello € 1.392,00 € 0,00 € 1.392,00
Quinto livello € 1.341,00 € 0,00 € 1.341,00
Sesto livello € 1.278,00 € 0,00 € 1.278,00


Settore orafi, argentieri e affini

































Inquadramento retributivo

Retribuzione

Indennità di funzione

Totale retribuzione

Primo livello € 1.749,00 € 50,00 € 1.799,00
Secondo livello € 1.630,00 € 0,00 € 1.630,00
Terzo livello € 1.484,00 € 0,00 € 1.484,00
Quarto livello € 1.395,00 € 0,00 € 1.395,00
Quinto livello € 1.342,00 € 0,00 € 1.342,00
Sesto livello € 1.272,00 € 0,00 € 1.272,00


Settore odontotecnici


 

































Inquadramento retributivo

Paga base conglobata

Indennità di funzione

Totale retribuzione

Primo livello € 1.640,00 € 50,00 € 1.690,00
Secondo livello € 1.554,00 € 0,00 € 1.554,00
Terzo livello € 1.404,00 € 0,00 € 1.404,00
Quarto livello € 1.322,00 € 0,00 € 1.322,00
Quinto livello € 1.267,00 € 0,00 € 1.267,00
Sesto livello € 1.219,00 € 0,00 € 1.219,00


 


Periodo di prova
– primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi


Flessibilità
In considerazione di particolari situazioni di servizio, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale nelle precedenti o successive settimane e comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.


Lavoro supplementare
Le ore supplementari non sono facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.


Lavoro notturno
Prestato tra le 22.00 e le 6.00, compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto applicando una maggiorazione pari al 15%.per lavoro non a turno e il 10% per lavoro a turno.


Apprendistato professionalizzante. D.Lgs.n.81/2015
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 5° al 1°, con riferimento, per quest’ultimo, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
DURATA
– 1° livello: 5 anni e 6 mesi
– Livelli dal 2° al 5°: 5 anni
 -Impiegati amministrativi: 3 anni


La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage


La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica
RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:
– 1° anno.: 70%
– 2° anno:75%
– 3° anno: 82%
– 4° anno: 90%
– 5° anno: 100%
– Eventuale ulteriore semestre 100%
RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:


– 1° anno: 70%
– 2° anno: 77%
– 3° anno: 87°


Contratto a tempo determinato
La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le eventuali proroghe del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.


Part time
Le ore di lavoro richieste a seguito di una variazione in aumento saranno retribuite, limitatamente alle ore per cui la variazione viene richiesta, con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 20%


Assistenza sanitaria
A decorrere dal 01 novembre 2019 sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.  Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.  L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 16,50 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.


Ente bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di euro 7,50 suddivisi per€ 6,50 a carico azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal presente CCNL. La quota relativa all’assistenza contrattuale a favore dell’EBIASP a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di euro 10,00 ; L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E. D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00  lordi.