Regolamento per il reinserimento delle persone con disabilità da lavoro: chiarimenti interpretativi


In materia di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, laddove il giudizio del Servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso o il giudizio del medico competente o del predetto Servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non costituisce condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo. Quando, invece, il medico competente o il Servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, detto giudizio ha valore di imprescindibile elemento di valutazione, ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo (Circolare Inail n. 34/2020).


L’articolo 1, co.166, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, nell’attribuire all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, opera un completamento del modello di tutela garantita dall’Istituto finalizzata, a seguito del verificarsi dell’evento lesivo, al reintegro dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro. In attuazione di tale disposizione, con la determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258, l’Inail ha emanato il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, modificato e integrato con la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527.
L’articolo 3 del Regolamento, in particolare, individua quali soggetti destinatari degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito delle menomazioni conseguenti all’evento lesivo di origine lavorativa o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Le circolari Inail n. 51/2016 e n. 30/2017 indicano quale atto preliminare all’avvio del procedimento di definizione dei predetti progetti, il giudizio formulato dal medico competente o dal Servizio di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale (Asl), da cui risulti l’idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l’inidoneità temporanea o permanente del lavoratore.
Tuttavia, dal monitoraggio periodico sull’applicazione del Regolamento e delle relative circolari attuative, è emerso che, nella prassi, le disposizioni delle predette circolari sono state interpretate nel senso di ritenere che il giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente, ovvero di inidoneità temporanea o permanente espresso dal medico competente o dal Servizio di prevenzione dell’Asl costituisca presupposto imprescindibile ai fini dell’erogazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa. Ne è conseguito che, in taluni casi, pur essendo stata riscontrata dall’Istituto la ricorrenza dei presupposti sostanziali per l’avvio di un progetto di reinserimento, lo stesso non è stato elaborato e attuato perché nessun giudizio era stato ancora formulato dal Servizio di prevenzione della Asl o perché il giudizio espresso dal medico competente o dal predetto Servizio non recava alcuna indicazione di limitazioni e/o prescrizioni.
Tale interpretazione, pur essendo giustificata dalla formulazione letterale delle disposizioni di cui alle citate circolari, risulta in contrasto con l’esigenza di tempestività dell’intervento di reinserimento e non coerente con il quadro normativo di riferimento.


La finalità perseguita dalle disposizioni sovranazionali e nazionali di garantire la piena ed effettiva partecipazione dei disabili alla società su base di eguaglianza con gli altri soggetti, così come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, con riferimento alla dimensione lavorativa è coerentemente declinata dall’articolo 2, co. 3, del Regolamento UE n.651/2014 che definisce la persona disabile come “[…] chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di eguaglianza con gli altri lavoratori”. Nello stesso solco, si inserisce il co. 3 bis dell’articolo 3, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, aggiunto dal DL 28 giugno 2013, n. 76, che obbliga i datori di lavoro ad adottare accomodamenti ragionevoli finalizzati a “garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità”. Ne consegue che, affinché ricorra l’obbligo degli accomodamenti ragionevoli e, quindi, ricorrano i presupposti per l’intervento dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 1, co. 166, della L. n. 23 dicembre 2014, n. 190, è sufficiente che la disabilità, pur non limitando la possibilità di continuare a prestare l’attività lavorativa nella mansione specifica, renda tuttavia più faticosa e difficoltosa la suddetta prestazione lavorativa, con conseguente alterazione della condizione di parità rispetto agli altri lavoratori e connesso rischio di discriminazione.


Pertanto, nella situazione sopra descritta, pur non sussistendo le condizioni che giustificano un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, sono ravvisabili i presupposti dell’obbligo di adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro, che legittimano la proposta di quest’ultimo all’Istituto di attivazione di un progetto personalizzato.
Il giudizio del medico competente o del Servizio di prevenzione dell’Asl costituisce declinazione della accertata disabilità in termini di idoneità a una specifica mansione in un determinato contesto lavorativo, la mancanza dello stesso non può costituire elemento ostativo all’individuazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro.
Nel caso in cui, invece, il predetto giudizio sia stato espresso dal medico competente o dal Servizio di prevenzione della Asl in termini di idoneità senza prescrizioni o limitazioni, occorre tener presente che tale giudizio si traduce nell’accertamento della possibilità di continuare a svolgere la specifica attività lavorativa senza però elidere la sussistenza della menomazione e delle conseguenti limitazioni funzionali che potrebbero rendere disagevole la prosecuzione di detta attività.
L’accertamento del predetto presupposto è di competenza dell’Inail che, appunto, accerta l’esistenza della menomazione e delle conseguenti limitazioni funzionali potenzialmente idonee a creare ostacoli allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’Istituto, pertanto, può avviare l’elaborazione di un progetto o valutare il progetto proposto dal datore di lavoro di abbattimento/superamento di barriere architettoniche per un lavoratore che, pur dichiarato idoneo alla mansione specifica, abbia difficoltà di accesso alla postazione di lavoro, a causa delle menomazioni conseguenti all’evento lavorativo. Le stesse considerazioni valgono per l’adattamento della postazione di lavoro che, pur essendo a norma, necessiti di interventi utili a ridurre il peculiare disagio che al lavoratore stesso sia derivato rispetto agli altri lavoratori, in conseguenza della menomazione causata dall’evento lesivo.
Infine, l’attivazione di un progetto personalizzato può avvenire anche nei confronti di un lavoratore idoneo alla mansione specifica, ma che abbia necessità, a causa delle conseguenze menomative dell’evento lavorativo subito, di una personalizzazione dei dispostivi di protezione individuale nonostante tale tipologia di intervento non sia espressamente prevista dall’articolo 1, co. 166, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190. Tale l’elencazione non deve essere infatti ritenuta esemplificativa e, dunque, la personalizzazione dei dispositivi di protezione individuale può essere inclusa nel novero degli interventi di reinserimento quando risulti funzionale al raggiungimento dell’obiettivo indicato dalla normativa comunitaria e da quella nazionale.
Tutto ciò premesso, l’Inail precisa che, laddove il giudizio del Servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso o il giudizio del medico competente o del predetto Servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non può costituire, ferma restando l’imprescindibilità della condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro, condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo.
Quando, invece, il medico competente o il Servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, detto giudizio ha valore di imprescindibile elemento di valutazione, ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.

Fondo Sanilog: copertura sanitaria per i familiari dei lavoratori della logistica

Sanilog, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il settore del Trasporto Merci, dà informazioni per la copertura dei familiari dei lavoratori iscritti

Sanilog, il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, informa, con circolare che a partire dal 28 settembre fino al 30 novembre 2020 sarà possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l’anno 2021 al nucleo familiare già iscritto nel 2020 ovvero procedere ad una prima iscrizione del nucleo familiare per l’anno 2021 (decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2021).
Tipologia familiari
Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:
– coniuge;
– convivente “more uxorio”;
– figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.


L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo.
Rinnovo copertura
Per il nucleo familiare già iscritto nell’anno 2020, per rinnovare la copertura per l’anno 2021, è necessario collegarsi all’interno della propria Area riservata del sito www.fondosanilog.it.
In assenza di rinnovo la polizza scadrà automaticamente il 31/12/2020. Qualora l’iscritto decida di non rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2021, potrà procedere ad una nuova inclusione in copertura soltanto per un’ulteriore volta e dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla copertura.
Nuove iscrizioni
Il lavoratore regolarmente iscritto a Sanilog, può attivare, per la prima volta, la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare, dal 28 settembre al 30 novembre 2020.
L’iscrizione è volontaria e deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura, anche in questo caso, decorrerà dal 1° gennaio 2021.
La nuova iscrizione del nucleo familiare avviene collegandosi all’interno della propria Area riservata del sito www.fondosanilog.it, all’interno dell’Area riservata.
Contributo annuo – Modalità di pagamento
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare – sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione – deve essere versato per intero dall’iscritto entro il 30 novembre 2020 ed è pari a:
– € 145 per coniuge / convivente “more uxorio”;
– € 125 per ciascun figlio.
Il contributo annuo dovrà essere pagato tramite il bollettino MAV generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:
– un ufficio postale/ qualunque sportello bancario;
– on line attraverso il proprio remote banking.


Validità copertura assicurativa
I familiari dei dipendenti per i quali sarà effettuata l’iscrizione beneficeranno delle prestazioni sanitarie integrative dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021; a tale data la polizza scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al rinnovo della polizza per l’anno 2022 con le tempistiche e le modalità che saranno comunicate dal Fondo.
L’elenco delle prestazioni previste per i familiari, che ricalcano sostanzialmente quelle per i lavoratori iscritti, e le modalità di accesso alle stesse sono consultabili e scaricabili dall’Area Iscritti del sito www.fondosanilog.it.

Aggiornata la procedura FSBA per le imprese artigiane

Il Fondo nazionale di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) ha aggiornato lo scorso 10 settembre, le procedure Covid-19.

Seguono gli aspetti più rilevanti della nuova procedura del Fondo FSBA:
1) è possibile fino al 30 settembre 2020 presentare domanda FSBA nel caso di domande di Cig in deroga respinte, relative al periodo 23 febbraio/31 agosto 2020;
2) chi ha terminato le prime 18 settimane già prima della data del 12 di luglio può fare domanda di assegno ordinario FSBA per i giorni non pagabili come Covid-19 e compresi tra il 30 giugno ed il 12 luglio 2020; tale domanda, da presentare previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati, può essere protocollata in SINAWEB entro il 30 ottobre 2020; la procedura sarà disponibile in SINAWEB nei prossimi giorni;
3) le aziende che nei mesi del lockdown si fossero avvalse della sospensione dei versamenti EBNA, devono effettuare tali versamenti EBNA “mancanti” nel modello F24 in scadenza il 16 settembre 2020, indicando un rigo distinto per ogni mese; è inoltre sempre obbligatorio compilare e trasmettere all’INPS gli Uniemens con codice EBNA.

E’ in fase di implementazione anche la procedura relativa alle seconde 9 settimane relative al periodo post-12 luglio ed è atteso l’arrivo delle risorse stanziate dal Decreto Agosto, con le quali sarà possibile per FSBA riprendere i pagamenti relativi alle prime 18 settimane di cassa integrazione Covid-19.


Rinnovato il CCNL Metalmeccanica Industria Conflavoro – Confsal



Firmato il nuovo CCNL per gli addetti all’Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti Conflavoro – Confsal


Il CCNL, in vigore dall’1/8/2020 al 31/7/2025, nasce a seguito della disdetta contrattuale del CCNL unico per i settori dell’Industria e dell’Artigianato della conseguente firma di due CCNL separati
Queste le retribuzioni previste per il settore industria e le principali variazioni normative previste dal CCNL



























Inquadramento retributivo

Paga base conglobata

Quadri € 2.375,40
Primo livello € 2.319,80
Secondo livello € 2.077,95
Terzo livello € 1.807,00
Quarto livello € 1.687,30
Quinto livello € 1.617,40
Sesto livello € 1.458,50
Settimo livello € 1.321,30


 


Periodo di prova
– quadri e primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi


Orario di lavoro
40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate


Flessibilità
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana e in considerazione di particolari situazioni di servizio, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale nelle precedenti o successive settimane e comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.


Lavoro supplementare
Le ore supplementari non siano facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.


 


Lavoro straordinario
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale


retribuzione del presente contratto:
a) lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 25%
b) lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale) 30%
c) lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali)  50% (non in turno) 40% (in turno)
d) lavoro straordinario notturno (oltre all’ottava ora settimanale) 50% (non in turno) 45% (in turno)
e) lavoro straordinario festivo 55%
f) lavoro straordinario festivo notturno 75% (non in turno) 65% (in turno)
g) lavoro straordinario festivo con riposo compensativo 35%
h) lavoro straordinario notturno festivo con riposo compensativo 55 % (non in turno) 50% (in turno)


Lavoro notturno
Prestato tra le 22.00 e le 6.00, compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto applicando una maggiorazione pari al 30%.per lavoro non a turno e il 15% per lavoro a turno.


Apprendistato professionalizzante. D.Lgs.n.81/2015
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 5a alla 1a, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.
Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti.
Durata complessiva:
– 36 mesi (12 mesi – 12 mesi – 12 mesi)
– 30 mesi (10 mesi – 10 mesi – 10 mesi)
– 24 mesi (8 mesi – 8 mesi – 8 mesi)
Per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del quarto e quinto livello la durata dei singoli periodi è quella rispettivamente riportata di seguito la durata complessiva sarà:
– Quarto livello: 36 mesi (18 mesi -10 mesi – 8 mesi)
– Quinto livello: 30 mesi  (12 mesi – 10 mesi – 10 mesi)


Contratto a tempo determinato
La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le eventuali proroghe del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.


Part time
Le ore di lavoro richieste a seguito di una variazione in aumento saranno retribuite, limitatamente alle ore per cui la variazione viene richiesta, con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 20%


Assistenza sanitaria
A decorrere dal 01 novembre 2019 sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.  Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.  L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 16,50 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.


Ente bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di euro 7,50 suddivisi per€ 6,50 a carico azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal presente CCNL. La quota relativa all’assistenza contrattuale a favore dell’EBIASP a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di euro 10,00 ; L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E. D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00  lordi.