Contratti pubblici ed edilizia: approvata la legge di conversione del DL semplificazione


La Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.


Relativamente ai contratti pubblici, si introduce in via transitoria, fino al 31.12.2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Si prevedono due modalità di affidamento dei contratti pubblici 1) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 2) una procedura negoziata per l’affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internetistituzionali.
In tema di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria, si prevede una disciplina transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2021. In questi casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, nel caso in cui dall’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL semplificazione.
Fino al 31 dicembre 2021, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie previste, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19; gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; gravi ragioni di pubblico interesse.
In ambito edilizio, in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

Infortunio in itinere, la fruizione di un permesso non interrompe il nesso di causalità


Fermo restando l’insussistenza del c.d. “rischio elettivo”, il lavoratore che abbia subìto un evento infortunistico a causa di un incidente stradale mentri torni da casa sul luogo di lavoro, dopo aver ottenuto un permesso per motivi personali, ha diritto al riconoscimento delle relative prestazioni indennitarie Inail, non potendosi affermare che la fruizione di tale permesso per motivi personali interrompa il nesso di causalità tra l’infortunio e l’attività lavorativa e, quindi, escluda l’indennizzabilità dell’evento (Corte di Cassazione, ordinanza 08 settembre 2020, n. 18659).


Una Corte d’appello territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda volta ad ottenere le prestazioni indennitarie Inail per i superstiti, proposta dalla vedova e dalle figlie di un lavoratore, deceduto a causa di un sinistro stradale mentre, al termine di un permesso ottenuto per motivi personali, tornava da casa sul luogo di lavoro.
Avverso tale pronuncia, i suddetti eredi proponevano ricorso per Cassazione, deducendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto che la fruizione di un permesso per motivi personali escludesse il nesso di causalità tra l’infortunio e l’attività lavorativa, ancorché nel caso di specie il permesso fosse stato richiesto e ottenuto per esigenze familiari.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato.
Al riguardo, infatti, l’assicurazione Inail comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, intese come non dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, invece, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, nonché quelli avvenuti nell’ipotesi che II conducente sia sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (art. 2, co. 3, D.P.R. n. 1124/1965).
In altri termini, la tutela assicurativa è ampliata a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto e tutelando piuttosto il rischio generico, connesso al compimento del c.d. percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro. Di contro, il c.d. rischio elettivo resta confinato a tutto ciò che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al c.d. percorso normale, ponendo così in essere una condotta interattiva di ogni nesso tra lavoro- rischio ed evento (Corte di Cassazione, sentenza n. 7313/2016).
Ciò posto, non è condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interromperebbe “ex se” il nesso rispetto all’attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell’evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro. Il permesso, infatti, costituisce una fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa nell’interesse del lavoratore che, ontologicamente, non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte dei connotati di periodicità e prevedibilità tipico degli altri.
Oltretutto, non è possibile logicamente sostenere che il lavoratore che si allontani dall’azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero, non sia tutelato “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, considerato il tenore della disposizione normativa di cui all’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 1124/1965 e l’assenza di contrari argomenti desumibili dalla giurisprudenza di legittimità.

Emersione lavoro irregolare: istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi


Con circolare n. 101/2020, l’Inps fornisce le prime istruzioni per gli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro, in attesa della definizione del procedimento di emersione, afferenti ai periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del citato DL n. 34/2020, conv. con mod. dalla L. n. 77/2020, ovvero, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, per le istanze volte alla conclusione di un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni relative agli obblighi contributivi per i periodi di lavoro precedenti al 19 maggio 2020 con riferimento alle istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani, cittadini comunitari o extracomunitari.


L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari.
Il comma 3 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
– agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
– assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
– lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Più in particolare, è stato possibile presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati da uno dei codici Ateco indicati nella tabella di cui all’allegato 1 del citato decreto interministeriale 27 maggio 2020. Ulteriori precisazioni sull’ambito di applicazione della disciplina in argomento sono state fornite con la circolare n. 68/2020.
La possibilità di presentazione delle istanze di emersione, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 27 maggio 2020 e le indicazioni della circolare n. 68/2020, è terminata il 15 agosto 2020.
I datori di lavoro interessati hanno dovuto inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore (cfr. l’art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020). Per consentire il versamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”.
Con messaggio n. 2327/2020 l’Istituto ha comunicato le indicazioni per la compilazione del modello F24 per il versamento del contributo forfettario afferente alle domande di emersione di competenza dell’Inps.


Obblighi contributivi derivanti dalla presentazione dell’istanza di emersione
La domanda di emersione presentata dal datore di lavoro può essere volta a concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, cittadini degli Stati dell’Unione europea o cittadini extracomunitari. I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la contribuzione dovuta afferente ai periodi di lavoro con le seguenti decorrenze:
– dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34), per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea;
– dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione, secondo le indicazioni della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno 24 luglio 2020, n. 2399.


Operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati
Per assolvere agli adempimenti previdenziali i datori di lavoro, che hanno presentato almeno un’istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 del DL n. 34/2020 afferente agli operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in commento dovranno richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata ai suddetti lavoratori. L’apertura della posizione contributiva deve essere richiesta inviando, esclusivamente con il canale online, la denuncia aziendale telematica (D.A.) nella quale deve essere selezionato nel campo “Procedura di emersione”, di nuova istituzione, del quadro B il valore: “Si”. La posizione contributiva dedicata all’emersione sarà contraddistinta da uno specifico codice di autorizzazione “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020”. Nel caso di emersione di più rapporti di lavoro irregolari, il datore di lavoro dovrà richiedere l’apertura di una posizione contributiva con data inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell’istanza.
Anche i datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva per gli operai agricoli dovranno, comunque, richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata all’emersione.
Per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, i datori di lavoro dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare indicando, quale data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione.
Al ricevimento della comunicazione di apertura della posizione contributiva i datori di lavoro devono trasmettere i flussi Uniemens, nodo Posagri, relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo retributivo).
L’Istituto provvederà a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile senza aggravio di somme aggiuntive per i flussi Uniemens presentati entro i termini indicati in precedenza; per i flussi inviati tardivamente la contribuzione dovuta sarà gravata delle somme aggiuntive calcolate secondo le ordinarie modalità.
I datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di emersione devono dichiarare i lavoratori interessati dall’emersione nel flusso Uniemens, nell’elemento DenunciaAgriIndividuale, con le seguenti precisazioni per la valorizzazione dei seguenti elementi:
– <CodiceFiscaleLavoratore>: indicare il codice fiscale (anche provvisorio) del lavoratore;
– <DatiAgriRetribuzione>: indicare il codice contratto 121 “Operaio assunto ai sensi art. 103 decreto-legge n.34/2020”;
– <DataAssunzione>: indicare la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro.
Definita la procedura di emersione di tutti gli operai agricoli per i quali è stata presentata l’istanza, il datore di lavoro deve richiedere tempestivamente la cessazione della posizione contributiva dedicata all’emersione indicando quale data di fine validità della posizione il giorno precedente alla data di definizione più recente fra quelle relative a tutti i rapporti di lavoro interessati dall’emersione. Laddove il rapporto di lavoro cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.


Lavoro domestico
Per i rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione, l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio. L’Istituto invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento pagoPA, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi indicato.
La contribuzione dovuta sarà precalcolata dall’Inps utilizzando i dati comunicati dal datore di lavoro con l’istanza di emersione o trasmessi dal Ministero dell’Interno; nel caso sia assente il dato retributivo, al fine della quantificazione della contribuzione dovuta, sarà preso a riferimento quale imponibile contributivo il minimo contrattuale – corrispondente al livello di assunzione dichiarato dal datore di lavoro – previsto dal CCNL di settore.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza inoltrata presso l’INPS o, nel caso di domande presentate allo Sportello unico per l’immigrazione, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.
Si comunica che la procedura di comunicazione obbligatoria di assunzione da presentare all’INPS, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro domestico, consentirà ai datori di lavoro che assumono il lavoratore nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione di indicare che si tratta di assunzione per un lavoratore per il quale è stata presentata domanda di emersione presso lo Sportello Unico. Nelle more del rilascio di tale funzione, che verrà reso noto con apposito messaggio, le comunicazioni obbligatorie di assunzione dovranno essere trasmesse utilizzando il servizio per l’iscrizione dei lavoratori domestici senza indicazione della presentazione di domanda di emersione presso lo Sportello Unico.


Rapporti di lavoro non agricoli
I datori di lavoro non domestici, che non impiegano operai agricoli, per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, indicando, quale data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione. I suddetti datori di lavoro, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, dovranno altresì richiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’apertura di un’apposita matricola aziendale, che verrà contraddistinta, a domanda del datore di lavoro, con il codice di autorizzazione “5W”, che assume il più ampio significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”.
Al ricevimento della comunicazione di avvenuta attivazione della matricola aziendale, i datori di lavoro dovranno provvedere, entro 30 giorni, all’invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 e al versamento, tramite modello F24 (causale DM10), dei relativi contributi, senza aggravio di somme aggiuntive.
Per gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi al mese di agosto e successivi si dovrà provvedere secondo le ordinarie scadenze.
Laddove il rapporto di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.
I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità. Inoltre, andrà valorizzato l’elemento <Assunzione> indicando nell’elemento <GiornoAssunzione> la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro. La data indicata per ciascun lavoratore nell’elemento <GiornoAssunzione> del flusso Uniemens dovrà coincidere con quella comunicata all’INAIL.
I suddetti lavoratori saranno esposti nel flusso Uniemens con il <TipoAssunzione> “1E”, che assume il più ampio significato di “Lavoratore assunto a seguito di domanda di emersione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”.

Rimini: legalità e sviluppo del settore ricettivo-alberghiero

Siglato il 7/9/2020 il protocollo per la legalità e lo sviluppo del settore ricettivo-alberghiero di Rimini.

II presente protocollo impegna le Parti contraenti per un periodo di due anni dalla data della sua sottoscrizione ed è soggetto a tacito rinnovo per un analogo periodo, previo esame congiunto dei risultati ottenuti e delle criticità emerse e salvo diversa espressa manifestazione di volontà delle parti.
Esso è aperto ad altri Enti locali, Enti/Uffici pubblici, Associazioni di categoria interessati che potranno aderirvi mediante sottoscrizione di apposito addendum in qualsiasi momento successivo per tutta la durata di validità del Protocollo.
Gli enti e le istituzioni che aderiscono al presente Protocollo, d’intesa con le associazioni di categoria di settore, si impegnano a perseguire politiche improntate ai seguenti obiettivi:
– Politiche urbanistico-edilizie antidegrado, intese a una riqualificazione delle strutture fatiscenti, previa specifica mappatura, nell’ottica del mantenimento della destinazione turistica all’adeguamento del patrimonio immobiliare ricettivo a precisi standard qualitativi, nonché mediante il conseguimento della conformità delle strutture interessate alla normativa antisismica, di sicurezza, antincendio e di miglioramento energetico.
– Rafforzamento della competitività del settore turistico mediante percorsi di innovazione di prodotto.
– Politiche anti rendita speculativa mediante incentivazione delle acquisizioni delle strutture ricettive in proprietà, per ovviare ai rischi connessi all’attuale e assai diffuso sistema degli affitti, atteso che la notevole aliquota di strutture ricettive in affitto tende a disincentivare l’adozione di azioni di riqualificazioni edilizia e di innovazione tecnologica da parte degli imprenditori con conseguente rischio di gestioni con profili di illegalità, superficiali e/o meramente speculative.
– Costituzione di gruppi organizzati di albergatori sotto forma di consorzi, cooperative ecc, al fine di sviluppare azioni promozionali per l’accesso al credito agevolato e garantito, di favorire la formazione imprenditoriale.
– Promozione dei modelli di sviluppo imperniati sulla auto imprenditorialità e sull’autoimpiego dei giovani e/o dei lavoratori dipendenti attivi del settore mediante percorsi di istruzione e formazione professionale: la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini può, autonomamente o in partnership con altri soggetti pubblici o privati del territorio, in primis le associazioni di categoria, realizzare iniziative di informazione e orientamento al lavoro e alle professioni, promuovere la creazione e lo sviluppo di impresa, organizzare e realizzare incontri di gruppo e colloqui individuali di prima focalizzazione dell’area di impresa attraverso i propri sportelli “‘Genesi”;
– Coinvolgimento anche dei rappresentanti degli operatori anche del settore extralberghiero che si avvalgono delle procedure di prenotazione on line.
– Politiche incentrate sulla diffusione della cultura della legalità, mediante.