Edilizia Artigianato Trento: Accordo sull’E.V.R.



Firmato il giorno 11/8/2020, tra l’Associazione Artigiani Trentino e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Trentino, l’accordo per l’attuazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R. – 2020


 


Determinazione E.V.R.
L’accordo firmato il giorno 11/8/2020 per la provincia di Trento, è attuativo del CCPL Edilizia Artigianato 28/8/2017, art. 22 “Elemento Variabile della Retribuzione” (E.V.R.)
Le parti, riunitesi per effettuare la comparazione tra le medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali, hanno individuato il valore dell’EVR che risulta pari a! 4,1% della misura massima individuata con il contratto provinciale del 28/8/2017 dei minimi di paga in vigore alla data dell’1/7/2015, come indicato nelle tabelle che seguono.
Per i lavoratori apprendisti la quota relativa all’EVR verrà calcolata in base al Gruppo e semestre di anzianità.
























Livello

EVR 4,1% Importi mensili in Euro

7 71,15
6 62,26
5 51,87
4 48,05
3 44,94
2 39,72
1 34,71































Livello

 

Valore orario

Capo Squadra I 0,29
Capo Squadra II 0,25
Capo Squadra IV 0,31
Operaio IV livello 0,28
Operaio Spedalizzato 0,26
Operaio Qualificato 0,23
Operaio Comune 0,20


Erogazione E.V.R.
Le Parti concordano che le aziende artigiane iscritte alla Cassa Edile di Trento provvederanno ad accantonare, a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di agosto (versamento della contribuzione entro il 25 settembre c.a.), una quota di Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) pari al 76,75% del 4,1% (3,15%).
L’E.V.R. sarà corrisposto da parte della Cassa Edile di Trento agli operai e agli apprendisti operai in due quote annuali che saranno liquidate nella prima decade di luglio e nella prima decade di dicembre.
Per gli impiegati e gli apprendisti impiegati l’E.V.R. continuerà ad essere corrisposto mensilmente direttamente dall’impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione.

CCNL Restauro beni culturali: firmato il nuovo CCNL



Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di restauro beni culturali


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Il CCNL, che decorre dall’1/8/2020 al 31/7/2023, prevede le seguenti tranches di minimi retributivi























Livelli

Parametri

Retribuzione tabellare mensile all’1/10/2020

A Super 190 2.361,12
A 170 2.165,67
B 140 1.872,50
C 123 1.707,83
D 100 1.479,50























Livelli

Parametri

Retribuzione tabellare mensile all’1/10/2021

A Super 190 2.387,72
A 170 2.189,47
B 140 1.892,10
C 123 1.725,05
D 100 1.493,50























Livelli

Parametri

Retribuzione tabellare mensile all’1/10/2022

A Super 190 2.447,57
A 170 2.243,02
B 140 1.936,20
C 123 1.763,79
D 100 1.525,00


Flessiblità
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, le parti concordano che quest’ultima potrà utilizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, anche con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno, per un massimo di 16 settimane all’anno.


Lavoro supplementare
In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro annuo, compensato con la maggiorazione del 15% che non rientra nella retribuzione di fatto e deve ritenersi comprensiva di tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.


Banca ore
Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore almeno 5 giorni prima della fruizione. La data e l’ora della richiesta rileveranno ai fini del diritto di precedenza. Eccetto che nei mesi di luglio, agosto e dicembre nei quali, in generale, non è consentito detto prelievo, potranno godere dei riposi compensativi e quindi assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva, un numero di lavoratori non superiore al 5% della forza occupata


 


Assistenza sanitaria
Saranno iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria PreviLavoro Italia, tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o determinato di durata di almeno 12 mesi. E, altresì, facoltà delle aziende di iscrivere i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 12 mesi ma almeno di 3 mesi, nonché i collaboratori con contratti previsti dal CCNL di riferimento (esempio CO.CO.CO., ecc).La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 129,00 euro annui a carico del datore di lavoro con decorrenza dal 1°gennaio di ogni anno. I contributi devono essere versati al Fondo di Assistenza Sanitaria con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. Dichiarazione a verbaleLe parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica della presente Disciplina Contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 19 per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa. Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 129,00 euro è sostitutivo di un equivalente aumento contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa ed economica per tutti coloro che applicano il presente C.C.N.L..


Ente bilaterale
Si stabilisce che per assicurare l’effettività dei servizi e delle tutele previste dal presente C.C.N.L. per il tramite della bilateralità, tutti i soggetti che applicano il presente C.C.N.L. sono tenuti a contribuire al finanziamento deU’Ente Bilaterale Nazionale di cui all’art. 42 del presente C.C.N.L. La quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell’Ente Bilaterale è fissata nella misura globale di 8,50 euro mensili per 13 mensilità, di cui 6,00 euro a carico dei datori di lavoro e 2,50 euro a carico dei lavoratori.


Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di iscrizione. Per i lavoratori assunti a tempo parziale il versamento è dovuto comunque in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, neU’ambito di applicazione del presente C.C.N.L., sarà dovuta una sola iscrizione all’Ente. La quota sarà corrisposta mensilmente, per 13 mensilità, attraverso il mod. F/24 inserendo la voce FOSI alla “sezione INPS”. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente C.C.N.L., un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 20,00. Tale elemento deve essere corrisposto per 13 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

Settore Riscossione Tributi: accordo sul rientro in azienda


 

 


Il giorno 9/9/2020 tra Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, si è sottoscritto l’accordo per la regolamentazione del graduale rientro dei dipendenti in azienda

Con la firma del presente accordo, le parti hanno inteso regolamentare il graduale rientro in azienda dei dipendenti dell’Ente Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispetto delle norme sulla sicurezza contenute nei diversi atti legislativi e contrattuali.
Al fine di ottimizzare l’operatività dell’Ente ed il servizio ai contribuenti, dal 28 settembre è previsto un rientro delle risorse in presenza. Tale rientro sarà funzionale all’apertura al pubblico mediante prenotazione, degli sportelli con correlata offerta dei servizi previsti di cassa e di informazione; per quanto riguarda tutti gli altri uffici il rientro in presenza del personale addetto coinvolgerà al massimo il 50% del personale in organico.
Pertanto, le Parti convengono quanto segue:
– in occasione della graduale ripresa delle attività lavorative delle Sedi dell’Ente e del conseguente incremento del numero dei lavoratori che torneranno a svolgere prestazioni lavorative in presenza, a decorrere dal 28/9/2020, in via provvisoria, sarà adottata una soluzione organizzativa in orario di ingresso nel rispetto del mantenimento delle distanze sociali;
– a tal fine sono individuate le seguenti fasce orarie di ingresso e di flessibilità, sia per evitare la congestione del traffico e dei mezzi di trasporto nonché per consentire l’accesso agli uffici in un arco temporale differenziato agevolando il transito dei dipendenti.


Orari di Sportello
– Flessibilità in ingresso dalle 7:30 alle 8:15.
Orari altre strutture
– Sedi di Roma, Napoli, Milano, Torino e Bari
2 fasce di orario di entrata:
dalle 7:30 alle 9:00 dalle 9:00 alle 10:30
L’assegnazione delle singole fasce di orario ai dipendenti avverrà a cura del responsabile della struttura, tenendo anche conto di eventuali specifiche esigenze rappresentate e motivate dai lavoratori. Nell’ambito delle diverse fasce orarie sarà inoltre prevista, ove necessaria, la turnazione del personale.
– Per le restanti sedi:


flessibilità in ingresso dalle 7:30 alle 10:30.
Lavoratori part time
Orario di sportello: per i lavoratori in part time l’orario d’ingresso resta quello individualmente già pattuito con la possibilità di fruire di una flessibilità di 45 minuti.
Orario altre strutture: per i lavoratori in part time, l’orario d’ingresso è quello individualmente già pattuito con la possibilità di fruire di una flessibilità di due ore (un’ora in più rispetto a quella già contrattualmente prevista).
Pausa Pranzo
Le Parti convengono parimenti che la Pausa pranzo, a fronte dell’adozione provvisoria di tali orari di ingresso, potrà essere fruita nelle seguenti fasce di orario:
– Pausa pranzo sportelli: dalle ore 13:30 alle ore 14:30.
– Pausa pranzo altre strutture: dalle ore 12:30 alle ore 14:30;
Resta fermo che per tutto il personale, ai fini dell’erogazione dei buoni pasto è necessaria una prestazione lavorativa minima in presenza di almeno 4 ore lavorative e che l’uscita dall’Ente avvenga almeno 15 minuti dopo la fine della pausa pranzo così come sopra disciplinata.
Per quanto non indicato nelle presenti intese è confermato quanto previsto dalle norme indicate nel CIA e negli accordi vigenti.
Il presente Accordo avrà decorrenza dal 28 del mese di settembre p.v. con durata fino alla data della revoca del periodo emergenziale, attualmente prevista peri il 15/10/2020.

Lavoratori marittimi imbarcati su galleggianti privi di apparato motore: regime previdenziale


Con messaggio n. 3275/2020, l’Inps fornisce le istruzioni per la gestione del rapporto assicurativo e contributivo dei marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti, nell’ambito del regime della legge n. 413/1984.


Le Strutture territoriali sono invitate a valutare le istanze di riesame dei provvedimenti di iscrizione, inoltrate dai datori di lavoro interessati, alla luce del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia.


La legge, n. 413/1984, recante “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”, all’articolo 4 individua le categorie di lavoratori marittimi che debbono essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’INPS.
In particolare, si tratterebbe delle persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l’equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati, nonché le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi determinate caratteristiche, a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria.
L’articolo 5, rubricato definisce quali siano le navi ai fini dell’applicazione del regime previdenziale dei marittimi, trattasi di:
a) quelle iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori”;
b) quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1287 del codice della navigazione;
c) quelle iscritte nei “Registri delle navi da diporto”;
d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei “Registri delle imbarcazioni da diporto” di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
e) i galleggianti iscritti nei “Registri delle navi minori e galleggianti” addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri”.
In virtù della stessa formulazione dell’articolo 5, lettera e), sono stati quindi esclusi – anche in seguito ad approfondimenti con il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – i marittimi imbarcati su galleggianti privi di apparato motore e non addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, dal novero degli assicurati al regime previdenziale marittimo disciplinato dalla stessa legge n. 413/1984, e assoggetti piuttosto alle assicurazioni obbligatorie vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti.


Il mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito
Sulla questione, tuttavia, l’Inps segnala il mutato orientamento della giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, secondo cui rientrano nella nozione di navi, come individuate dall’articolo 5 della legge n. 413/1984, anche i galleggianti con una stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, a prescindere dalla dotazione o meno di autonomi mezzi di propulsione e dalla tipologia d’impiego; conseguentemente, i marittimi ivi imbarcati devono essere iscritti al regime previdenziale recato dalla legge n. 413/1984.
In particolare, nella sentenza n. 15496/2007, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, da una lettura degli articoli 136 e 1287 del codice della navigazione, concernenti il regime amministrativo delle navi, coordinate con le disposizioni dell’articolo 5, lettere b) ed e), della legge n. 413/84, i marittimi imbarcati sui galleggianti privi di propulsione propria – iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti – sono da considerare tra i soggetti tutelati dal regime previdenziale recato dalla legge n. 413/1984 in commento.
In proposito, la Corte ha evidenziato come non sia possibile ritenere che la norma generale di cui all’articolo 136, che estende ai galleggianti mobili le disposizioni riguardanti le “navi”, non si applichi all’articolo 1287 del codice della navigazione, “l’articolo 1287 cod. nav. ricomprende, nel proprio ambito, espressamente agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, sia le navi (e, quindi, i galleggianti, giusta l’articolo 136 cod. nav.) aventi una certa stazza […] che quelle […] aventi un motore con determinate caratteristiche, indipendentemente dalla stazza”.
Quindi, secondo il giudice di legittimità, si tratta di coordinare ed applicare, “le disposizioni generali e speciali contenute negli articoli 136 c.n., comma 3, L. n. 413 del 1984, art. 5, lettera b) e art. 1287 c.n., con la conseguente applicazione anche […] della L. n. 413 del 1984”.
La giurisprudenza di merito (Cfr. Corte di Appello di Catania, n 1352/2013; Corte di Appello di Bari, 21/01/2020) si è conformata poi all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 15496/2007.


Assoggettamento al Regime previdenziale della L. n. 413/84 dei marittimi imbarcati su galleggianti superiori alle 10 di stazza lorda, privi di apparato motore
Alla luce del rinnovato orientamento giurisprudenziale, è stato chiesto parere sul punto al Ministero del Lavoro. Il predetto Ministero ha espresso parere favorevole in ordine all’assoggettamento dei marittimi imbarcati su galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (RNMG)e muniti di carte di bordo o di documenti equiparati, stante la decisione adottata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15496/2007 ed il suo consolidamento in sede di merito.


Istruzioni procedurali
Per il versamento dei contributi obbligatori dovuti per i marittimi imbarcati sui galleggianti aventi le caratteristiche sopra illustrate, i datori di lavoro interessati, armatori dei galleggianti in argomento, debbono presentare domanda di apertura di apposita matricola contributiva, avvalendosi della procedura di iscrizione e variazione azienda presente nel sito Inps. L’Istituto rammenta infatti che, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 413/1984, le aziende amatoriali sono tenute a chiedere, per ciascuna nave gestita, l’apertura di una distinta matricola contributiva.
La matricola contributiva attribuita, contraddistinta dal c.s.c. 1.15.02 e, laddove ne ricorrano i requisiti, dal c.a. 8V (Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE, deve essere utilizzata esclusivamente per l’assolvimento dell’obbligo contributivo relativo ai componenti l’equipaggio del galleggiante e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.
Per l’esposizione dei dati contributivi riferiti ai marittimi imbarcati sui galleggianti, aventi le caratteristiche sopra indicate, i datori di lavoro utilizzeranno gli specifici codici tipo lavoratore in uso per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori marittimi, a copertura dei periodi di effettiva navigazione.
Si rammenta che il versamento dei contributi dovuti per i periodi di imbarco dei marittimi interessati deve essere effettuato nei termini indicati dall’articolo 11 della legge n. 413/1984.