Contributo forfettario per la domanda di emersione lavoro irregolare


Determinato il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare.


Come noto, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui al TU immigrazione, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
A tal fine è previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nella misura seguente misura, per i diversi settori di attività: euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza; euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario.

Indennità sportivi per il mese di giugno 2020: presentazione delle domande


L’articolo 12 del DL Agosto ha previsto un’indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate del CONI e del CIP, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche. Con DM 27 agosto 2020 si individuano le modalità di presentazione delle relative domande – da presentarsi entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 – e si definiscono i criteri di gestione delle risorse stanziate, le forme di monitoraggio della spesa, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di giugno 2020.


Indennità
L’indennità di euro 600, per il mese di giugno 2020, è riconosciuta, nel limite massimo di 90 milioni di euro, in relazione ai rapporti di collaborazione continuativa, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfino i seguenti requisiti:
– le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
– gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI e dal CIP.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Si considerano reddito da lavoro che escludeno il diritto a percepire l’indennità anche i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, DPR n. 917/1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, DPR n. 917/1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984.


Erogazione automatica
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità in commento ex art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o ex art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.


Presentazione delle nuove domande
Al di fuori di tali casi, gli aventi diritto possono chiedere l’erogazione dell’indennità da parte di Sport e Salute s.p.a. presentando a quest’ultima la relativa domanda attraverso apposita piattaforma informatica, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020. La domanda contiene i seguenti elementi essenziali:
a) dati anagrafici;
b) dati relativi alla collaborazione sportiva;
c) codice IBAN dell’avente diritto o del genitore per i collaboratori minorenni;
d) assenso al trattamento dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l’apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica;
e) dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, relativa alla preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, alla sussistenza dei requisiti prescritti dal decreto in merito alla riduzione, cessazione o sospensione del lavoro come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al non percepimento di altro reddito da lavoro per il mese giugno 2020, nonché di non essere già percettore del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del DL 19 maggio 2020, n. 34.
Sarà inoltre necessario allegare alla domanda i seguenti documenti: copia fronte retro di un documento di riconoscimento valido dell’avente diritto; copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, ovvero attestazione dell’organismo sportivo committente da cui risultino gli elementi di cui alle lettere a), b) e e) sorpa illustrate; e solo nel caso di assenza dei documenti di cui alla lettera b), prova dell’avvenuto pagamento nel mese di febbraio 2020.


Piattaforma informatica
Sport e Salute s.p.a., al fine di adempiere agli obblighi previsti, rende operativa una piattaforma informatica per fornire agli interessati informazioni circa le modalità di presentazione della domanda e per svolgere gli adempimenti a tal fine necessari. La piattaforma consente agli utenti di procedere, previo accreditamento alla stessa, alla presentazione formale della domanda e dei documenti di cui sopra.
Ai fini della realizzazione della piattaforma informatica, Sport e Salute s.p.a., previa intesa con il CONI, acquisisce i dati presenti nel registro di cui all’art. 7, co. 2, del DL 28 maggio 2004, n. 136, nonché l’elenco degli altri organismi sportivi comunque riconosciuti, a fini sportivi, dal CONI e dal CIP. I dati raccolti nella piattaforma di Sport e Salute s.p.a. sono trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge.


Istruttoria, controllo e monitoraggio
Sport e Salute s.p.a., ricevute e acquisite le domande, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione, assicurato dal rilascio attraverso la piattaforma informatica di una notifica di avvenuta ricezione della stessa. Verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata ed effettua idonei controlli, a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fomite.
I controlli a campione possono essere svolti, anche in loco, presso gli enti avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni.
Le domande di indennità, se complete di tutta la documentazione richiesta, sono approvate in ordine cronologico di ricevimento.
Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda o dalla successiva data di integrazione dei documenti, Sport e Salute s.p.a. eroga l’indennità direttamente all’avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda, sino a concorrenza dell’importo residuo rispetto al limite di spesa complessivo individuato.
Sport e Salute s.p.a. provvede, infine, al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Laddove emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, non saranno prese in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione ai predetti Ministeri.


Gestione risorse
Eventuali risorse residue sono utilizzate per elevare l’importo dell’indennità riconosciuta per il mese di giugno 2020, sino ad un importo massimo complessivo di 1.000 euro pro-capite, con riferimento ai soli richiedenti che nell’anno 2019 abbiano percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro annui. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del riconoscimento dell’eventuale integrazione e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Sottoscritto il nuovo CCNL per i lavoratori domestici


 



 


Firmato il rinnovo del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico


Il contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 e si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL.
Le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi con decorrenza dal 1/1/2021


Tabella A




































Livelli

Lavoratori conviventi


Art. 14 – 1° co., lettera a)

Valori mensili

Indennità

A 645,50  
AS 762,88  
B 821,56  
BS 880,24  
C 938,94  
CS 997,61  
D 1.173,65 173,55
DS 1.232,33 173,55


Tabella B













Livelli

Lavoratori di cui art. 14 2° Co.

Valori mensili

B 586,83
BS 616,18
C 680,71


Tabella C




























Livelli

Lavoratori non conviventi


Art. 14 – 1° Co., lettera b)

Valori orari

A 4,69
AS 5,53
B 5,86
BS 6,22
C 6,57
CS 6,93
D 7,99
DS 8,33


Tabella D

















Livelli

Assistenza notturna

Valori mensili

Autosufficienti

Non autosufficienti

BS 1012,27  
CS   1.147,24
DS   1.417,21


Tabella E






Presenza notturna


(valori mensili)

Liv. Unico 677,78


Tabella G










Lavoratori di cui all’art. 14 – 9° comma

Livello

Valori orari

CS 7,45
DS 8,98


Indennità















Indennità


(valori giornalieri)

Pranzo e/o colazione 1,96
Cena 1,96
Alloggio 1,69
Totale indennità Vitto e alloggio 5,61


 


Con il nuovo CCNL vengono fissate anche le seguenti indennità a decorrere dall’1/10/2020:


a) Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo di cui all’art. 35, anche l’indennità mensile di cui alla successiva Tabella H). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.











Livello

Indennità art. 34 – 3° comma

Valori mensili Valori orari
BS 115,76 0,70


b) Al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente, è altresì dovuta l’indennità mensile nella misura di cui alla Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.















Livello

Indennità art. 34 – 4° comma

Valori mensili Valori orari
CS 100,00 0,43
DS 100,00 0,43


 


Inoltre, decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del presente CCNL, al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l’indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.


Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla Tabella A).



















Livello

Indennità art. 34 – 7° comma

Valori mensili Valori orari
B 8,00 0,03
BS 10,00 0,04
CS 10,00 0,04


Contratto a termine
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l’inserimento della causale.


Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, l’orario convenzionale di lavoro è pari ad otto ore giornaliere.


Prestazioni esclusivamente d’attesa
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite


Periodo di prova
I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.


 


Orario di lavoro
L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l’intera sua durata.


Ferie
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.


Permessi
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro


Permessi per formazione professionale
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. Fermi i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf di cui all’ art. 48, il monte ore annuo dei permessi retribuiti ammonta a 64 ore.


 


Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.  Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.


Risoluzione del rapporto di lavoro
I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro. In ogni caso il soggetto obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla suddetta registrazione storico anagrafica


Contributi di assistenza contrattuale
Le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore


Commissioni territoriali di conciliazione
Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. In caso di assenza del rappresentante di un’Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore di lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un’Associazione datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.

Conegedo e lavoro agile per il lavoratore se il figlio è in quarantena


Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.


Inoltre, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale misura, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per tali periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure in parola, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. Il beneficio in parola può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31.12.2020.
Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, è previsto il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento del COVID-19.
Al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, possono essere utilizzate risorde disponibili dai comuni per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi.
Peraltro, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, sono destinate apposite risorse per gli enti locali prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee.
Infine, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21.12.2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data (D.L. 111/2020).