INL: precisazioni sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro


SI forniscono chiarimenti sullaprocedura di emersione dei rapporti di lavoro nel contesto emergenziale.


Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
Per le stesse finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza.
Laddove venga accertato l’impiego irregolare dei lavoratori stranieri che abbiano fatto istanza di permesso di soggiorno temporaneo, l’applicazione del doppio della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 (c.d. maxisanzione per lavoro “nero”).
Tale misura sanzionatoria più grave anche alle ipotesi in cui il lavoratore abbia ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo in parola. Il legislatore, facendo riferimento a chi impieghi illecitamente “stranieri che hanno presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo”, ha inteso riferirsi a tutti gli stranieri che, per aver presentato la domanda, sono coinvolti nella procedura di emersione e alla ricerca di un contratto di lavoro subordinato regolare (a prescindere dal fatto che abbiano o meno ottenuto già un permesso provvisorio).

Sospensione dei contributi previdenziali in scadenza a dicembre 2020, le istruzioni Inps



Con circolare 14 dicembre 2020, n. 145, l’Inps fornisce indicazioni generali concernenti la sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020, prevista a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese delle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, in favore di (art. 2, co. 1, D.L. 30 novembre 2020, n. 157):
– soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 30 novembre 2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
– soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
– soggetti che esercitano le attività economiche sospese (art. 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020), aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

















































































































ATECO

Descrizione

205102 Fabbricazione di articoli esplosivi
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 Attività di proiezione cinematografica
749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
823000 Organizzazione di convegni e fiere
855100 Corsi sportivi e ricreativi
855201 Corsi di danza
855209 Altra formazione culturale
900101 Attività nel campo della recitazione
900109 Altre rappresentazioni artistiche
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910200 Attività di musei
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
931110 Gestione di stadi
931120 Gestione di piscine
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 Attività di club sportivi
931300 Gestione di palestre
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 Altre attività sportive nca
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 Sale giochi e biliardi
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 Stabilimenti termali
960905 Organizzazione di feste e cerimonie

– soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, c.d. “zone arancioni e rosse”, individuate alla data del 26 novembre 2020.





























ATECO

Descrizione

561011 Ristorazione con somministrazione
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
561050 Ristorazione su treni e navi
562100 Catering per eventi, banqueting
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

– soggetti che operano nei settori economici appresso indicati, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, c.d. “zone rosse”, individuate alla data del 26 novembre 2020.
















































































































































































ATECO

Descrizione

471910 Grandi magazzini
471990 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
475110 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
475120 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
475311 Commercio al dettaglio di tende e tendine
475312 Commercio al dettaglio di tappeti
475320 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
475400 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
475910 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
475920 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
475940 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
475960 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
475991 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
475999 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
476300 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
476420 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
477110 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
477140 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
477150 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
477210 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
477220 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
477700 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
477810 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
477831 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
477832 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
477833 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
477834 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
477835 Commercio al dettaglio di bomboniere
477836 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
477837 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
477850 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
477891 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
477892 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
477894 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
477899 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
477910 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
477920 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
477930 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
477940 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
478101 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
478102 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
478103 Commercio al dettaglio ambulante di carne
478109 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
478201 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
478202 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
478901 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
478902 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
478903 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
478904 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
478905 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
478909 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
479910 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
960202 Servizi degli istituti di bellezza
960203 Servizi di manicure e pedicure
960902 Attività di tatuaggio e piercing
960903 Agenzie matrimoniali e d’incontro
960904 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
960909 Altre attività di servizi per la persona nca

– soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cd. “zone rosse”, individuate alla data del 26 novembre 2020.



































ATECO

Descrizione

551000 Alberghi
552010 Villaggi turistici
552020 Ostelli della gioventù
552030 Rifugi di montagna
552040 Colonie marine e montane
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
791100 Attività delle agenzie di viaggio
791200 Attività dei tour operator

Le aziende private con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in relazione ai relativi dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza, individuate alla data del 26 novembre 2020:


– zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;


– zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.
Conseguentemente, le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti ai predetti fini.
La sospensione contributiva deve essere riferita a tutti i versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenute, ma non opera rispetto alla quarta rata in scadenza nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione connessa alle precedenti sospsensioni contributive per l’emergenza COVID-19.
In ogni caso, non sono sospesi gli adempimenti informativi.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, devono essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Diffida accertativa: nuove precisazioni dell’Ispettorato


Si forniscono precisazioni in relazione alla nuova diffida accertativa e al potere di disposizione.


Nel consentire l’adozione della diffida accertativa nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”, il nuovo art. 12 del dlgs 124/2004 limita gli effetti coercitivi al soggetto che “direttamente” utilizza la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione del coinvolgimento di tutti gli altri soggetti responsabili solidali interessati nella filiera dell’appalto; resta, però, salva la possibilità di dare comunicazione del debito accertato a tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nella filiera, una volta che la diffida abbia acquistato natura di titolo esecutivo.
La diffida accertativa nei confronti dell’obbligato solidale potrà avere ad oggetto esclusivamente i crediti maturati nel periodo di esecuzione dell’appalto ed in relazione allo stesso. Pertanto, è possibile che la diffida accertativa notificata al datore di lavoro contempli importi diversi da quelli oggetto della diffida accertativa notificata al responsabile solidale, in qualità di utilizzatore finale, atteso che il vincolo di solidarietà è limitato solo alle retribuzioni maturate in ragione dell’appalto. In ogni caso, sulla diffida notificata al datore sarà opportuno evidenziare le somme sulle quali sussiste una
Non è possibile adottare la diffida accertativa nei confronti di utilizzatori persone fisiche che non esercitano attività di impresa o professionale.
In caso di utilizzatori contestuali, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo di esecuzione andrebbe riproporzionato in base al numero di ore di impegno del lavoratore nei rispettivi appalti. Laddove ciò non risulti possibile, difettando i requisiti di liquidità e certezza del credito nei confronti del committente, la diffida accertativa sarà adottata nei confronti del solo datore di lavoro.


Quanto alla conciliazione monocratica e al ricorso, detti strumenti sono alternativi in relazione a ciascun obbligato. Pertanto, laddove i soggetti obbligati siano due, è possibile che scelgano di attivare rimedi diversi. In questi casi, gli Uffici avranno cura di dare corso, in via prioritaria, al tentativo di conciliazione esclusivamente tra il lavoratore e il soggetto istante (il coinvolgimento del secondo coobbligato si ha solo qualora quest’ultimo non abbia presentato ricorso).
In caso di esito positivo della conciliazione, l’eventuale accordo fa venir meno la diffida nei confronti del soggetto che la sottoscrive, tenuto peraltro conto che il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo. Detto soggetto resta pertanto indifferente al successivo esito del ricorso presentato dal secondo coobbligato.
Se, invece, la conciliazione ha avuto esito negativo, la diffida accertativa non potrà automaticamente acquistare valore di titolo esecutivo nei confronti dell’obbligato che ha promosso la conciliazione. La pendenza del ricorso presentato dal secondo coobbligato sospende infatti l’efficacia del provvedimento anche nei confronti di quest’ultimo e pertanto occorrerà attenderne gli esiti.
Una volta definita la conciliazione, si potrà procedere alla istruttoria del ricorso amministrativo, ferma restando la necessità di assicurare, ove possibile, il rispetto del termine di 60 giorni per la sua decisione. In tale ipotesi:
– se il ricorso viene rigettato, la diffida accertativa può definitivamente acquistare valore di titolo esecutivo, ai sensi del comma 3 dell’art. 12, nei confronti del ricorrente e del secondo responsabile che non abbia sottoscritto la conciliazione;
– se il ricorso viene accolto, la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo nei confronti del ricorrente e dell’altro responsabile che non abbia sottoscritto la conciliazione e che pertanto resta soggetto alle vicende che interessano il provvedimento.
Un eventuale accoglimento del ricorso basato esclusivamente su doglienze riferibili ad una parte riverbera i suoi effetti solo su quest’ultima. Infine, laddove il ricorso preveda la rideterminazione di una o più voci del credito contenute nell’atto di diffida, il personale ispettivo emanerà un atto di ridetermina conforme alla decisione, da notificare a tutte le parti.
Infine, non è possibile che il medesimo soggetto presenti contestualmente o anche in momenti diversi ma sempre entro 30 giorni dalla notifica della diffida, ricorso ed istanza di conciliazione. Laddove i rimedi siano esperiti in momenti diversi, si darà corso all’istanza trasmessa per ultima, la quale lascia comunque intendere una rinuncia alla prima; ciò, qualora la seconda istanza sia comunque trasmessa entro i 30 giorni. Pertanto, al fine di procedere con l’istruttoria del ricorso o con il tentativo di conciliazione, sarà sempre necessario attendere lo spirare del citato termine di 30 giorni.

Sospensione attività didattica in presenza figlio convivente minore di anni 14: procedura domande Congedo


Facendo seguito alla circolare n. 132/2020, con cui l’Inps ha fornito istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, l’Istituto – con messaggio n. 4718/2020 – comunica il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande relative al congedo di cui all’articolo 21-bis, DL n. 104/2020, conv. con mod. dalla L. n. 126/2020, come modificato dall’articolo 22, DL n. 137/2020, per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti.


L’articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui sopra, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Con messaggio n. 4718/2020, dopo aver fornito istruzioni amministrative con circolare n. 132, comunica il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande relative al congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per la presentazione della domanda di congedo straordinario, di cui all’articolo 13, DL 9 novembre 2020, n. 149, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.