Laboratori Privati Cifa: da settembre nuovi minimi



Da settembre 2020 sono previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali – Cifa.


 


Con il rinnovo contrattuale siglato lo scorso anno tra CIFA, Confederazione Italiana Federazioni Autonome, FEDERLAB, Associazione Nazionale Strutture Ambulatoriali, e FIALS, Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, CONFSAL, dopo un ampio dibattito, nella propria autonomia negoziale ed organizzativa, si è stipulato un aumento retributivo da settembre 2020, per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali.


Qualificati

















































Livello Minimo
Quadro 2.272,56
F 1.867,41
E 1.667,08
D 1.536,71
C 1.437,74
B 1.344,37
A 1.267,52
E Primo Ingresso – I° anno 1.250,31
E Primo Ingresso – 2° anno 1.417,02
D Primo Ingresso – I° anno 1.152,53
D Primo Ingresso – 2° anno 1.306,20
C Primo Ingresso – I° anno 1.078,30
C Primo Ingresso – 2° anno 1.222,08
B Primo Ingresso – I° anno 1.008,27
B Primo Ingresso – 2° anno 1.142,71

 


Apprendisti Professionalizzanti

































































































Livello Da mese A mese Minimo
A 1 6 887,26
7 12 1.014,02
13 18 1.140,77
B 1 6 941,06
7 12 1.075,50
13 18 1.209,93
C 1 8 1.006,42
9 16 1.150,19
17 24 1.293,97
D 1 8 1.075,70
9 16 1.229,37
17 24 1.383,04
E 1 12 1.166,96
13 24 1.333,66
25 36 1.500,37
F 1 12 1.307,19
13 24 1.493,93
25 36 1.680,67
Q 1 12 1.590,79
13 24 1.818,05
25 36 2.045,30

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori “fragili”: indicazioni


Si forniscono alcuni chiarimenti sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, con particolare riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.


In primo luogo, ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico, a supporto della valutazione del medico competente. Anche nel caso in cui i datori di lavoro non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (ad es., in alcuni casi, le scuole), dovrà essere assicurata la possibilità di richiedere al datore stesso l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. In quest’ultima ipotesi, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali: l’INAIL e i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo del 24.4.2020.
All’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.
Peraltro, allo stato, in ragione dei mutamenti del quadro normativo, le visite mediche richieste dai lavoratori e dalle lavoratrici entro il 31 luglio 2020 saranno regolarmente svolte sulla base delle indicazioni di cui sopra. Nell’attuale fase è opportuno tendere al completo ripristino delle visite mediche previste dal TU sicurezza, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. È comunque opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

Lavoratori poligrafici di imprese stampatrici ed editrici: rilascio e istruzioni domanda prepensionamento


Con messaggio n. 3227/2020, l’Inps comunica l’avvenuto rilascio – e le istruzioni per la gestione – dello specifico modello di domanda di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.


Con circolare n. 93/2020 sono state fornite istruzioni per l’applicazione dell’art. 1, co. 500, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. L’Inps, con il messaggio in commento, comunica la disponibilità del prodotto di domanda denominato “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”.
La domanda di pensione può essere presentata con le seguenti modalità. Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato all’Istituto, SPID, Carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domande di Pensione”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menu di sinistra, occorre selezionare in sequenza “Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione Anticipata” > “Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”.
La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.


Qualora i richiedenti abbiano utilizzato, nelle more del rilascio dello specifico prodotto, i prodotti di domanda Pensione Anticipata “Prepensionamento Editoria” oppure “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1, comma 154 della legge n. 205 del 2017”, indicando nella sezione note la volontà di avvalersi dei benefici di cui all’articolo, 1 comma 500, della legge n. 160/2019, le relative domande, se conformi alle indicazioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 93/2020, dovranno essere chiuse e ricaricate utilizzando lo specifico prodotto; analogamente si procederà nel caso di eventuali domande che siano state respinte in quanto presentate nelle more della pubblicazione della specifica circolare.


L’accesso al beneficio – si ricorda – avviene secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente ed è soggetto al monitoraggio della capienza anche prospettica degli specifici limiti di spesa.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni operative per l’espletamento del monitoraggio e per la trattazione delle domande pervenute.

Separazione CCNL METALMECCANICA Conflavoro – Fesica-Confsal

Il giorno 15/7/2020, tra CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, con l’assistenza della CONFSAL, si è stipulato l’accordo interconfederale CCNL metalmeccanico industria ed artigianato del 29/7/2016 (con validità dall’1/8/2016 al 31/7/2019).

La CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, constatano che il suddettoCCNL irisulta scaduto alla data del 31/7/2019 e, pertanto, in sede di nuova sottoscrizione del CCNL di settore, in sostituzione del precedente e previa disdetta dello stesso che viene effettuata con la sottoscrizione del presente Accordo Interconfederale, concordano di sottoscrivere in data odierna due nuovi CCNL inerenti al comparto Metalmeccanico, diversificando rispettivamente i rispettivi regimi di regolamentazione del rapporto di lavoro e delle relative tutele, sulla base delle caratteristiche ed esigenze dei comparti rispettivamente: dell’Industria e dell’Artigianato.
Le Parti Sindacali, pertanto, concordemente:
1) Disdicono il CCNL suindicato Metalmeccanico Industria ed Artigianato sottoscritto il 29/7/2016 a far data dall’1/8/2020 e, conseguentemente, sottoscrivono due CCNL relativi al settore Metalmeccanico: n. 1 CCNL Industria e n. 1 CCNL Artigianato con discipline e regolamentazioni rispettivamente autonome.
2) L’efficacia e validità dei CCNL sottoscritti (CCNL Industria e CCNL Artigianato) decorrono dall’1/8/2020; essi sostituiscono il precedente CCNL del comparto Metalmeccanico.
3) Le Società e/o Ditte individuali che applicano il CCNL in epigrafe disdettato dall’1/8/2020, conformeranno e/o adegueranno i rapporti di lavoro già instaurati, instaurandi, nonché i futuri, alle disposizioni dei CCNL Metalmeccanico Industria e del CCNL Metalmeccanico Artigianato sottoscritti in data odierna, sulla base ed in considerazione del relativo settore di appartenenza.