Edilizia Piccola Industria Confapi: minimi dall’1/9/2020



Si riportano le tabelle retributive che decorrono dall’1/9/2020, per i dipendenti dalle aziende del settore Edilizia Piccola Industria Confapi, come previsto dall’ipotesi di accordo del 29/7/2019


RETRIBUZIONE CONTRATTUALE dall’1/9/2020


Qualificati













































Livello

Minimo

Contingenza

EDR

Totale

7 1.791,96 535,12 10,33 2.337,41
6 1.612,46 530,79 10,33 2.153,58
5 1.343,98 524,31 10,33 1.878,62
4 1.254,37 522,15 10,33 1.786,85
3 1.164,78 520,00 10,33 1.695,11
2 1.048,30 517,16 10,33 1.575,79
1 895,99 513,46 10,33 1.419,78


Apprendisti Professionalizzanti dal 26/4/2012























































































































































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo

Contingenza

EDR

Totale

2 1 6 786,22 387,87 7,75 1.181,84
7 12 891,06 439,59 8,78 1.339,43
13 18 912,02 449,93 8,99 1.370,94
19 24 995,89 491,30 9,81 1.497,00
3 1 6 931,82 416,00 8,26 1.356,08
7 12 966,77 431,60 8,57 1.406,94
13 18 990,06 442,00 8,78 1.440,84
19 24 1.013,36 452,40 8,99 1.474,75
25 30 1.048,30 468,00 9,30 1.525,60
31 36 1.106,54 494,00 9,81 1.610,35
4 1 6 1.003,50 417,72 8,26 1.429,48
7 12 1.041,13 433,38 8,57 1.483,08
13 18 1.066,21 443,83 8,78 1.518,82
19 24 1.091,30 454,27 8,99 1.554,56
25 30 1.128,93 469,94 9,30 1.608,17
31 36 1.191,65 496,04 9,81 1.697,50
5 1 6 1.075,18 419,45 8,26 1.502,89
7 12 1.115,50 435,18 8,57 1.559,25
13 18 1.142,38 445,66 8,78 1.596,82
19 24 1.169,26 456,15 8,99 1.634,40
25 30 1.209,58 471,88 9,30 1.690,76
31 36 1.276,78 498,09 9,81 1.784,68
6 1 6 1.289,97 424,63 8,26 1.722,86
7 12 1.338,34 440,56 8,57 1.787,47
13 18 1.370,59 451,17 8,78 1.830,54
19 24 1.402,84 461,79 8,99 1.873,62
25 30 1.451,21 477,71 9,30 1.938,22
31 36 1.531,84 504,25 9,81 2.045,90
7 1 6 1.433,57 428,10 8,26 1.869,93
7 12 1.487,33 444,15 8,57 1.940,05
13 18 1.523,17 454,85 8,78 1.986,80
19 24 1.559,00 465,55 8,99 2.033,54
25 30 1.612,76 481,61 9,30 2.103,67
31 36 1.702,36 508,36 9,81 2.220,53

Nuovi minimi per il Noleggio Automezzi Artigianato



Previsti da settembre 2020, i nuovi minimi retributivi a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.


Il CCNL siglato lo scorso anno tra la CNA FAITA, la CONFARTIGIANATO AUTOBUS OPERATOR, la SNA-CASARTIGIANI, la CLAAI e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, ha previsto i seguenti minimi retributivi:


 


Qualificati





































Livello Minimo
Quadro 1 1.458,17
Quadro 2 1.458,17
A 1 1.458,17
A 2 1.370,67
B 1 1.239,45
B 2 1.181,12
B 3 1.130,09
C 1 1.108,20
C 2 976,97
C 3 911,35
C 4 729,08

 


Apprendisti Professionalizzanti














































































































Livello Da mese A mese Minimo
A1 1 13 1.239,45
13 24 1.370,67
25 36 1.458,17
A2 1 13 1.181,12
13 24 1.239,45
25 36 1.370,67
B1 1 13 1.130,09
13 24 1.181,12
25 36 1.239,45
B2 1 13 1.108,20
13 24 1.130,09
25 36 1.181,12
B3 1 13 976,97
13 24 1.108,20
25 36 1.130,09
C1 1 13 911,35
13 24 976,97
25 36 1.108,20
C2 1 13 729,08
13 24 911,35
25 36 976,97
C3 1 13 729,08
13 24 729,08
25 36 911,35

Verbali ispettivi, valore probatorio delle circostanze apprese da terzi e scarsa conoscenza della lingua


In sede giudiziaria, i verbali ispettivi dei funzionari degli istituti previdenziali, in ordine alle circostanze apprese da terzi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, hanno per loro natura un’attendibilità che può essere infirmata solo da prova contraria. In tema, poi, di notizie riportate agli ispettori da lavoratore straniero, non può eccepirsi la mancanza della conoscenza della lingua italiana, in quanto spetta al lavoratore medesimo la facoltà di essere ascoltato previa nomina di un interprete e, comunque, la verifica se la parte processuale conosca o meno la lingua è demandata, su denuncia dell’interessato, in via esclusiva al giudice del merito (Corte di Cassazione, ordinanza 01 settembre 2020, n. 18174).


Una Corte di appello territoriale di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda proposta da una Società avverso l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella esattoriale, scaturiti da un verbale di accertamento del Servizio ispezione dell’Ufficio territoriale del Lavoro. Sulla scorta del materiale probatorio acquisito, la Corte di merito aveva ritenuto che l’Inps avesse fornito prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi tra la società in questione e due lavoratori stranieri, per i periodi oggetto di contestazione; in particolare, tale prova poteva “essere desunta proprio dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai due lavoratori interessati”, sentiti anche in corso di giudizio.
Ricorre così in Cassazione la Società, lamentando che la sentenza impugnata fosse erroneamente basata sulle sole dichiarazioni contraddittorie e contraddette rese all’Ispettore dai pretesi dipendenti e, altresì, che violasse il principio di diritto per cui un cittadino straniero che non conosca perfettamente la lingua italiana deve essere interrogato nella sua lingua originale attraverso l’uso del traduttore/interprete, a pena di nullità, sia in sede penale che in sede civile.
Per la Suprema Corte il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata si è, invece, correttamente attenuta al principio più volte affermato in sede di legittimità, per cui i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, in ordine alle circostanze apprese da terzi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, purché:
– il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine:
– e siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall’ispettore nel rapporto e che possono essere acquisiti dal giudice anche con l’esercizio dei poteri istruttori (art. 421 c.p.c.), così da consentire al giudice medesimo ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto.
Di contro, in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo, con riguardo alle informazioni apprese da terzi, resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
In relazione al secondo motivo, invece, la Società ricorrente trascura che, finanche nell’ambito del processo civile, il giudice può nominare un interprete ma solo se chi debba essere sentito “non conosce la lingua italiana” (art. 122, co 2, c.p.c.) e che spetta al cittadino straniero avanzare istanza di essere ascoltato previa nomina di un interprete (Corte di Cassazione, sentenza n. 9448/2009), In ogni caso, l’eventuale nullità degli atti processuali riguarda soltanto le modalità di audizione dello straniero, che peraltro deve essere eccepita dalla parte interessata non oltre la prima istanza o difesa successiva alla stessa audizione (Corte di Cassazione, sentenza n. 14792/2014). Ed ancora, neppure il rifiuto eventualmente opposto dal giudice alla nomina del traduttore determina, “ex se”, l’invalidità degli atti processuali, potendosi sortire una tale conseguenza solo quando l’interessato deduca che la mancata traduzione non l’ha posto, in concreto, nelle condizioni di comprendere il contenuto di atti processuali compiuti nella lingua ufficiale, menomandolo nei propri diritti di azione e di difesa. Infine, a tale riguardo, la verifica se la parte processuale conosca o meno la lingua italiana e se la mancata traduzione abbia inciso sul suo diritto è demandata, previa necessaria specifica denuncia dell’interessato, in via esclusiva al giudice del merito (Corte di Cassazione, sentenza n. 11038/2004).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non solo non deduce adeguatamente se, come e quando abbia eccepito nel corso del processo la pretesa nullità, ma per di più la Corte territoriale ha specificamente motivato in punto di ritenuta conoscenza della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri sentiti nel corso del processo ed anche nell’ambito dell’attività ispettiva, con un accertamento di fatto che non può essere certamente sindacato in sede di legittimità.

Foto di Andrea Piacquadio su PEXELS

Edilizia Industria e Cooperative: Retribuzioni dall’1/9/2020


 


 



 


Si riportano le tabelle retributive per i settori Edilizia Industria e Cooperative decorrenti dall’1/9/2020 secondo l’ultimo aumento previsto dal Verbale di accordo 18/7/2018


Il verbale di accordo sottoscritto il 18/7/2018, tra l’ANCE, la LEGACOOP Produzione e Servizi, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l’AGCI Produzione e Lavoro e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, di rinnovo del CCNL 1/7/2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative, in scadenza il 30/9/2020, prevede un ultimo aumento retributivo:


RETRIBUZIONE CONTRATTUALE Settore Edilizia Industria


Qualificati



























Livello

Minimo

7 1.790,71
7 Quadro 1.790,71
6 1.611,63
5 1.343,02
4 1.253,51
3 1.163,96
2 1.047,57
1 895,36


Apprendisti Professionalizzanti dall’1/4/2019




























































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo

Artigiano 2 1 12 754,25
13 24 817,10
25 30 890,43
31 48 942,81
Artigiano 3 1 12 838,05
13 24 907,89
25 30 989,37
31 48 1.047,56
Artigiano 4 1 12 902,53
13 24 977,74
25 30 1.065,48
31 48 1.128,16
2 1 12 754,25
13 24 817,10
25 30 890,43
31 36 942,81
3 1 12 838,05
13 24 907,89
25 30 989,37
31 36 1.047,56
4 1 12 902,53
13 24 977,74
25 30 1.065,48
31 36 1.128,16
5 1 12 966,97
13 24 1.047,56
25 30 1.141,57
31 36 1.208,72
6 1 12 1.160,37
13 24 1.257,07
25 30 1.369,88
31 36 1.450,47
7 1 12 1.289,31
13 24 1.396,75
25 30 1.522,10
31 36 1.611,64


RETRIBUZIONE CONTRATTUALE Settore Edilizia Cooperative


Qualificati



























Livello

Minimo

8 2.282,99
7 1.913,70
6 1.643,74
5 1.396,00
4 1.250,71
3 1.163,37
2 1.044,64
1 913,21


Apprendisti Professionalizzanti dall’1/4/2019




























































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo

Artigiano 2 1 12 752,14
13 24 814,82
25 30 887,94
31 48 940,18
Artigiano 3 1 12 837,63
13 24 907,43
25 30 988,86
31 48 1.047,03
Artigiano 4 1 12 900,51
13 24 975,55
25 30 1.063,10
31 48 1.125,64
2 1 12 752,14
13 24 814,82
25 30 887,94
31 36 940,18
3 1 12 837,63
13 24 907,43
25 30 988,86
31 36 1.047,03
4 1 12 900,51
13 24 975,55
25 30 1.063,10
31 36 1.125,64
5 1 12 1.005,12
13 24 1.088,88
25 30 1.186,60
31 36 1.256,40
6 1 12 1.183,49
13 24 1.282,12
25 30 1.397,18
31 36 1.479,37
7 1 12 1.377,86
13 24 1.492,69
25 30 1.626,64
31 36 1.722,33