CCNL Scuole Private Federterziario: firmato il rinnovo



Siglato il 7/7/2020, tra FEDERTERZIARIO Scuola, FEDERTERZIARIO e l’UGL Scuola, l’UGL Confederazione Nazionale con l’assistenza tecnica dell’ANCL, l’accordo di rinnovo del CCNL 2020 – 2023 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell’infanzia, asili nido.

















































































Livello

Retribuzione

Retribuzione I anno apprendistato

Retribuzione Il anno apprendistato

Retribuzione III anno apprendistato

Area prima:        
1° livello 1.185 € 888,75 € 948,00 € 1.066,50 €
2° livello 1.210 € 907,50 € 968,00 € 1.089,00 €
3° livello 1.270 € 952,50 € 1.016,00 € 1.143,00 €
Area seconda:      
2° livello 1.210 € 907,50 € 968,00 € 1.089,00 €
3° livello 1.270 € 952,50 € 1.016,00 € 1.143,00 €
4° livello 1.482 € 1.111,50 € 1.185,60 € 1.333,80 €
5° livello 1.689 € 1.266,75 € 1.351,20 € 1.520,10 €
6° livello 1.721 € 1.290,75 € 1.376,80 € 1.548,90 €
Area terza:      
7° livello 1.730 € 1.297,50 € 1.384,00 € 1.557,00 €
8° livello 1.750 € 1.312,50 € 1.400,00 € 1.575,00 €


Assistenza Sanitaria Complementare


Le parti sociali aderiscono al Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa PreviLavoro Italia.
Al fine dell’iscrizione di dipendenti subordinati a tempo indeterminato a tempo pieno o con part time uguale o superiore al 50%, il datore di lavoro verserà una quota annuale di euro 129 al Fondo Sanitario PreviLavoro Italia, in 12 rate mensili ciascuna di euro 10,75.
La copertura sanitaria potrà essere estesa, con contratto aziendale alle stesse condizioni economiche ai collaboratori coordinati ed ai lavoratori a tempo determinato con contratti di durata superiore ai 3 mesi.
In fase di prima applicazione, ovvero nelle more dell’ottenimento, da parte del Fondo Sanitario PreviLavoro Italia, del proprio codice di riscossione INPS, la quota sarà versata all’Ente Bilaterale FormaSicuro attraverso il codice di riscossione INPS denominato FOSI.


Assistenza Contrattuale


Al fine di garantire il funzionamento della concertazione nazionale e di rendere esplicita la rappresentanza a livello territoriale, le aziende che applicano il presente CCNL dovranno versare alle associazioni datoriali firmatarie del contratto, una quota fissa di 48 euro per l’assistenza contrattuale che saranno riscossi attraverso l’INPS ai sensi della L. 311/1973. Il pagamento della quota di assistenza contrattuale si effettua in un’unica soluzione il mese di febbraio.


II Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza


Il RLS è eletto secondo le disposizioni vigenti.
La funzione di RLS è definita da quanto previsto dal Testo Unico 81 del 2008 e ss.
All’interno dell’orario di lavoro concordato, al rappresentante per la sicurezza deve essere riconosciuto un equo compenso per le ore che dedica all’attività di almeno 40 ore in un anno.
Qualora non possa essere individuato un soggetto disponibile tra i lavoratori o questi preferiscano delegare la funzione all’esterno, potrà essere richiesto un RLS Territoriale all’Ente Ente Bilaterale FormaSicuro che procederà alla nomina.


Contratto a tempo determinato


Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai 24 mesi ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche.
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle suddette condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare complessivamente i 24 mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, mediante affissione nella bacheca degli avvisi ai lavoratori.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contrattosi trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Il limite può essere elevato al 75% del monte ore complessivo di tutti i lavoratori subordinati quando i lavoratori a tempo determinato sono docenti ed educatori attraverso la contrattazione aziendale con l’accordo di Federterziario Scuola ed UGL firmatari del contratto.
Nel compunto dei lavoratori, gli apprendisti sono considerati lavoratori a tempo indeterminato. Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato è sempre possibile stipulare fino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato, comunque senza mai superare l’80% della forza lavoro a tempo indeterminato in forza all’1 gennaio dell’anno di assunzione con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In caso di violazione del suddetto limite percentuale, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
– al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
– al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.


Contratto di somministrazione


Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro cumulati ai contratti subordinato a tempo determinato non può eccedere il 75% per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.


Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale


Si stabilisce che per assicurare l’effettività dei servizi e delle tutele previste dal presente CCNL per il tramite della bilateralità, tutti i soggetti che applicano il presente CCNL sono tenuti a contribuire al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale di cui all’art. 3, parte I, del presente CCNL. La quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell’Ente Bilaterale è fissata nella misura globale di 12,50 euro mensili per 12 mensilità, di cui 50% a carico dei lavoratori e 50% a carico dei datori di lavoro.
Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di iscrizione. Per i lavoratori assunti a tempo parziale il versamento è dovuto comunque in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione all’Ente. La quota sarà corrisposta mensilmente, per 12 mensilità, attraverso il mod. F/24 inserendo la voce FOSI alla “sezione INPS”.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente CCNL, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 20,00. Tale elemento deve essere corrisposto per 12 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.


Preavviso


Nel caso di licenziamento o dimissioni tenuto a dare un preavviso minimo secondo il seguente schema


A) fino a 5 anni di servizio compiuti:















Livello

Giorni di calendario

VII e VIII 60
V e VI 30
III e IV 20
I e II 15


B) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:















Livello

Giorni di calendario

VII e VIII 90
V e VI 45
III e IV 30
I e II 20


C) oltre i 10 anni di servizio compiuti:















Livello

Giorni di calendario

VII e VIII 120
V e VI 60
III e IV 45
I e II 20


Trattamento di Fine Rapporto


Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Il pagamento del Tfr deve avvenire:
a) entro 30 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
b) entro 60 giorni per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
c) entro 90 giorni dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).

Indennità per i lavoratori del territorio della provincia di Savona


Si forniscono indicazioni in ordine al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.


Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell’area della Provincia di Savona, la Regione Liguria può erogare, nell’anno 2020, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e anf, per la durata massima di 12 mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità in questione, in assenza di una espressa previsione normativa, si mutua in via analogica il procedimento già previsto per l’erogazione delle misure di sostegno al reddito contemplato per le aree di crisi industriale complessa, il quale individua come soggetto competente l’INPS.
Pertanto, l’Inps eroga le indennità in questione e fornisce i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e alla Regione Liguria. L’indennità in parola è concessa con decreto della Regione Liguria, che verifica la sussistenza dei requisiti di accesso.
La Regione, verificati i requisiti, trasmette all’INPS i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, per il tramite del Sistema Informativo Percettori.
Al trattamento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa e le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale.


Nel DL Agosto, l’indennità Covid-19 anche per i lavoratori marittimi


Il DL n. 104/2020 ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l’articolo 10 del citato decreto ha introdotto un’indennità, pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, nel rispetto di un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020.


Il beneficio è riconosciuto,in presenza dialcune condizioni, ai lavoratori rientranti nelle categorie della gente di maree dei lavoratori dell’appaltatore che svolga determinati servizi e attività per conto dell’armatore. L’articolo 10 richiama infatti l’articolo 115 del codice della navigazione, ai sensi del quale le categorie della gente di mare sono costituite da: il personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; il personale addetto ai servizi complementari di bordo; il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera, nonché l’articolo 17 dellaL. 5 dicembre 1986, n. 856, e successive modificazioni secondo cui può essere autorizzato l’appalto, da parte dell’armatore di servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera; di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica; di servizi di officina, cantiere e assimilati (limitatamente ai mezzi navali che eseguano lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane).
L’indennità, pari a 600 euro, è subordinata alle condizioni che i soggetti abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto le suddette prestazioni lavorative per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; sono esclusi i casi di titolarità, alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge), di un contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero di trattamento di disoccupazione NASPI, indennità di malattia o pensione.
Dall’articolo 23 del DL n. 104/2020 può poi ricavarsi il divieto di cumulo con il reddito di emergenza. Resta, tuttavia, da chiarire se, per l’indennità in discussione trovino applicazione le possibilità e i divieti di cumulo posti, dall’articolo 9, comma 6, per le indennità simili, relative ad altre categorie di soggetti.
L’indennità in favore di lavoratori marittimi è erogata dall’INPS dietro apposita domanda. L’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al  Ministero dell’economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Nuove procedure sindacali FSBA covid-19 nelle imprese artigiane venete

Siglato il 1/9/2020, tra le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato Veneto, il verbale di accordo su aggiornamento al D.L. n. 104/2020 delle procedure sindacali per sospensioni durante il periodo Covid.

Le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato Veneto, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 104 del 14/8/2020 sull’utilizzo di FSBA causale Covid 19 , hanno concordato il seguente aggiornamento delle procedure sindacali da utilizzare nel Veneto da parte delle imprese che necessitano di ulteriori periodi di sospensione dell’attività lavorativa:
a) datori di lavoro che hanno necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione FSBA “causale Covid-19” nel 2020 per periodi decorrenti dal 13/7/2020: essi si dovranno attenere all’intera procedura sindacale prevista nell’Accordo interconfederale regionale del 4/3/2020 (integrativo dell’accordo 14/18/2020). Il verbale di accordo può coprire, anche retroattivamente, periodi di sospensione compresi nell’arco temporale dal 13 luglio ed entro e non oltre il 31/12/2020;
b) datori di lavoro che abbiano già esteso la validità del verbale iniziale, sottoscritto a marzo/aprile, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa successivi al 26 aprile e fino al 31/8/2020 o al 31/10/2020 sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell’artigianato Veneto del 27 aprile e del 21/5/2020:
qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 oltre l’ultima data comunicata (31 agosto o 31 ottobre) viene loro richiesto unicamente di inviare -anche retroattivamente – il modello allegato al presente accordo indicando una nuova data di scadenza del verbale che non potrà comunque superare quella del 31/12/2020;
c) i datori di lavoro, che abbiano sottoscritto il primo verbale di accordo per accedere alla prestazione FSBA “causale Covid-19” già indicando quale data di scadenza 31/8/2020 o 31/10/2020 sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell’artigianato Veneto del 27 aprile e del 25/5/2020:
qualora ravvisino la necessità dì utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020 oltre la data di scadenza indicata nell’accordo, viene loro richiesto unicamente di inviare – anche retroattivamente – il modello allegato al presente accordo -, indicando una nuova data di scadenza del verbale che non potrà comunque superare quella del 31/12/2020;


d) i datori di lavoro, che abbiano sottoscritto un verbale di accordo iniziale ovvero abbiano esteso la validità dell’accordo iniziale siglato a marzo/aprile indicando una data di scadenza diversa dalle scadenze prefissate del 31 agosto o dal 31 ottobre (a titolo esemplificativo 30 giugno, 15 luglio, 31 luglio, 30 settembre…):
qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020, invieranno il modello allegato al presente accordo, indicando la nuova data di decorrenza (comunque dal 13 luglio) dell’utilizzo delle ulteriori settimane e la nuova data di scadenza che non potrà comunque superare quella del 31/12/2020.
Allo stesso modo opereranno i datori di lavoro che al termine del periodo indicato nel verbale di accordo e/o della comunicazione di estensione della validità del verbale stesso abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva.
e) I datori di lavoro che avessero integralmente esaurito, per effettiva fruizione, le 18 settimane di prestazione FSBA “causale Covid-19” previste dalle precedente normativa (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche operate dal D.L. 34/2020 e relative leggi di conversione) entro una data antecedente il 13/7/2020 potranno richiedere l’Assegno ordinario FSBA (non causale Covid- 19) ove non già esaurito per pregresso utilizzo nel biennio di riferimento, secondo le indicazioni che saranno loro fornite dalle associazioni di categoria.
 Il contributo Ebav alle imprese che utilizzano periodi di sospensione, previsto dall’accordo interconfederale regionale del 14/1/2020 ed esteso anche alla fattispecie COVID 19 dall’art. 9 dell’accordo interconfederale regionale 2/5/2020, scaduto il 30/6/2020 viene prorogato sino al 31/12/2020.