Linee guida 31/8/2020 per il trasporto pubblico locale ed il trasporto scolastico

Il 31/8/2020 sono state approvate nella Conferenza unificata straordinaria Stato Regioni, le nuove linee guida per il Trasporto pubblico locale / Trasporto scolastico per il contenimento della diffusione del Covid-19

Linee guida per il Trasporto pubblico locale
Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l’esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private,
– L’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado – queste ultime mediante intese, a livello territoriale con gli enti locali, nell’ambito di un coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all’Istruzione, per consentire ingressi e uscite differenziati.
– E’ raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate dal ministero dell’istruzione prevedono specifici raccordi fra autorità locali.
Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria e il lockdown.
– L’Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, è fortemente auspicabile.
– Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l’avvio dell’anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per l’anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni.
– E’ consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.


Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
1) Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato.
Pertanto ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali:
– La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
– L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola;
per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le norme specifiche relative alla igienizzazione e sanificazione del mezzo di trasporto, all’areazione, alla salita e discesa degli studenti, al rispetto delle distanze.
E’ consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
2) Possibilità di riempimento massimo per il Trasporto scolastico dedicato
Fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid- 19, di cui alle prescrizioni previste dal punto precedente: è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovrà essere quotidianamente programmato l’itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti.


3) Ulteriori criteri per l’organizzazione del servizio
– Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinerà le fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto.
– Per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità, sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.

Dal 15 novembre, accesso ai servizi on line del Ministero del lavoro con SPID


Il Ministero del lavoro comunica lo switch-off delle credenziali “cliclavoro” utilizzate per l’accesso ai servizi digitali messi a disposizione dello stesso Ministero in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).


In seguito all’emergenza COVID-19 e alla necessità di erogare servizi telematici accessibili ai più, il Ministero del lavoro intende passare a SPID come unico strumento di autenticazione – c.d ” SPID-Only” – in considerazione dei vantaggi che la soluzione offre, consentendo, pertanto, a cittadini, pubbliche amministrazioni, imprese e intermediari, di interagire non solo con il Ministero ma anche con l’intero sistema pubblico e con i soggetti privati che aderiscono e costituendo di fatto un sistema aperto agli sviluppi europei. Infatti, l’identità digitale SPID (con credenziali di livello 2 o 3) può essere usata per l’accesso ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’UE, ponendo così l’amministrazione in regola con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) secondo il quale tutte le pubbliche amministrazioni che rendono accessibili i propri servizi online con credenziali SPID di livello 2 o 3), hanno l’obbligo di rendere accessibili detti servizi anche con gli strumenti di autenticazione notificati dagli altri Stati membri.
Restano fuori solo quegli Stati stranieri che non adottano le regole eIDAS e per i quali l’accesso ai servizi digitali sarà garantito tramite credenziali rilasciate dall’Help Desk del Ministero previo riconoscimento tramite documento d’identità emesso nello Stato di appartenenza ovvero passaporto in corso di validità.
Dunque, il Ministero ha avviato un confronto sul tema con il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’INPS, all’esito del quale è stato concordato di passare a SPID come unico strumento di autenticazione, individuando la data del 15 novembre 2020 come data a partire dalla quale non sarà più possibile accedere ai servizi digitali del Ministero utilizzando strumenti di autenticazione diversi (user ID e password e PIN Inps). Tale data è risultata congrua in considerazione: delle attività già effettuate per il previsto avvio del 15 marzo 2020; del fatto che tutti gli intermediari sono già in possesso di SPID (già unico strumento di accesso ai servizi Inps); del completamento delle attività di adeguamento tecnologico di alcuni sistemi informatici in uso ai servizi sociali; dell’adeguamento tecnologico necessario a consentire l’accesso attraverso sistemi di autenticazione diversi per i Paesi stranieri che non adottano eIDAS.
Per consentire la massima informazione a tutta l’utenza interessata, il Ministero avvierà una capillare campagna di comunicazione per informare i cittadini dell’evoluzione in atto, utilizzando tutti i canali di cui dispone.

Il giudicato penale di assoluzione dal reato non è vincolante nel giudizio disciplinare


L’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione sussiste soltanto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. La formula assolutoria perché «il fatto non costituisce reato» (per difetto del relativo elemento psicologico), come nella specie adottata, non è vincolante nel giudizio disciplinare; torna, dunque, ad operare il generale principio della autonomia tra il giudizio penale ed il giudizio civile (Cassazione, sentenza n. 17221/2020).


La Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, con la quale era stata respinta l’impugnazione proposta dal dipendente, ausiliario specializzato di un’aziena ospedaliera, avverso il licenziamento disciplinare intimatogli per essersi allontanato dal posto di lavoro, in più occasioni, senza procedere alla timbratura del badge. La Corte respingeva la tesi dell’appellante che faceva leva sul giudicato penale di assoluzione dal reato di cui all’articolo 640 cod.pen., di cui era stato imputato per gli stessi fatti. L’assoluzione nella sede penale, infatti, era avvenuta per mancanza dell’elemento soggettivo e, correttamente, il Tribunale aveva qualificato la condotta contestata come idonea a minare irreversibilmente la fiducia del datore di lavoro.
Dalla sentenza penale di assoluzione, risultava che il dipendente nei giorni di cui alla contestazione disciplinare si era allontanato dal luogo di lavoro prima della fine del turno lavorativo senza timbrare l’uscita ed aveva fatto rientro nella propria abitazione. Occorreva considerare la comprovata consapevolezza in capo al lavoratore della rilevanza disciplinare della propria condotta, la riconducibilità della stessa ad un comportamento non conforme ad alcun regolamento aziendale – ma piuttosto a pretese prassi operative – e la reiterazione nel tempo del comportamento.
A fronte della prova della violazione dell’obbligo di essere presente sul luogo di lavoro, secondo quanto attestato dal cartellino marcatempo, era necessario dimostrare che nei giorni oggetto di addebito l’uscita, non registrata, era stata causata da ragioni di servizio ovvero da una esigenza momentanea personale, in quanto l’onere della prova del fatto impeditivo rispetto al contestato inadempimento gravava sul dipendente secondo la regola dell’articolo 1218 cod.civ.
La condotta contestata costituiva, pertanto, ipotesi di giusta causa ex articolo 2119 cod.civ.
Il dipendente ha così proposto ricorso per la cassazione, articolato in tre motivi, cui l’azienda ospedaliera ha opposto difese con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’articolo 654 cod.proc.civ., censurando la sentenza impugnata per non avere attribuito efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione per i medesimi fatti posti a base del recesso datoriale. Secondo il ricorrente, il giudice penale aveva accertato che l’azienda era solita chiedere al lavoratore, oralmente ed informalmente, di effettuare spostamenti per ragioni di servizio senza obbligo di timbratura del badge e che tollerava allontanamenti momentanei in considerazione del contesto collaborativo, che vedeva i dipendenti spendersi sistematicamente al di là del dovuto per far fronte alle necessità del reparto; si imputa conseguentemente alla Corte territoriale di non avere tenuto conto di tale contesto e dell’elasticità aziendale suscettibile di attenuare sotto il profilo psicologico la gravità della sua condotta.
La norma applicabile, secondo la Cassazione, è l’articolo 653 cod.proc.pen. (in luogo dell’articolo 654 cod.proc.pen. erroneamente richiamato in ricorso), disciplinante la efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità. A tenore della citata disposizione, l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione sussiste soltanto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. La formula assolutoria perché «il fatto non costituisce reato» (per difetto del relativo elemento psicologico), come nella specie adottata, non è vincolante nel giudizio disciplinare; torna, dunque, ad operare il generale principio della autonomia tra il giudizio penale ed il giudizio civile, correttamente applicato dal giudice del merito.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato omesso esame di fatti decisivi controversi, consistenti nelle risultanze istruttorie del procedimento penale. Ha dedotto che dalla istruttoria dibattimentale penale era emerso che l’azienda ospedaliera non chiedeva ai suoi dipendenti di registrare gli spostamenti per ragioni di servizio e che i momentanei allontanamenti dal lavoro venivano tollerati in ragione «del contesto collaborativo che vedeva i dipendenti spendersi sistematicamente al di là del dovuto per far fronte a necessità di reparto». Egli ha altresì censurato l’inversione dell’onere della prova che sarebbe stata operata dalla Corte territoriale, che aveva posto a carico del dipendente l’onere di provare che il proprio allontanamento fosse giustificato (da ragioni di servizio o da esigenze personali improcrastinabili) laddove l’onere di provare la giusta causa del licenziamento cade a carico del datore di lavoro.
Il motivo – secondo la Corte – è in parte inammissibile, in parte infondato. Il ricorrente, pur qualificando la censura anche in termini di violazione di norme di diritto, sollecita nella sostanza la Corte a compiere un non consentito riesame del merito, rispetto a fatti esaminati nella sentenza impugnata. Per quanto concerne invece la presunta violazione dell’articolo 2697 cod.civ. in materia di onere della prova, essa risulta infondata. La Corte territoriale ha dato atto che dagli accertamenti di polizia giudiziaria era emerso che il ricorrente nei giorni della contestazione disciplinare si era allontanato dal luogo di lavoro prima della fine del turno senza timbrare l’uscita ed aveva fatto rientro nella propria abitazione, sita nelle vicinanze della sede lavorativa. Alla luce di tale preliminare accertamento di fatto va letto l’ulteriore argomentare del collegio d’appello, secondo cui cadeva a carico del lavoratore l’onere di provare eventuali circostanze che escludessero il già provato inadempimento.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia l’errore di interpretazione della normativa collettiva di riferimento commesso dal giudice dell’appello, per non avere ritenuto sussumibile la condotta contestata nella ipotesi dell’arbitrario abbandono del servizio, punita dal codice disciplinare con una sanzione conservativa (sospensione dal servizio fino ad un massimo di dieci giorni). La Corte di merito avrebbe operato una non consentita applicazione retroattiva della disposizione dell’articolo 55 quater D.Lgs 165/2001- nella parte in cui prevede come ipotesi di licenziamento disciplinare la falsa attestazione della presenza in servizio- a condotte commesse anteriormente alla sua entrata in vigore.
Il motivo è inammissibile. Esso non è conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invero il giudice dell’appello non si è pronunciato sul motivo di appello con il quale il ricorrente assumeva la riconducibilità della fattispecie disciplinare alla ipotesi prevista dall’articolo 13, comma 5, CCNL, giudicandolo inammissibile, perché carente di specificità.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è stato respinto.

Nuova procedura FSBA per le aziende artigiane

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) ha adottato dallo scorso 24 agosto una nuova procedura relative alla cassa integrazione di tipo Covid-19.

Il Fondo nazionale FSBA ha pubblicato le procedure aggiornate relative alla cassa integrazione di tipo Covid-19, le quali recepiscono le novità introdotte dal Decreto dello scorso 14 agosto.
Le nuove 18 settimane di cassa integrazione partono a far data dal 13 luglio 2020. Il contatore riparte dunque da zero a partire dal 13/7/2020. Le giornate attinenti le prime 18 settimane che eventualmente non fossero state utilizzate entro il 12/7/2020 decadono in via definitiva e, in linea con quanto sancito dal Decreto Agosto, non possono essere cumulate con l’ulteriore periodo a disposizione.
Se l’azienda ha terminato le prime 18 settimane prima del 13 luglio 2020, la rendicontazione delle giornate che intercorrono tra l’ultimo giorno rendicontato ed il 13 luglio verrà inibita dal Sistema.
Tutte le domande FSBA saranno prorogate in automatico avendo durata fino al 31 dicembre 2020: non occorrono dunque una nuova domanda ed un nuovo verbale, restano valide le domande FSBA già presentate, se regolarmente protocollate.
I criteri restano quelli dell’effettivo utilizzo e del contatore aziendale: come sempre cioè le 18 settimane disponibili sono per singola azienda, non per singolo lavoratore. Il limite aziendale delle 18 settimane si traduce in un massimo di 90 giorni lavorativi effettivi nel caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni a settimana (108 giorni per la settimana lavorativa su 6 giorni e 126 giorni per la settimana lavorativa su 7 giorni).
Il nuovo limite delle 9 + 9 settimane viene gestito dal contatore aziendale in fase di rendicontazione delle assenze. Al momento è possibile rendicontare le assenze soltanto per le prime 9 settimane “nuove”, per le ulteriori 9 saranno in seguito emanate le relative direttive.
Le domande FSBA Covid-19 devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività. Tale limite non vale nel caso di aziende artigiane che hanno avuto la respinta di una Cig in deroga: esse dovranno però accettare l’autodichiarazione proposta dal Sistema e caricare in SINAWEB il documento attestante il rifiuto della domanda da parte della Regione/INPS.
I lavoratori inclusi nelle domande FSBA devono essere stati assunti prima del 25 marzo 2020.