Sottoscritto il Protocollo sicurezza per la Scuola dell’infanzia

Sottoscritto in via definitiva il 25/8/2020, il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19

Il presente Protocollo Sicurezza, sottoscritto tra:
– il Ministero dell’istruzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI, l’INAIL e CGIL UIL CONFSAL SNALS, ANIEF, CIDA ANP DIRIGENTI SCUOLA FISM ALLEANZA COOPERATIVE FORUM TERZO SETTORE SIP,
nasce dalla necessità di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti (dirigenti, soggetti gestori, responsabili di struttura, personale educatore, docente, ausiliario, A.T.A.), dei bambini e delle loro famiglie durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2020/2021.
Il protocollo premette che per quanto concerne le scuole dell’infanzia amministrate da Circolo didattico o Istituto comprensivo, in considerazione dell’unicità della gestione, si fa riferimento ove non altrimenti specificato, al Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 siglato in data 6/8/2020 con le OO.SS. di categoria.
Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attivate le relazioni sindacali previste per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia dalle disposizioni vigenti.
I soggetti coinvolti nel funzionamento dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017 (Ministeri competenti, Enti gestori, Datori di lavoro, Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ANCI) si impegnano si impegnano ad attivare, anche solo su richiesta di una delle parti e con il coordinamento del Ministero dell’istruzione:
– un Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività educative e scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute dei bambini, delle famiglie e di tutto il personale coinvolto;
– un tavolo di lavoro permanente a livello regionale;
– incontri tra i Ministeri competenti e i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo in ordine all’attuazione dell’intesa, con cadenza almeno mensile e comunque a richiesta anche di una delle Parti firmatarie del presente Protocollo.
I soggetti responsabili del funzionamento dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, inoltre, provvederanno a:
a) comunicare alle famiglie e ai lavoratori delle strutture, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
b) promuovere ed attivare la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI;
c) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della salute, il Commissario straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale, incluso l’eventuale personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività educative e didattiche. Saranno adottati i criteri di:
I. volontarietà di adesione al test;
II. gratuità dello stesso;
III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base.
d) fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli alunni con disabilità con particolare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 9 “Disabilità e inclusione” del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia.

Esoneri contributivi e decontribuzione al Sud: una breve analisi delle misure introdotte dal D.L. Agosto


In appresso una breve analisi sulle agevolazioni alle assunzioni e sulla decontribuzione introdotte dal D.L. Agosto, in favore delle aziende che non facciano ricorso agli ammortizzatori sociale per causale COVID-19, di quelle che effettuino assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero assunzioni, anche a termine, nel settore turistico, nonché delle aziende aventi la sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro-capite inferiore al 75% della media europea ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.


Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsti dal D.L. Agosto, e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale per causale COVID (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. n.18/2020), è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail (art. 3, D.L. n. 104/2020). L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno già richiesto periodi di integrazione salariale (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. n. 18/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. L’esonero spetta per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, e comunque nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020. Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Ai datori di lavoro che beneficino o abbiano beneficiato dell’esonero in parola, si applicano i divieti di avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24, L. 23 luglio 1991, n. 223) e di recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604). La violazione comporta la revoca dall’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. Tanto rappresentato, trattandosi di aiuto di Stato, si evidenzia come l’operatività della misura sia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Ancora, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 effettuino assunzioni con contratto lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail (art. 6, D.L. n. 104/2020). L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, successiva alla data del 15 agosto 2020. Sono esclusi dal campo di applicazione della misura, i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero spetta per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un importo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
La predetta agevolazione è riconosciuta con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 7, D.L. n. 2020). In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, successiva al 15 agosto 2020, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. Ciò premesso, anche la suddetta agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Infine, allo scopo di contenere gli effetti sull’occupazione determinati dalla epidemia in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail (art. 27, D.L. n. 104/2020). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea.


SOMMINISTRAZIONE LAVORO: prestazioni temporanee EBITEMP

Siglato il 28/7/2020, tra l’ASSOLAVORO, la NIDIL-CGIL, la FELSA-CISL, la UILTEMP, l’accordo per l’ampliamento temporaneo delle prestazioni erogate da EBITEMP in circostanza dell’emergenza covid-19, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione di lavoro.

Le Parti, in considerazione della temporanea situazione di emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, che ha interessato in particolar modo il settore della somministrazione, si sono incontrate per esaminare nello specifico le nuove proposte di ampliamento delle prestazioni, presenti nel sistema di welfare riconosciuto da Ebitemp, avanzate dalla Commissione Prestazioni.
Pertanto, dopo ampio confronto, tenuto conto dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione di lavoro, le Parti convengono sull’opportunità di integrare le prestazioni con le modalità di seguito descritte:


– Contributo per l’acquisto di materiale informatico finalizzato alla didattica a distanza ed all’attività di lavoro in smart-working – misure a sostegno delle lavoratrici/tori in somministrazione per emergenza Covid-19.
   – Contributo per la didattica a distanza rivolto alle lavoratrici/tori con figli o con minori sotto tutela o con figli iscritti a corsi legali di laurea, fiscalmente a carico
   – Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori iscritti ai corsi serali
   – Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori iscritti ad un corso legale di laurea
   – Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori con contratti di Apprendistato di I e III livello
   -Contributo per lavoratrici/tori con attività di lavoro in smart working


– Contributo per congedo parentale per emergenza covid-19 (Art. 23 D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 75 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, in L. n. 77/2020).


E’ stabilito l’ampliamento temporaneo della prestazione “Contributo per Asilo nido” per il periodo che va dal 15/6/2020 al 31/8/2020, finalizzato al riconoscimento di un contributo mensile fino ad un massimo di Euro 150,00 (centocinquanta), per le lavoratrici madri o lavoratori padri con un contratto di lavoro in somministrazione pari o superiore a 7 giorni e con un’anzianità lavorativa di almeno 3 mesi lavorati negli ultimi 12, che abbiano figli rientranti nella fascia di età fino al compimento dei 36 mesi e comunque fino al completamento della frequenza dell’anno scolastico/centro estivo nel periodo di riferimento (es. se il bambino ha compiuto tre anni nel mese di febbraio, considerare il contributo fino alla chiusura dell’anno scolastico/centro estivo), inseriti nelle strutture che svolgono attività di centri estivi.
Le modalità della prestazione rimangono invariate rispetto alla prestazione già in essere in Ebitemp. Si riconosce, in alternativa, il contributo per le attività dei centri estivi come istituito nel Decreto Rilancio per emergenza Covid-19 (le prestazioni “Asilo Nido” e “Campi estivi” non sono quindi cumulabili).

Protocollo Sicurezza 6/8/2020 per la riapertura delle scuole

Firmato il 6/8/2020, tra il Ministero dell’istruzione e FLC-CGIL, FSUR-CISL, FED UIL SCUOLA RUA, CONFSAL SNALS, ANIEF, ANP-CIDA, DIRIGENTI SCUOLA-DI.S.CONF., il Protocollo Sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico

Come sostenuto dalle parti firmatarie, il presente Protocollo d’intesa ha la finalità di garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19.
Il Ministero, si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle prescrizioni in esso contenute, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021.
A tal fine si dispone che saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL in relazione agli ambiti di competenza.
Si predispone:
– l’attivazione di un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
– un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche;
c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale.
Il Ministero, inoltre, si impegna a:
– invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
– fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI;
– attivare le azioni del caso affinché si dia l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell’anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. A tal fine, il Ministero fornisce specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente.
Si dichiara che saranno adottati i criteri di:
I. volontarietà di adesione al test;
II. gratuità dello stesso per l’utenza;
III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche.
Inoltre, si stabilisce che:
– ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
– il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un’apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
– il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.