Indennità di ultima istanza ai lavoratori a termine del turismo: beneficiari e modalità di richiesta


Riguardo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità COVID, ma che non ne hanno beneficiato in quanto privi della qualifica di stagionale, le relative domande verranno riesaminate d’ufficio al fine di verificare la spettanza dell’indennità in argomento per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tale categoria di lavoratori, pertanto, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata e respinta con la motivazione suindicata (Inps, circolare 14 agosto 2020, n. 94).


I lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, possono fruire di una specifica indennità per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 (D.M. 13 luglio 2020, n. 12). Ai fini dell’accesso al beneficio economico, tali soggetti devono far valere cumulativamente i seguenti requisiti:
– essere stati titolari, nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a termine nei settori predetti, la cui durata complessiva sia stata pari ad almeno 30 giornate;
– far valere, nel corso dell’anno 2018, la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a termine o stagionale nei predetti settori, la cui durata complessiva si stata pari ad almeno 30 giornate;
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020.
Al fine di individuare le attività economiche interessate e la categoria di lavoratori destinatari, rileva la classificazione dei datori di lavoro sulla base dei seguenti CSC:
– “70501”: Alberghi, Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, Rifugi di montagna, Colonie marine e montane, Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
– “50102”: Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
– “70501”: Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, Gestione di vagoni letto, Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
– “70502” e
70709″: Ristorazione con somministrazione;
– “50102”: Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
– “70502”: Ristorazione ambulante, Ristorazione su treni e navi;
– “70502” e
70709″: Bar e altri esercizi simili senza cucina;
– “41601” e “70503”: Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
– “70504”,
40405″ e “40407″: Gelaterie e pasticcerie;
– “70504”: Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
– “
70401″: Attività delle agenzie di viaggio, Attività dei tour operator, Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, Attività delle guide alpine;
– “40404” e “70705”: Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
– “70708”: Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.;
– “11807” e “70708”: Stabilimenti termali.
La predetta indennità compete per un importo pari a 600,00 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e non concorre alla formazione del reddito (D.P.R. n. 917/1986). Per il periodo di fruizione dell’indennità in parola non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
I lavoratori interessati devono presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario. Nello specifico, le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione sopra descritta sono attualmente:
– PIN rilasciato dall’Inps, sia ordinario sia dispositivo;
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In mancanza, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN. In alternativa al portale web, l’indennità Covid-19 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato (al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile), comunicando all’operatore la sola prima parte del PIN.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità ex art. 29 del D.L. 18/2020, ma che non ne hanno beneficiato in quanto privi della qualifica di stagionale, le relative domande verranno riesaminate d’ufficio al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso all’indennità in argomento (art. 2, D.M. 13 luglio 2020, n. 12) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tale categoria di lavoratori, pertanto, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata e respinta con la motivazione sopra esplicata.
L’indennità in argomento è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, nonché compatibile e cumulabile con la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione agricola, le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Avverso i provvedimenti adottati dall’Inps, in materia di indennità Covid-19 non è ammesso ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia proporre azione giudiziaria avverso i suddetti provvedimenti.

Potenziamento della sicurezza nella provincia di Monza e Brianza.

Siglato il 27/7/2020 il protocollo d’intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro nella provincia di Monza e della Brianza con durata triennale.

La Regione Lombardia, la Provincia di Monza e della Brianza, l’ITL Milano-Lodi, l’ATS Brianza, l’INAIL di Monza e l’INPS di Monza svolgono, in collaborazione con le Associazioni rappresentative dei lavoratori e con le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro firmatarie del presente Protocollo, un’attività di analisi condivisa dei dati disponibili relativi agli infortuni e agli incidenti sul lavoro occorsi nella Provincia di Monza e della Brianza, tenendo conto anche dell’andamento economico, dei livelli occupazionali, nonché delle tipologie contrattuali e dei livelli di formazione dei lavoratori coinvolti.
Gli esiti di tale attività sono sintetizzati in report annuali congiunti di monitoraggio dell’andamento del fenomeno infortunistico nell’ambito della Provincia di Monza e della Brianza.
Entro il primo semestre dell’anno successivo, i report sono presentati in Prefettura alla presenza di tutti gli Enti firmatari del presente Protocollo, anche al fine di orientare le ulteriori iniziative che saranno poste in essere nell’ambito della formazione e nell’ambito dei controlli.
La Regione Lombardia, la Provincia di Monza e della Brianza, l’ITL Milano-Lodi, l’ATS Brianza, l’INAIL di Monza, l’INPS di Monza, le Associazioni rappresentative dei lavoratori e le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro sviluppano e promuovono, anche in collaborazione con la Camera di Commercio metropolitana, con ANMIL Monza Brianza e con gli Enti bilaterali costituiti dalle Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, iniziative rivolte ai lavoratori e ai datori di lavoro finalizzate ad accrescere la cultura e la pratica della sicurezza e a promuovere il ruolo degli attori della prevenzione, con particolare attenzione ai settori delle costruzioni, del manifatturiero e dei servizi.
Gli stessi soggetti, anche in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Monza Brianza, con la Camera di Commercio metropolitana, con ANMIL Monza Brianza e con gli Enti bilaterali costituiti dalle Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sviluppano e promuovono iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prima formazione rivolte agli studenti, in particolare delle scuole secondarie di secondo grado, anche attraverso l’intervento di soggetti in possesso della qualifica di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
Gli stessi soggetti predispongono, con cadenza annuale, un programma congiunto di tutte le iniziative organizzate. Preliminarmente all’avvio di ciascun anno, nel mese di dicembre il programma è presentato in Prefettura alla presenza di tutti gli Enti firmatari. Con le stesse modalità, nel mese di giugno di ciascun anno sono presentate le eventuali integrazioni del programma e le eventuali modifiche introdotte.


Cigd sportivi professionisti, disponibile on line l’applicativo Inps per la presentazione delle istanze


Ricondotta “pienamente” nell’alveo della cassa integrazione in deroga, con competenza autorizzatoria assegnata all’Inps, la misura a sostegno dei lavoratori dipendenti sportivi professionisti, sospesi per emergenza COVID, può essere richiesta per coloro che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020, superando quindi, di fatto, il concetto di retribuzione annua, riferita al 2019 (Inps, messaggio 21 agosto 2020, n. 3137).


Tra le diverse novità introdotte dal D.L Agosto in tema di ammortizzatori sociali per causale COVID, figurano anche le modifiche alla disciplina della CIG in deroga per le sospensioni dei lavoratori dipendenti sportivi professionisti, ora ricondotta “pienamente” nell’alveo della cassa integrazione in deroga, con competenza autorizzatoria assegnata all’INPS (art. 2, D.L. n. 104/2020). La disposizione, in ogni caso, salvaguarda la validità e gli effetti prodotti dalle domande già presentate presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che devono dunque provvedere alla relativa autorizzazione, qualora ne ricorrano i presupposti e comunque nei limiti delle risorse loro assegnate. In questo senso, i datori di lavoro interessati non devono produrre una nuova domanda all’Inps che sostituisca quella precedentemente presentata alle Regioni o alle Province autonome.
Riguardo ai requisiti di accesso alla prestazione, possono essere ammessi al trattamento in deroga i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020. La nuova previsione, quindi, supera il concetto di retribuzione annua, riferita al 2019. A tale proposito, peraltro, la retribuzione contrattuale utile per l’accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.
Ulteriore novità riguarda il periodo massimo autorizzabile. In particolare, confermato il limite complessivo generale di 9 settimane autorizzabili per ogni singola associazione sportiva, esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle Regioni ex zone gialle (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) possono essere autorizzati periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle disponibilità finanziarie già assegnate alle medesime Regioni.
Tanto rappresentato, dal 21 agosto è disponibile l’applicativo per la presentazione all’Inps delle domande, sul portale “www.inps.it” nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”, opzione “deroga INPS SPORTIVI”. Per presentare la domanda è necessario inserire la matricola del datore di lavoro e il periodo di sospensione, mentre le altre scelte (tipo richiesta e tipo pagamento) sono preimpostate e non modificabili. Al trattamento in parola possono accedere esclusivamente le aziende aventi Codice statistico contributivo “1.18.08”. Per tale trattamento di CIG in deroga, allo stato attuale, non è prevista l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate. L’acquisizione dei dati della domanda viene completata selezionando l’unità produttiva dall’elenco proposto dalla procedura e allegando la lista dei beneficiari in formato “csv”. E’ obbligatorio anche l’inserimento dell’accordo sindacale in formato “pdf” e della relativa data di sottoscrizione. Infine, gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento presentate all’Inps si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data del 21 agosto.

DURC on line: validità prorogata fino al 29 ottobre, ma non per le Stazioni appaltanti


I Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, devono ritenersi validi fino al 29 ottobre 2020, a nulla rilevando la proroga dello stato di emergenza sino al 15 ottobre. Rimane fermo, in ogni caso, che le Stazioni appaltanti e le Amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture pubbliche, devono comunque effettuare la richiesta di verifica della regolarità a secondo le ordinarie modalità, indipendentemente dalla presenza di un Durc con validità prorogata (Inps, messaggio 10 agosto 2020, n. 3089).


Come noto lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario, connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato per 6 mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020). Successivamente, con un ulteriore intervento normativo (art. 1, co. 4, D.L. 30 luglio 2020, n. 83) è stato stabilito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato al Decreto n. 83, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, non si considerano modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
Tra le norme indicate nel citato allegato non è incluso l’art. 103, co. 2, primo periodo, del D.L. n. 18/2020, sicchè tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, incluso il DURC on line, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla data del 31 luglio 2020, ovvero sino al 29 ottobre 2020.
Dunque, tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc on line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere ad una nuova interrogazione.
Rimane fermo, in ogni caso, che le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture (art. 8, co. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76), devono comunque effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità (D.M. 30 gennaio 2015), indipendentemente dalla presenza di un Durc on Line con validità prorogata.
Pertanto, le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 77/2020), nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare, devono essere definite nel rispetto delle disposizioni ordinarie (D.M. 30 gennaio 2015). In particolare, verrà emesso:
– un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata;
– un Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità, pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.
Al riguardo, l’utilizzo dei Durc on Line con data scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata “ope legis” al 29 ottobre 2020, è riservato alle valutazioni di esclusiva competenza delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.
Infine, ai fini della verifica della regolarità contributiva, qualora l’invito a regolarizzare, nell’ambito del procedimento ordinario (art. 4, D.M. 30 gennaio 2015), riporti l’irregolarità relativa ad un periodo compreso tra quelli previsti dalle norme in materia di sospensione, gli interessati che non abbiano già provveduto ad effettuare gli adempimenti previsti dall’Inps in riferimento a ciascuna Gestione previdenziale, dovranno procedere, nei termini assegnati, alla loro regolarizzazione con l’invio dell’istanza di sospensione (se si tratta di lavoratori autonomi, aziende agricole o autonomi agricoli) ovvero mediante l’inserimento dei codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens (se si tratta di datori di lavoro o committenti), dandone comunicazione alla casella di posta indicata nell’invito.