
Sottoscritto, il 6/8/2020, da Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, l’accordo di in materia di assunzione a tempo determinato del personale dipendente dai centri di assistenza fiscale
L’intesa firmata il 6/8/2020 da Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, integra l’accordo raggiunto in data 18/3/2019 in tema di assunzione a tempo determinato dal personale dipendente da parte delle società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa.
Le Parti, preso atto delle modifiche introdotte da inderogabili disposizioni di legge, concordano le attività svolte dal CAF nel periodo intercorrente dal 1 gennaio al 30 settembre dell’anno 2020 rientrino a pieno titolo della definizione di attività stagionale del CAF. In tal senso, ribadiscono tutto quanto già concordato nel citato accordo del 18/3/2019 e, con specifico riferimento al ricorso ai contratti a termine e alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato, riaffermano:
– Ricorso delle assunzioni a tempo determinato
Per far fronte alle specifiche necessità del CAF e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal succitato D.Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 1; 21, comma 2; 23, comma 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal CCNL del Terziario, distribuzione e servizi in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.
Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 – come modificato dalla Legge n. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto a di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
– Diritto di precedenza
I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.


