Ripresa dei versamenti contributivi, chiarimenti Inps su denunce di variazione ed istanze di dilazione


Per le aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata, le denunce di variazione, volte a modificare i flussi Uniemens privi dei codici inerenti alle diverse fattispecie di sospensione contributiva, possono essere trasmesse entro la data del 22 novembre 2020, purchè si sia già ottemperato al versamento delle rate scadute (Inps, messaggio 23 ottobre 2020, n. 3882).


Come noto, il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità di beneficiare di una diversa modulazione dell’adempimento relativo alla ripresa dei versamenti contributivi sospesi:
– il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
– il rimanente 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
In merito, tuttavia, alla presentazione dell’istanza di sospensione, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione, il termine di presentazione originariamente previsto, è stato dapprima prorogato al 30 settembre 2020 e poi ulteriormente al 30 ottobre 2020.
Riguardo a tale differimento, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione:
– devono essere versate le prime due rate entro il 30 ottobre 2020;
– entro il 31 dicembre 2020, il 50% dell’importo oggetto di sospensione deve essere interamente corrisposto, in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50%, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata, altresì, le denunce di variazione, volte a modificare i flussi Uniemens privi dei codici inerenti alle diverse fattispecie di sospensione, avendo già ottemperato al versamento delle rate scadute, possono essere trasmesse entro la data del 22 novembre 2020.
Nel caso in cui, invece, non si intenda usufruire delle modalità di versamento nei termini illustrati, pur in presenza di sospensione del versamento dei contributi con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce devono essere ritrasmesse senza l’indicazione degli importi sospesi e senza l’indicazione dei codici di sospensione. Le suddette denunce, così ritrasmesse, mantengono il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento. Per le aziende con dipendenti, se tale valore è l’unico dato aziendale, il flusso deve essere inviato con l’attributo “elimina” della sezione stessa.
Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata, l’istanza per la sospensione dei contributi deve essere presentata esclusivamente per l’attribuzione del codice 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art 62, comma 2”, disponibile nelle “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole. Difatti, i codici “7H” (“Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”) e “7L” (“Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”) sono attribuiti a livello centrale.
In ogni caso, la possibilità di presentare domanda di dilazione amministrativa dei debiti contributivi in fase amministrativa interessati dalla sospensione dei versamenti riguarda la generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla Gestione previdenziale di appartenenza.

Decontribuzione Sud, le indicazioni operative Inps per la fruizione dell’esonero


La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. In quest’ottica, l’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Il diritto alla fruizione, tuttavia, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso della regolarità contributiva (Inps, circolare 22 ottobre 2020, n. 122)


Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
Per i datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle quelle ammesse, i quali comunque abbiano in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura Inps competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, recante il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”, con data inizio validità dal 1° ottobre 2020 e con fine validità al 31 dicembre 2020. In particolare, le Strutture territoriali sono tenute a verificare, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”.
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza previsione di un limite individuale massimo mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Ai fini della delimitazione dell’agevolazione, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria (art. 1, co. 755, L. n. 296/2006);
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi bilaterali di solidarietà (artt. 26, 27, 28, 29 e 40 D.Lgs. n. 148/2015);
– il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4, L. n. 845/1978);
L’agevolazione è applicabile per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020. Tale periodo di fruizione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, solo in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. In quest’ottica, l’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150). Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, tuttavia, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso della regolarità contributiva, dell’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006).
Sotto il profilo della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, è richiesto che i benefici rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
– siano di importo non superiore a 800.000 euro, per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
– siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
– siano concessi entro il 30 giugno 2021.
In ragione dell’entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo, che con riferimento agli incentivi di tipo economico.
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante, invece, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo> i seguenti elementi:
– nell’elemento <TipoIncentivo>, il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”;
– nell’elemento <CodEnteFinanziatore>, il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>, l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
I dati suesposti nell’Uniemens vengono poi riportati, a cura dell’Inps, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”.

Emergenza COVID-19: indicazioni sull’accesso alla tutela previdenziale della malattia


Si forniscono nuove indicazioni per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia nell’attuale contesto emergenziale.


Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Relativamente ai casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Alcuni lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Sul punto, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, l’accesso alla tutela previdenziale della malattia non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Infine, la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia in virtù del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.

Differenze contributive sulla retribuzione virtuale, anche in settori diversi dall’edilizia


In linea generale ed a prescindere dal settore di attività del datore di lavoro, la contribuzione previdenziale è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, a nulla rilevando la libertà delle parti di modulare l’orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro, considerato che l’obbligazione contributiva non solo è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta ma va anche rapportata all’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore (Corte di Cassazione, ordinanza 06 ottobre 2020, n. 21479)


Una Corte d’Appello territoriale aveva accolto la domanda di un datore di lavoro, volta ad opporsi ad un verbale ispettivo Inps e ad accertare negativamente la sussistenza del debito per contributi previdenziali. In particolare, la Corte aveva affermato l’inesistenza del debito contributivo in ragione della sospensione, disposta dal datore ed accettata dai suoi dipendenti, per mancanza di commesse, e della corrispettiva obbligazione retributiva.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, deducendo che la medesima avesse erroneamente escluso la contribuzione nonostante l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo.
Per la Suprema Corte il ricorso è meritevole di accoglimento.
Da tempo, infatti, è affermato il principio giurisprudenziale di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 3491/2014).
Da tale principio deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l’obbligo datoriale, a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell’ambito del rapporto di lavoro, di rispetto della misura dell’obbligo contributivo previdenziale, in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva (art. 1, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in L. 7 dicembre 1989 n. 389), con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale.
Il principio trova il suo fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previdenziale, posto che una retribuzione imponibile non inferiore a quella minima è necessaria per l’assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, in quanto, se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze (Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 1992, n. 342).
In relazione a ciò, dunque, in linea generale ed a prescindere dal settore di attività del datore, la regola del cd. minimale contributivo opera sia con riferimento all’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all’orario di lavoro da prendere a parametro, intendendo per tale l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore, atteso che è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini evidenziati (Corte di Cassazione, sentenza n. 15120/2019).
In definitiva, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (ex multis, Corte di Cassazione, sentenze n. 21700/2009, n. 9805/2011, che hanno superato la diversa soluzione adottata dalla sentenza n. 1301/2006 ed altre precedenti).
Va infatti esclusa la libertà delle parti di modulare l’orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull’obbligazione contributiva, considerato che quest’ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e deve essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Il che vale anche nel caso di attenuazione o cessazione temporanea dell’attività lavorativa per insussistenza di commesse, essendo tali eventi ricompresi nell’ambito del rischio imprenditoriale che grava sul datore di lavoro in via esclusiva, senza che ciò possa riflettersi sull’obbligo contributivo.