Casse professionali, nessuna sanzione all’iscritto senza la previa contestazione dell’addebito


I principi normativi che regolano della materia delle sanzioni amministrative (L. n. 689/1981) si applicano anche alle sanzioni irrogate dagli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i quali, pertanto, non possono far valere la loro pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell’esattore. E’ invece necessario che, ove le somme da riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione e di prospettare all’Ente gli eventuali errori in cui sia incorso (Corte di cassazione, sentenza n. 17702/2020).


La vicenda giudiziaria riguarda l’opposizione proposta da un professionista avverso una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Cassa di Previdenza Forense per omessa comunicazione dei dati reddituali. Tanto il Giudice di primo grado che la Corte d’appello avevano ritenuto illegittima la sanzione, senza la previa contestazione dell’addebito, in violazione del procedimento di cui alla L n. 689/1981. Altresì, nessuna rilevanza in senso opposto poteva avere l’avvenuta adozione, da parte dell’Ente previdenziale privatizzato, di una diversa regolamentazione della materia delle sanzioni (art. 4, co. 6-bis, D.L. n. 79/1997), giacché tale disciplina di rango secondario non avrebbe potuto comunque derogare alla fonte normativa primaria (L. n. 689/1981).
Ricorreva così in Cassazione la Cassa Forense, deducendo l’ampia delegificazione intervenuta in favore degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per ciò che concerne l’adozione dei provvedimenti utili a salvaguardare l’equilibrio di bilancio e, più specificamente, l’attribuzione ad essi della potestà di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio.
Per la Suprema Corte il ricorso è però infondato, ancorché la motivazione della sentenza vada corretta.
In riferimento agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private, si è verificata una sostanziale delegificazione della disciplina relativa sia al rapporto contributivo, che tali Enti intrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari. A tali Enti, cioè, è stata affidata dalla legge un’autonomia regolamentare, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, anche in deroga a disposizioni di legge precedenti (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 5287/2018), ma al solo fine precipuo di assicurare l’equilibrio di bilancio.
Tali delibere derogatorie possono identificarsi, sostanzialmente, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive o di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, salvo il rispetto del principio del pro rata (Corte di Cassazione, sentenza n. 24202/2009), mentre deve escludersi, invece, che la potestà derogatoria si estenda, ad esempio, all’imposizione di una trattenuta, anche sub specie di contributo di solidarietà, su trattamenti che siano già stati determinati in base ai criteri ad essi applicabili, atteso che tali atti darebbero luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali, la cui imposizione è riservata invece al Legislatore (Corte di Cassazione, sentenza n. 31875/2018).
Orbene, tanto premesso, il potere di adottare “deliberazioni in materia di regime sanzionatorio”, attribuito “nell’ambito del potere di adozione di provvedimenti allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio”, deve necessariamente circoscriversi alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito, restando invece ad essa estranea la possibilità di derogare alle disposizioni imperative del procedimento individuato dalla L. n. 689/1981. Al riguardo, è ben possibile che i precetti individuati dalla legge siano eterointegrati da disposizioni di rango secondario, ma non che si introducano sanzioni amministrative mediante fonti secondarie o che la normazione secondaria non preveda garanzie, tra cui quelle dettate in tema di accertamento e preventiva contestazione dell’addebito (artt. 13 e 14, L. n. 689/1981), tali che la discrezionalità attribuita alla Pubblica Amministrazione e agli Enti ad essa equiparati si trasformi in arbitrio (Corte di Cassazione – S.U., sentenza n. 18262/2004).
In conclusione, devono ribadirsi tanto l’estensione dei principi regolatori della materia delle sanzioni amministrative anche alle sanzioni irrogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, quanto, soprattutto, il principio secondo cui l’estensione del sistema dell’esecuzione esattoriale ad altre prestazioni imposte dalla legge non implica di per sé che l’Ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell’esattore. E’ invece necessario che, laddove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all’Ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione.

Iscrizione alle Gestione commercianti: requisiti di abitualità e prevalenza


Ai fini dell’iscrizione ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi, non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.


Tali requisiti, necessari per l’iscrizione alla gestione commercianti, devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale. LO ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi su un ricorso di un socio di una srl in opposizione ad avviso di addebito relativo a contributi INPS per l’iscrizione alla gestione commercianti.
Secondo la normativa in materia, l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria laddove ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
Detti requisiti, necessari per l’iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell’obbligo contributivo il cui onere di prova è a carico dell’Inps, devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa.
La nozione di “prevalenza” della partecipazione del socio al lavoro aziendale, la cui interpretazione quale parametro normativo è censurabile in sede di legittimità, equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l’attività lavorativa svolta dal socio nell’ambito aziendale e quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti, esterni a quello aziendale. Il giudice deve valutare qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni a quello aziendale, al fine appunto di verificarne la “prevalenza” o meno rispetto alla partecipazione al lavoro aziendale; rileva certamente al fine suddetto, ad esempio, il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di altra impresa per le caratteristiche proprie di tale tipo di rapporto, come delineate dall’art. 2094 c.c.. Laddove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze altrui, la valutazione del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale non può logicamente prescindere da tale dato e dalla esatta ricostruzione e comparazione delle due attività.

Definizione agevolata, nessuna efficacia sulla rideterminazione dei contributi Inps a percentuale


La chiusura di una lite fiscale mediante presentazione della domanda di definizione agevolata (art. 39, co, 12, D.L. n. 98/2011) non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle entrate e non ne importa definitività, sicchè neppure ha efficacia sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo a fini extra-fiscali, del calcolo dei contributi previdenziali a percentuale sul reddito (Corte di Cassazione, ordinanza 25 agosto 2020, n. 17652)


Una Corte d’appello territoriale aveva confermato la sentenza di prime cure, dichiarando infondata l’opposizione avverso un avviso di addebito per il pagamento all’Inps Gestione Commercianti dei contributi a percentuale, emesso sulla base di un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Ad avviso della Corte, dinanzi alla Commissione tributaria competente era cessata la materia del contendere relativa all’avviso di accertamento impugnato, per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata (art. 39, co, 12, D.L. n. 98/2011), il che aveva comportato la definitività dell’accertamento reddituale anche ai fini contributivi.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il lavoratore, che lamenta l’erronea valutazione giuridica operata dalla Corte di merito circa gli effetti dell’avvenuta definizione della lite fiscale pendente, laddove, invece, spettava comunque all’Inps la prova della fondatezza della propria pretesa creditoria, non potendosi affermare la defìnitività dell’accertamento tributario in tema di importi contributivi.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Difatti, come già affermato in passato nella giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 8376/2013), la tesi secondo cui la chiusura della lite fiscale mediante condono non determini il definitivo accertamento del maggior reddito imponibile, è stata, di recente, chiaramente ribadita (Corte di Cassazione n. 21541/2019). In particolare, si è affermato che il condono tributario ex art. 39, co. 12, D.L. n. 98/2011, ha natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale e non è rinvenibile alcun elemento che permetta di ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia anche a fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito. Neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il dettato normativo è effetto di una precisa scelta del Legislatore il quale, laddove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione (art. 17-bis D.Lgs. n. 346/1992) o l’accertamento definito con adesione (art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 218/1997).
Diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l’unico effetto della definzione agevolata ex art. 39, co. 12, D.L. 98/2011, è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell’imposta in contestazione. Tuttavia, la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell’accertamento compiuto dall’Agenzia, la cui efficacia, ai fini extra-fiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata.

Contratto di espansione: la natura e le caratteristiche dell’intervento di CIGS


L’intervento di CIGS collegato al Contratto di espansione è da ricondurre alla causale della riorganizzazione aziendale, in quanto uno dei criteri istruttori riguarda la necessaria previsione del recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70% (art. 1, co. 1, lett. f), D.M. n. 94033/2016), anche attuato con il riassorbimento presso unità diverse della stessa impresa o di imprese terze. Di qui, l’applicazione del contributo addizionale, l’operatività del termine decadenziale per il conguaglio dei trattamenti, l’esclusione di dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti di 1° e 3° livello dai lavoratori beneficiari del trattamento (Inps, circolare 03 settembre 2020, n. 98)


Come noto, il contratto di espansione si rivolge alle imprese con organico superiore alle 1.000 unità, già rientranti nell’ambito di applicazione della Cigs, che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche strutturali dei processi aziendali, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico. Per utilizzare lo strumento contrattuale, le aziende devono avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata alla stipula ed alla sottoscrizione del contratto di espansione in sede governativa, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure con le loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Il contratto consente alle imprese di immettere forze nuove nel proprio organico e, parallelamente, avviare un percorso di riqualificazione e di aggiornamento delle competenze professionali del personale in forza, difficilmente utilizzabile in maniera produttiva in conseguenza dello sviluppo tecnologico avviato. A tal riguardo, le imprese dispongono di due opzioni:
– con i soggetti che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo, concordare un’uscita anticipata dall’azienda, attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro. Per tale fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket (art. 2, co. 31, L. n. 92/2012);
– per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico, al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa, procedere a riduzioni orarie con ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Ai fini del requisito occupazionale, rileva la media dei lavoratori occupati nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di intervento di integrazione salariale, ivi inclusi i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, il requisito si determina in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Il computo deve riguardare la singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale, e non i gruppi di imprese o i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). Devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, non applicandosi gli specifici criteri di computo previsti per i lavoratori a tempo determinato (art. 27, D.Lgs. n. 81/2015), mentre sono esclusi i lavoratori somministrati, i tirocinanti e gli stagisti. Il lavoratore assente, ancorché non retribuito, è escluso dal computo solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, poichè in tal caso è computato il sostituto.
In merito alla natura dell’intervento di Cigs, esso è riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale (art. 21, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 148/2015), considerato che il programma di formazione deve contenere la previsione del recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70% (art. 1, co. 1, lett. f), D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016), anche attuato con il riassorbimento presso unità diverse della stessa impresa o di imprese terze. Di qui, l’applicazione del contributo addizionale, l’operatività del termine decadenziale per il conguaglio dei trattamenti (artt. 1, 5 e 7, D.Lgs. n. 148/2015), l’esclusione delle seguenti tipologie di lavoratori da quelli beneficiari del trattamento di Cigs:
– dirigenti;
– lavoratori a domicilio;
– apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.
Altresì, ai fini dell’accesso alla misura, i lavoratori beneficiari devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, e non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento, in deroga a limiti di durata complessivi e specifici (artt. 4 e 22, D.Lgs. n. 148/2015). In ogni caso, tale periodo rileva ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva del contributo addizionale nel caso in cui l’azienda sia autorizzata a fruire di altri periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria nel quinquennio mobile.
Per tutti gli eventi di Cigs gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende devono indicare il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta e non ancora autorizzata, sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; altresì, deve essere indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro espongono il codice “L046”, avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)”, nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ConguagliCIG>, <CIGAutorizzata>, <CIGStraord>, <CongCIGSACredito>, <CongCIGSAltre>, <CongCIGSAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>.
Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzano il nuovo codice causale “E602”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG Straordinaria D.lgs 148/2015 art. 41 (contratto espansione)”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd> di <ConguagliCIG>, <CIGAutorizzata>, <CIGStraord>, <CongCIGSADebito>.

Foto di Andrew Neel su PEXELS