CCNL Metalmeccanica: nuovo Regolamento MètaSalute

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9/11/2020 il nuovo Regolamento del Fondo sanitario MètaSalute per i lavoratori metalmeccanici.

Il presente regolamento disciplina il funzionamento di mètaSalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti.


Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono i contenuti dell’Atto Costitutivo, dello Statuto, le disposizioni contenute nel CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e negli accordi sottoscritti dalle parti istitutive.
A decorrere dall’1/10/2017 le aziende che applicano il CCNL di cui alle disposizioni generali sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute e ad iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
– tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
– apprendistato;
– tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione;
A decorrere dall’1/4/2018 le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute ed iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
– a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
– apprendistato;
– a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data d’iscrizione
Possono altresì aderire a mètaSalute:
– i lavoratori con le caratteristiche definite ai precedenti punti a cui si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti previo accordo, per ciascun settore, tra le citate OOSS dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali;
– i dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n. 300 del 1970;
– i lavoratori che a seguito di trasferimento d’azienda, operato ai sensi dell’art. 47, L. n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento di attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al primo comma del presente articolo e le imprese da cui dipendono, possono continuare ad essere soci del Fondo se tale scelta viene concretizzata attraverso la stipula di un accordo aziendale.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, in aggiunta ai soci, i seguenti familiari:
– Nucleo familiare fiscalmente a carico
– Nucleo familiare NON fiscalmente a carico
– I conviventi di fatto
E’ consentita l’iscrizione gratuita al Fondo per il 2020 e 2021:
– ai componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico, i quali non devono possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) superiore ad euro 2.840,51 (DPR n. 917/1986, punto n. 2) o quello pro tempore vigente;
– ai figli non fiscalmente a carico purché conviventi;
– ai figli non fiscalmente a carico non conviventi sino ai 30 anni di età che siano regolarmente iscritti ad Università aventi sede in province diverse rispetto a quella di residenza del genitore titolare iscritto.
L’iscrizione gratuita comporta l’inclusione nel piano sanitario del lavoratore titolare iscritto e la condivisione delle garanzie sanitarie e dei massimali secondo quanto previsto dalle Guide ai Piani Sanitari.
L’intera contribuzione mensile è dovuta in misura piena anche nel caso di:
– tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione;
– part-time;
– aspettativa per malattia;
– congedo parentale;
– sospensione durante la quale è corrisposta retribuzione e/o indennità a carico dell’istituto previdenziale;
– CIG in tutte le sue tipologie;
– lavoratori distaccati all’estero qualora il lavoratore e/o i suoi familiari fiscalmente a carico non godano di una polizza sanitaria predisposta dall’azienda;
– NASPI a seguito di procedure di licenziamento collettivo. In tal caso la contribuzione sarà dovuta per un periodo di 12 mesi e dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro attraverso le procedure di pagamento indicate dal Fondo.
Il Fondo mètaSalute per il 2020 e per il 2021 prevede i seguenti Piani Sanitari:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari ad euro 13,00 su base annua;
– Piano A con contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua;
– Piano B con contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua;
– Piano C con contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua;
– Piano D con contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua;
– Piano E con contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua;
– Piano F con contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annua.
Gli importi mensili sono determinati dividendo il premio annuo con arrotondamento al secondo decimale.