
Agevolabili gli interventi sulle 10 abitazioni di un edificio che accoglie altrettanti negozi al piano terra se il condominio li approva con benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti (Agenzia Entrate – risposta 09 dicembre 2020, n. 572).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile accedere al Superbonus 110% per i lavori eseguiti sulle abitazioni, anche se l’edificio è sia commerciale sia residenziale, in presenza delle seguenti condizioni:
– il condominio approva gli interventi con riferimento ai soli appartamenti;
– sia redatta un’Ape ante e post intervento;
– sia rispettato ogni altro requisito previsto dalla normativa.
Pertanto, in relazione al caso di specie, il condominio di un edificio composto da 10 negozi al piano terra e 10 appartamenti al primo piano, può usufruire del Superbonus per i lavori eseguiti sulle 10 abitazioni (isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi, sostituzione degli infissi e delle schermature solari nel lato sud), se l’assemblea condominiale approva gli interventi di isolamento termico con benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti siti al primo piano.
Qualora tali lavori soddisfano il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle abitazioni del primo piano.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.