
Forniti chiarimenti sull’istanza di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale da parte di una ex Società di mutuo soccorso (SOMS), trasformatasi in associazione di promozione sociale a seguito di modifiche statutarie (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 16 novembre 2020, n. 12411).
Il Codice del terzo settore, richiamata all’articolo 42 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore – CTS) la l. 3818/1886 (legge speciale in materia di SOMS), prevede al successivo articolo 43 CTS che “le SOMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886 n. 3818, il proprio patrimonio”.
A tale proposito si chiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
– se la tempistica dei tre anni per trasformarsi da società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o associazioni di promozione sociale sia da intendersi obbligatoria/perentoria per cui trascorsi i tre anni dall’entrata in vigore del CTS le società di mutuo soccorso non possono più trasformarsi;
– se le società di mutuo soccorso che nei tre anni non si trasformano in associazioni del terzo settore o associazioni di promozione sociale rimangano comunque in vita come Società di mutuo soccorso conservando il proprio patrimonio oppure se, qualora la trasformazione sia da intendersi come obbligatoria, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore del CTS, le società di mutuo soccorso che non si sono trasformate debbano devolvere comunque il patrimonio.
Per quanto riguarda il primo quesito, il Ministero precisa che il termine previsto dall’art. 43 CTS deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore (trasformazione che dunque potrebbe avvenire senza preclusioni anche decorso il periodo ivi indicato), bensì ai soli fini dell’applicazione della disciplina derogatoria prevista dall’art. 43 CTS rispetto al regime generale posto per le SOMS dall’art. 8 comma 3 della l. 3818/1886: per cui, laddove la trasformazione sia avvenuta entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del codice, l’ente può conservare il proprio patrimonio assoggettandolo quindi alla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore dagli articoli 9 e 50 comma 2; una volta decorso tale termine il suddetto potrà volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligata in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso.
A conferma di tale assunto si consideri quanto disposto dal successivo art. 22 del dm in materia di migrazione in altra sezione del Runts: posto il regime generale per cui la suddetta migrazione non comporta conseguenze in termini di devoluzione del patrimonio, il comma 9 esclude che tale regime si applichi “alle società di mutuo soccorso successivamente al periodo di cui all’articolo 43 del Codice, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 3 del presente decreto”.
In definitiva per le SOMS, il legislatore ha ritenuto di mantenere in vita un peculiare regime vincolistico e dei controlli cui il patrimonio deve ritenersi assoggettato, anziché optare per un definitivo inserimento nella più generale disciplina prevista per la restante generalità degli enti del Terzo settore. Coerentemente con tale presupposto, la disposizione in deroga è stata limitata temporalmente e non vi sono presupposti per interpretare il termine in senso non perentorio. Ciò nemmeno in assenza di operatività del RUNTS nel periodo di vigenza della deroga, considerata comunque la possibilità per gli enti, nel periodo di riferimento, di trasformarsi in APS essendo nel frattempo operativi i registri delle associazioni di promozione sociale.
Per quanto riguarda i restanti quesiti, una volta chiarito come la trasformazione di cui all’art. 43 CTS non dovesse intendersi come obbligatoria ma rappresentasse una facoltà che nel rispetto della tempistica prevista dal legislatore avrebbe beneficiato di un regime di “favor” consistente nell’assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, ne consegue evidentemente che le SOMS che non se ne siano avvalse continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione sopra citata.
In merito all’applicabilità nel periodo transitorio della disciplina regionale in materia di associazioni di promozione sociale adottata in attuazione della legge 383/2000 e in particolare il requisito della operatività da almeno un anno ai fini della iscrizione al registro regionale (art. 5, comma 1 della l.r. 9 del 28/04/2004), requisito non più previsto dalla riforma del Terzo settore e dalla normativa in materia di RUNTS, il Ministero ritiene che, in linea con quanto previsto dall’art. 101 comma 2, del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., secondo cui “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti”, i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dai registri esistenti continuino ad essere regolati sulla base della normativa di settore, ancora vigente in via transitoria; tuttavia, nel periodo transitorio entro il quale gli enti sono chiamati ad un complesso percorso di individuazione degli assetti organizzativi più opportuni per conformarsi al nuovo regime istituito dalla riforma, è auspicabile che le Regioni intendano ragionevolmente adottare una prassi interpretativa volta ad agevolare gli enti impegnati nel percorso di adeguamento qualora una eccessiva rigidità nell’applicazione della normativa di riferimento possa comportare conseguenze contrarie a quelle previste dal legislatore.
Considerata la particolarità della situazione, tale indirizzo che tiene conto delle peculiarità del soggetto che richiede l’iscrizione potrebbe essere applicabile anche al caso sopra evidenziato di una società di mutuo soccorso che nel rispetto della suddetta previsione abbia proceduto a trasformarsi in associazione di promozione sociale secondo la tempistica di legge richiedendo senza indugio l’iscrizione al Registro, considerato che il trascorrere di un anno in questo caso potrebbe comportare l’obbligo di devoluzione o nel migliore dei casi far venire meno la competenza dell’amministrazione incaricata della vigilanza sulle SOMS senza sottoporre contestualmente l’ente ad alcuna forma di controllo.