
Sulla disposizione che introduce l’obbligo dell’uso all’aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il Ministero dell’Interno ha precisato che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione.
Sulle possibili condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di ballo, all’aperto e al chiuso, previste dall’ordinanza del ministero della Salute, l’eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub, e simili) è da ritenersi anch’essa interdetta e passibile di sanzioni (Ministero Interno – circolare 10 ottobre 2020, n. 62445).
Il D.L. n. 125/2020 ha introdotto misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre scorso, pubblicata sulla medesima Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, nel prorogare al 31 gennaio 2021 le disposizioni di contenimento del virus già in vigore, introduce quale possibile misura l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fatti salvi i protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Tale misura di profilassi non trova applicazione nei confronti:
– dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
– dei bambini di età inferiore a sei anni;
– dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Va detto che sono esentati dall’obbligo di utilizzo del dispositivo solo coloro che abbiano incorso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione.
Sulle possibili condotte elusive di quanto previsto dall’Ordinanza 16 agosto 2020 del Ministro della Salute, in tema di sospensione, all’aperto o al chiuso, dell’attività del ballo, nei locali, il Ministero ha chiarito che l’eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.