CIGD: criteri di calcolo delle settimane


Facendo seguito a quanto illustrato nella circolare, n. 86/2020 in materia di cassa integrazione in deroga, con messaggio n. 2825/2020, l’Inps fornisce indicazioni ulteriori relative ad alcuni profili gestionali inerenti ai trattamenti in deroga.


Criteri di calcolo delle settimane
L’articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020 prevede che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, i periodi successivi alle prime 9 settimane sono concessi dall’Inps, su domanda dei datori di lavoro. Successivamente, il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, ha stabilito con l’articolo 1, comma 1 che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalla Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza (22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. zone rosse; 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle c.d. regioni gialle; 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione (o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le aziende c.d. plurilocalizzate), preliminarmente alla richiesta all’Istituto delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane. Conseguentemente, l’Istituto, prima di procedere all’autorizzazione delle istanze pervenute, è tenuto a verificare la presenza di autorizzazioni inviate dalle Regioni per i periodi connessi alle settimane come sopra descritte. Considerato che le Regioni, nella loro attività di decretazione, hanno inviato decreti per 9 settimane in cui il periodo di sospensione/riduzione dell’attività è stato riconosciuto secondo una durata in giornate variabile, al fine di semplificare la gestione delle predette misure, per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate). Ne deriva che, a titolo di esempio, saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.


Accesso alle ulteriori 4 settimane
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 – in deroga a quanto previsto, tra l’altro, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni – ha stabilito che tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima complessiva di 18 settimane considerati i trattamenti cumulativamente riconosciuti ai sensi rispettivamente dei citati articoli 22 del decreto-legge n. 18/2020 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 (fatto salvo il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle).
Con riferimento all’accesso alle ulteriori quattro settimane – circoscritto ai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del precedente periodo di quattordici settimane (9+5) – si precisa che, ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate, su conforme avviso ministeriale, le Strutture territoriali – assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale – valuteranno ordinariamente le 5 settimane che sono di esclusiva pertinenza dell’Istituto (articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020).
Le procedure informatiche sono adeguate alle indicazioni operative di cui al presente messaggio.