
Con circolare n. 139/2020, l’Inps illustra le novità apportate all’impianto regolatorio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga e dell’assegno ordinario, per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020), utilizzando la causale “COVID -19 DL 137”.
Destinatari del nuovo periodo di trattamenti sono:
– i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane (art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020), purché lo stesso periodo sia integralmente decorso. Per tali soggetti, la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti, che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021, è possibile anche prima del rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane da parte delle Strutture territoriali Inps;
– i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (Allegati 1 e 2, D.L. n. 149/2020), anche in assenza di richiesta di un precedente trattamento di integrazione salariale o della relativa autorizzazione.
In ogni caso, i datori di lavoro che richiedono periodi rientranti nella disciplina previgente (art. 1, D.L. n. 104/2020), fermo restando la sussistenza dei requisiti ed alle condizioni previste dalla medesima, possono accedere ai trattamenti per periodi di 18 settimane (9+9), anche se collocati successivamente al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A titolo esemplificativo, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, può richiedere le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.
Tuttavia, i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati (art. 1, D.L. n. 104/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020). A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto, con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020, le seconde 9 settimane e dette settimane sono state autorizzate dall’Inps, la medesima azienda può ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020) fino al 31 gennaio 2021.
I trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario trovano applicazione anche con riferimento ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020).
Parimenti, possono essere beneficiari dei trattamenti di cui alla previgente disciplina (art. 1, co. 5, D.L. n. 104/2020) anche i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle relative istanze di ammissione avvenga nel rispetto dei termini decadenziali (art. 1, co. 5, D.L. n. 104/2020). Al riguardo, fermo restando la condizione che il termine decadenziale non sia scaduto, è possibile integrare le domande già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Inps di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.
Riguardo al requisito soggettivo del lavoratore, nelle ipotesi di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.) e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
I datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario per le 6 settimane (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020), sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:
– 9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
– 18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato.
Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Analogamente, non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (Allegati 1 e 2, D.L. n. 149/2020), a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento. I medesimi datori di lavoro sono esclusi dal versamento del contributo addizionale, anche per le settimane di trattamenti di integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale “COVID 19 con fatturato” (art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020), per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020.
Alle posizioni contributive relative alle aziende in questione, è attribuito d’ufficio il codice di autorizzazione “4X” in quanto beneficiarie delle sospensioni contributive (Inps, circolare n. 129/2020); in mancanza, tuttavia, le aziende possono inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso.
In sede di compilazione e invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario, i citati datori di lavoro non sono chiamati a rendere, ai sensi, la prevista dichiarazione di responsabilità (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2020, n. 445), relativa alla sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato.
Anche le imprese che alla data del 16 novembre 2020 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la causale “COVID -19 DL 137-sospensione Cigs”.
Con riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), possono presentare domanda anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Quanto al termine decadenziale di trasmissione delle domande, in sede di prima applicazione fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge (30 novembre 2020), considerato che la disposizione non assolve la finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, possono utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).
Infine, in merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, anche con anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, tuttavia, è previsto esclusivamente il pagamento diretto, salvo che per i trattamenti autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate, i quali possono essere interessati dal sistema del conguaglio.