Commercialisti: controlli sul domicilio professionale per l’iscrizione all’albo


Forniti chiarimenti sui controlli sul domicilio professionale in base al quale è stata disposta l’iscrizione all’albo (CNDCEC – Nota 8 ottobre 2020, n. 114)

Stante il periodo di emergenza epidemiologica, il Consiglio Nazionale ha comunicato, con informativa n. 20 del 10 marzo 2020, di aver sospeso i controlli sull’operato degli Ordini in relazione alla revisione dell’albo e dell’elenco speciale, da effettuarsi ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 139/2005, e che l’attività di vigilanza sarebbe ripresa a partire dal mese di luglio.
La revisione dell’albo e dell’elenco assume ancor più rilevanza per le imminenti scadenze elettorali. Il Consiglio Nazionale, quindi, nella seduta del 1° ottobre 2020 ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione degli Ordini sulle indicazioni già fornite con l’Informativa n. 22 del 15 marzo 2019, nella quale oltre a fornire chiarimenti in merito alla nozione di domicilio professionale, veniva sottolineata l’importanza di svolgere controlli sull’effettivo mantenimento nel tempo del requisito, dato che esso costituisce, in alternativa alla residenza, il necessario criterio di collegamento tra il professionista e l’albo di riferimento.
È quindi fondamentale che l’Ordine proceda alla verifica della sussistenza del requisito del domicilio professionale inteso come sede dell’esercizio stabile, continuativo e prevalente dell’attività professionale. Dal punto di vista operativo, non essendo disponibile un pubblico elenco dei domicili professionali, l’Ordine potrà verificare sia quegli elementi di fatto che direttamente o indirettamente denuncino la presenza in un certo luogo dello svolgimento dell’attività professionale, sia quelli (quali frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), atti a far ritenere “in modo inequivocabile’ che l’iscritto esercita in modo prevalente la professione nel domicilio dichiarato.
In merito alla modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nell’ambito dei compiti di tenuta dell’Albo, essa può avvenire anche attraverso la richiesta all’Iscritto di rendere nuovamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere iscritti nell’Albo. In tema di verifiche sulle dichiarazioni rese, il CNDCEC rammenta che l’articolo 71 del citato DPR 445/2000 prescrive idonei controlli eseguiti anche a campione, ed in tutti casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.
Per valutare la veridicità di quanto dichiarato dall’Iscritto, a titolo meramente esemplificativo, l’Ordine potrebbe apprezzare il valore della comunicazione formale del domicilio all’Agenzia delle Entrate, di un contratto di affitto o di un’utenza intestati al professionista, delle inserzioni pubblicitarie relative allo studio professionale, ecc….
Alla luce di quanto sopra esposto, bisogna effettuare tempestivamente le necessarie verifiche per il mantenimento dei requisiti di iscrizione e di procedere se necessario alla cancellazione d’ufficio dall’albo, previa comunicazione dell’avvio della procedura ai professionisti interessati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/1990.