Conciliazione giudiziale: sulle somme dovute si applica l’Iva

Le somme dovute in esito all’adesione ad una conciliazione giudiziale, senza alcuna ammissione di responsabilità, al solo fine di chiudere bonariamente la controversia riguardante presunti danni cagionati ad un immobile condotto in locazione di proprietà di una società privata, devono ritenersi soggette ad Iva, con aliquota ordinaria (Agenzia delle Entrate – Risposta 22 settembre 2020, n. 386)

IL CASO


Nell’ambito di un contenzioso relativo a presunti danni cagionati ad un immobile di proprietà di una società privata, condotto in locazione, il giudice civile formula proposta di conciliazione attraverso la quale il convenuto si obbliga a corrispondere alla società una somma al solo fine di chiudere bonariamente la vicenda e senza alcuna ammissione di responsabilità.
Il dubbio riguarda il trattamento fiscale cui assoggettare le somme dovute in esito alla conclusione della conciliazione giudiziale ed in particolare se per esse sia dovuta l’Iva o l’imposta di registro.

IL PARERE DEL FISCO


Le disposizioni in materia di imposta di registro stabiliscono il principio di alternatività Iva-registro, in base al quale:
– per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa;
– gli atti non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valor aggiunto.
Per stabilire il corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte in adesione alla conciliazione giudiziale, occorre prioritariamente stabilire la sussistenza o meno dei presupposti ai fini Iva.
In particolare, per quanto concerne il presupposto oggettivo, “costituiscono prestazioni di servizi quelle verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ai fini IVA, è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
Invece, sono escluse dalla base imponibile Iva, tra l’altro, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate. Si tratta di operazioni inquadrabili nell’ambito del contratto di mandato con rappresentanza, in forza del quale le somme anticipate dal mandatario nei confronti di terzi e poi rimborsate specificamente dal mandante ovvero le somme anticipate dal mandante al mandatario come “provvista fondi” sono escluse dalla base imponibile Iva e, quindi, sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta, a condizione che risultino regolarmente documentate da idonea fattura emessa da un terzo ed intestata direttamente al mandante.
Nel caso in esame, la controversia si riferisce a pretesi danni cagionati ad un immobile di proprietà di una società e condotto in locazione, ed il convenuto ha accettato di corrispondere le somme aderendo, senza alcuna ammissione di responsabilità, al solo fine di chiudere bonariamente la vicenda, ad una proposta di conciliazione formulata dal giudice civile,ai sensi dell’articolo 185-bis del c.p.c..
La fattispecie, dunque, non è riconducibile tra le operazioni inquadrabili nell’ambito del contratto di mandato con rappresentanza. Di conseguenza, le somme corrisposte non possono ritenersi dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, per le quali è riconosciuta l’esclusione dalla base imponibile Iva.
Tali somme si configurano, più propriamente come rimborso di spese di ripristino per inadempienza contrattuale. D’altra parte, per effetto della conciliazione giudiziale, parte attrice rinuncia ad ogni altra pretesa fondata sull’inadempimento del contratto di locazione, e tale rinuncia è risolutivamente condizionata al corretto e tempestivo adempimento della conciliazione.
In altri termini, il nesso diretto tra l’impegno di rinuncia assunto dalla società e le somme corrisposte dal convenuto, integra il sinallagma tra la prestazione di servizi e la somma di denaro che costituisce il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA.
In conclusione, le somme dovute sulla base della conciliazione intervenuta tra le parti devono ritenersi soggette ad Iva, con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria (22%).