Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli: le istruzioni Inps per la fruizione


L’art. 5 del DL n. 111/2020 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Il congedo può essere fruito nei casi in cui non sia possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. La fruizione del congedo è consentita per uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio è riconosciuto ai soli genitori lavoratori dipendenti, anche ai dipendenti affidatari o collocatari di minore. Sono, pertanto, esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata (Circolare Inps n. 116/2020).


Requisiti congedo lavoratori dipendenti del settore privato
Per la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
– deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste, ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto;
– non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto sostanziandosi la fruizione di un congedo giornaliero sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;
– il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
– deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
– il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Durata del congedo
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti. Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite.
Indennizzo delle giornate lavorative
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.
Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).


Situazioni di compatibilità
Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
a) Malattia. In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
b) Maternità/Paternità. In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
c) Ferie. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
d) Aspettativa non retribuita. In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
e) Soggetti “fragili”. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.
f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992. È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
g) Inabilità e pensione di invalidità. La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.


Situazioni di incompatibilità
Rappresentano, invece, situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli: la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore; la fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio; la fruizione da parte dell’altro genitore, convivente con il minore, che non svolge alcuna attività lavorativa, di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL (diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli); la richiesta di fruizione del congedo in argomento durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore, in caso di part-time e lavoro intermittente


Domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).


Dipendenti del settore pubblico
Le modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro
Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con riferimento ai datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:
– MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.
Il riferimento temporale del congedo MV9 è dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera e non anche oraria.
Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.
Con riferimento ai datori di lavoro che presentano le dichiarazioni di manodopera agricola per gli operai agricoli, per i lavoratori a tempo indeterminato che utilizzano i permessi relativi al congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, per i quali il datore di lavoro anticipa l’indennità spettante, occorre procedere come di seguito indicato:
– l’elemento <CodiceRetribuzione> deve essere valorizzato con il codice “3” che assume il significato di “Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decretolegge 8 settembre 2020 n. 111”.
Si ricorda che per gli elementi che danno luogo ad un’anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell’Inps e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati i campi/elementi, secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi relativi.