Contestazione sanzioni: escluso l’accertamento per adesione e la sospensione dei termini

L’atto di contestazione sanzioni deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla notifica, anche se è stata proposta istanza di adesione al separato avviso di accertamento, emesso contestualmente, relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscono. Per l’atto di contestazione sanzioni, infatti, non vale la sospensione di novanta giorni del termine d’impugnazione (Corte di Cassazione – Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20864)

La controversia trae origine dall’avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate per la contestazione di sanzioni per violazioni relative all’utilizzo di fatture riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti ed oggetto di separato avviso di accertamento.
In considerazione della proposizione dell’istanza di definizione dell’avviso di accertamento, i giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente ritenendo che:
– i termini di impugnazione dell’atto di contestazione sanzioni fossero stati prorogati in ragione dell’istanza di accertamento con adesione;
– le sanzioni contestate costituissero una duplicazione di quelle, sensibilmente inferiori, già contestate con l’avviso di accertamento notificato;
– l’Ufficio non potesse modificare in riduzione le sanzioni comminate in quanto ciò avrebbe comportato la modifica, in sede contenziosa, della motivazione dell’originario provvedimento impositivo.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza dei giudici tributari sulla base delle seguenti considerazioni.
La procedura di irrogazione delle sanzioni per violazioni tributarie prevede la notifica al trasgressore ed agli eventuali coobbligati, dell’atto di contestazione, da parte dell’ufficio o dell’ente competente, laddove la sanzione non sia irrogata contestualmente all’avviso di accertamento.
Entro il termine di proposizione del ricorso, il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono decidere:
– di addivenire alla definizione agevolata della controversia, pagando un importo pari ad un terzo della misura indicata, con conseguente esclusione anche delle sanzioni accessorie;
– di presentare deduzioni difensive all’atto di contestazione delle sanzioni, al fine di provocare un provvedimento dell’ufficio o dell’ente competente, che può accogliere le deduzioni o irrogare le sanzioni con atto motivato anche in merito al mancato accoglimento delle deduzioni medesime (atto impugnabile davanti alla competente commissione tributaria);
– di impugnare senz’altro, davanti alla competente commissione tributaria, l’atto di contestazione sanzioni, il quale si trasforma ex lege in provvedimento d’irrogazione delle stesse.


La Corte Suprema ha osservato che il procedimento per irrogazione delle sanzioni ed il procedimento di accertamento del tributo sono del tutto autonomi, tanto che il primo non postula affatto la definitività del secondo, e sono soggetti, pertanto, ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile.
In particolare, per il procedimento di irrogazione e definizione delle sanzioni non trova applicazione il diverso istituto dell’accertamento con adesione, che la normativa di riferimento prevede unicamente per gli avvisi di accertamento e per gli avvisi di rettifica.
In considerazione dell’autonomia dei due procedimenti, precisano i giudici della Cassazione, non può ritenersi che l’istanza di accertamento per adesione proposta nei confronti dell’avviso di accertamento produca i suoi effetti anche con riferimento all’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni; in particolare, non si applica a quest’ultimo la sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione, che deve essere in ogni caso proposta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione.


Nel caso esaminato, ritenendo, erroneamente, applicabile la sospensione sia all’avviso di accertamento (oggetto di istanza di adesione), sia al separato atto di contestazione sanzioni, il contribuente ha impugnato anche quest’ultimo oltre il sessantesimo giorno, con la conseguenza che il ricorso risulta proposto in ritardo e, pertanto, inammissibile sin dal primo grado.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “il procedimento per irrogazione delle sanzioni è del tutto autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi e allo stesso trovano applicazione unicamente gli artt. 16-18 del D.Lgs. n. 472 del 1997; ne consegue che l’istituto dell’accertamento per adesione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 non trova applicazione nel caso di atto di contestazione sanzioni, anche se emesso contestualmente ad un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscano, sicché l’eventuale proposizione dell’istanza non sospende il termine per la sua impugnazione”.