Continuità di sostegno al lavoro in presenza di Covid-19 da ENFEA

Integrato il Regolamento Enfea, Iniziative straordinarie di sostegno al lavoro in presenza di Covid-19, con nuove prestazioni in vigore dal 1° giugno al 31 dicembre 2020.

In considerazione di quanto in premessa vengono definite le seguenti prestazioni che saranno riconosciute alle lavoratrici e ai lavoratori e alle imprese iscritte ad Enfea, ed in regola con i versamenti, che abbiano assunto provvedimenti per il rispetto delle direttive impartite in materia sanitaria o per la salvaguardia dei livelli occupazionali:
– 1C) le imprese che a fronte di un intervento realizzato hanno sostenuto costi per implementare le condizioni di sicurezza con specifico riferimento al protocollo Covid-19, in aggiunta ai normali adempimenti in materia di salute e sicurezza presentando adeguata certificazione e/o documentazione, potranno accedere al contributo una tantum a fondo perduto, pari a:
a) € 500,00 per le imprese fino a 30 dipendenti,
b) € 700,00 oltre 30 dipendenti e fino a 150 dipendenti;
c) € 1.000,00 per le altre,
e comunque in misura non superiore al 50% della spesa rimasta a carico dell’azienda {al netto del 60% dell’importo che può essere portato a detrazione di imposta).
– 1D) le imprese che, in relazione ai suggerimenti/disposizioni indicati dalle amministrazioni pubbliche in materia di COVID19, abbiano – con accordo sindacale aziendale o in adesione ad accordo quadro in materia da definirsi a livello territoriale – deciso di accedere a modalità di lavoro in smart-working e abbiano fornito ai propri dipendenti la strumentazione necessaria, compresa la connessione ad internet e ai quali sia garantita l’integrale applicazione, dal punto di vista salariale, del contratto collettivo in essere (nazionale e aziendale) potranno accedere a un contributo pari a:
a) € 2.000,00 massimo per impresa con dipendenti In smart-working sino a 10 unità, con un valore massimo individuale pari a 200,00 €,
b) € 6.000,00  massimo per impresa con dipendenti in smart-working, dalle 11 unità in poi, con un valore massimo individuale pari a 150,00 €.
– 2C) Per i lavoratori e le lavoratrici con bambini in età dai 0 agli 11 anni, le prestazioni ordinarie
b1. Asilo nido
b2. Baby-sitter
c) Contributo spese Scuola Materna
c1) Contributo scuola elementare
sono Integrate con una prestazione transitoria, per i mesi di maggio, giugno, luglio pari a 500 € al mese per singolo figlio, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione.
Le condizioni per richiedere la prestazione sono quelle di:
a) essere datore di lavoro domestico, attraverso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, con un orario non inferiore a 10 ore settimanali, di una/un collaboratrice/ore per (a custodia e l’assistenza al proprio figlio/i;
b) iscrivere il proprio figlio ad un centro pubblico/privato autorizzato a custodire per almeno 5 giorni alla settimana i bambini.