Contratti di appalto: la competenza in materia di accertamento dei rapporti


26 nonv 2020 Si forniscono precisazioni sui nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. “labour intensive


Dal 1° gennaio 2020, i committenti “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (…), trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute (…) è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”. In caso di violazione dei predetti obblighi, è prevista una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio “ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa (art. 17 bis, D.Lgs. n. 241/1997).
La suddetta previsione è, dunque, finalizzata a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati” attraverso la creazione di sistemi di controllo posti a carico del committente di appalti c.d. “labour intensive”.
Al riguardo l’INL ha chiarito che, gli obblighi di controllo del committente sono diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatane, pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente una competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro; al contrario, la sanzione da irrogare nei confronti del committente, proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrata a quella prevista in capo al soggetto appaltatore/affidatario, deve essere assoggettata allo stesso regime e alla identica procedura, secondo la disciplina in argomento.